ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11738

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 551 del 20/01/2016
Firmatari
Primo firmatario: GULLO MARIA TINDARA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 20/01/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 20/01/2016
Stato iter:
24/05/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 24/05/2016
GIANNINI STEFANIA MINISTRO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 24/05/2016

CONCLUSO IL 24/05/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11738
presentato da
GULLO Maria Tindara
testo di
Mercoledì 20 gennaio 2016, seduta n. 551

   GULLO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, