ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11884

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 559 del 01/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: BONAFEDE ALFONSO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 01/02/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 01/02/2016
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 24/10/2016
Stato iter:
24/10/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 24/10/2016
GENTILE ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 24/10/2016

RISPOSTA PUBBLICATA IL 24/10/2016

CONCLUSO IL 24/10/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11884
presentato da
BONAFEDE Alfonso
testo di
Lunedì 1 febbraio 2016, seduta n. 559

   BONAFEDE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   la cooperativa UNICA, con sede a Firenze, è una società cooperativa edilizia di abitazione. La stessa è stata affidataria della costruzione di un piano di edilizia popolare convenzionata nel comune di Scandicci (Fi);
   a seguito di segnalazioni da parte di alcuni cittadini, i quali avevano rilevato che la cooperativa UNICA vendeva ad un prezzo superiore a quello risultante dalla convenzione, il comune di Scandicci, dopo opportune verifiche, riscontrava l'infrazione e comminava le penali, con le ordinanze n. 175 e n. 176 del 26 marzo 2012 n. 184-185-186 e 187 del 2 aprile 2012, n. 188-189-190 e 191 del 3 aprile 2012, per il mancato rispetto del prezzo previste dalla convenzione;
   dopo tale decisione del comune, la cooperativa UNICA, mentre continuava a vendere gli alloggi a prezzo maggiorato ignorando tali decisioni, faceva ricorso al TAR, che con sentenza n. 1959/2014 riconosceva legittime le sanzioni ed indicava il metodo di calcolo in base alla perizia del consulente tecnico d'ufficio; la cooperativa unica, altresì, si appellava al Consiglio di Stato con un procedimento, ad oggi, ancora in corso;
   successivamente, il comune di Scandicci presentava appello incidentale nel quale faceva rilevare alcuni errori nel calcolo delle superfici commesso dal CTU e nel metodo di calcolo delle sanzioni; inoltre, il comune notificava le sanzioni con ordinanza n. 287/2015 non come indicato nella sentenza del TAR, ma con criteri ritenuti corretti come esposto nell'appello incidentale;
   in data 23 luglio 2015 la cooperativa UNICA impugnava davanti al TAR l'ordinanza comunale n. 287/2015 chiedendone la sospensione delle sanzioni ed ottenendola, di seguito, con ordinanza del TAR del 24 settembre 2015 n. 638, in quanto tali sanzioni risultavano calcolate in modo difforme dalla sentenza del TAR;
   da allora la cooperativa è stata posta in regime di liquidazione coatta amministrativa, a causa del dissesto del suo bilancio soltanto in parte determinato dalle sanzioni comminate dal comune di Scandicci. Questa situazione pone a serio rischio i risparmi dei soci prestatori della cooperativa, per una cifra pari a circa euro 9.610.000;
   in data 25 gennaio 2016 il gruppo consiliare Movimento 5 Stelle del comune di Scandicci ha annunciato l'intenzione di presentare una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Sandro Fallani, mozione relativa alla scandalosa vicenda della cooperativa UNICA, che constata l'errore di notifica delle sanzioni in modo difforme dalla sentenza del TAR, vanificandone così l'esecutività ed aprendo, difatti, la strada alla loro sospensione –:
   se e quali iniziative di competenza intendano adottare per ovviare alla gravissima situazione debitoria venutasi a creare in seno alla cooperativa UNICA in liquidazione coatta amministrativa a tutela dei soci prestatori. (4-11884)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 24 ottobre 2016
nell'allegato B della seduta n. 697
4-11884
presentata da
BONAFEDE Alfonso

  Risposta. — L'interrogazione in esame è concernente le vicende della società cooperativa edilizia Unica, con sede in Firenze, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale n. 521 del 22 ottobre del 2015.
  L'interrogante espone una ricostruzione puntuale dei fatti e degli atti inerenti al contenzioso pendente tra il comune di Scandicci e la cooperativa Unica, affidataria della costruzione di un piano di edilizia popolare nel suddetto comune, concernente la vendita degli alloggi ad un prezzo maggiorato rispetto a quello previsto dalla Convenzione stipulata in data 2 marzo 2006.
  A seguito della riscontrata infrazione, il comune di Scandicci ha comminato alla cooperativa le penali che, ad avviso dell'interrogante, avrebbero contribuito a decretarne il dissesto economico e la messa in liquidazione coatta amministrativa, mettendo a serio rischio i risparmi dei soci prestatori della cooperativa, per una cifra pari a circa euro 9.610.000.

  Nel merito, il Ministero dello sviluppo economico vigilante ha provveduto a richiedere gli opportuni elementi conoscitivi e valutativi al Commissario liquidatore che in data 5 giugno 2016 ha relazionato sulla questione.
  Il commissario liquidatore ha precisato che nel 2011 successivamente alle ordinanze di irrogazione delle penali da parte del comune di Scandicci, la cooperativa non ha effettuato vendite di alloggi. Infatti, come riscontrato dalla contabilità aziendale, regolarmente tenuta come attestato da tutti gli organi preposti al controllo (collegio sindacale, società di revisione, revisore legacoop), l'ultimo contratto di assegnazione di alloggi del citato piano di edilizia economica e popolare è datato 26 aprile 2011, mentre gli atti sanzionatori sono del 2012, a seguito di un procedimento di verifica avviato il 29 aprile 2011. A tale data residuava da assegnare un solo alloggio, tuttora in sospeso in attesa dell'esito del contenzioso.
  Ciò premesso, nel merito del citato contenzioso si precisa che esso è relativo ad una vicenda estremamente complessa che ha origine nel 1999 quando il Comune di Scandicci approvò (con delibera n. 73 dell'8 aprile 1999) il «programma integrato di intervento di Badia a Settimo/San Colombano».
  A seguito dell'approvazione e pubblicazione del bando per l'assegnazione delle aree ricomprese nel programma di cui sopra con delibera del consiglio comunale n. 4 del 18 gennaio del 2000 si apriva l’iter che attraverso modifiche del Piano economico di edilizia popolare (da ora PEEP) e della relativa bozza di convenzione attuativa, avrebbe portato alla stipula della convenzione in data 2 marzo 2006.
  Nell'anno 2011, dopo che tutti gli alloggi prenotati nell'area di PEEP Badia, furono definitivamente assegnati, il comune di Scandicci effettuò un procedimento di verifica che porterà all'emissione delle ordinanze di irrogazione delle sanzioni.
  Tali ordinanze sono state impugnate dalla cooperativa dinanzi al TAR Toscana che con sentenza del 27 novembre 2014 ha solo parzialmente accolto le domande della cooperativa.
  A seguito di tale decisione, gli amministratori hanno provveduto ad iscrivere nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 un fondo rischi complessivo pari ad euro 11.100.000,00 a fronte delle sanzioni pretese dal comune di Scandicci.
  Nel medesimo bilancio venivano effettuati ulteriori significativi accantonamenti per svalutazione delle rimanenze di magazzino, di crediti e per spese legali da sostenere, molte delle quali inerenti al citato contenzioso con il comune di Scandicci. Tali costi straordinari hanno portato il patrimonio sociale in negativo, ed alla conseguente deliberazione, da parte dell'assemblea dei soci, tenutasi il 30 luglio 2015, di messa in liquidazione.
  Infine, a seguito di ispezione disposta dal Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, è stata decretata come già sopra accennato, la messa in liquidazione coatta amministrativa con decreto n. 521 del 2015 pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 263 dell'11 novembre 2015.
  Successivamente, in data 11 maggio 2016 il commissario liquidatore ha depositato presso la cancelleria del tribunale di Firenze lo stato passivo della procedura che si può così sintetizzare:
   prededuzioni 59.072;
   privilegi 33.508.536,22;
   chirografari 19.740.996,82;
   Ammessi con riserva 21.547.739,73 (di cui 19.304.334,15 sanzioni comune Scandicci);
   Non ammessi 1.945.438,35.

  I soci risparmiatori sono stati ammessi nella categoria dei creditori chirografari.
  Il comune di Scandicci è stato ammesso con riserva, essendo pendente il ricorso al Consiglio di Stato avverso l'irrogazione delle sanzioni e per l'annullamento delle stesse.
  Nel contempo, si è proceduto alla redazione degli inventari dei beni mobili ed immobili. Tali operazioni non sono ancora totalmente concluse mancando alcune valutazioni più complesse che sono in corso, ma dai dati fino ad ora raccolti si può affermare, sulla base delle perizie giurate e delle ulteriori valutazioni effettuate, che il valore del patrimonio si aggira intorno alla somma di 58.000.000,00 e dovrebbe pertanto essere capiente per soddisfare i crediti dei soci risparmiatori ammessi al passivo in sede chirografaria, sebbene quanto si potrà realisticamente realizzare sarà molto condizionato dall'andamento del mercato immobiliare. È indubbio poi che la soddisfazione dei creditori chirografari risulti condizionata anche dall'esito del contenzioso con il comune di Scandicci.
  Sarà cura del Governo aggiornare tale nota alla luce dei futuri sviluppi.
Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economicoAntonio Gentile.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prezzo

cooperativa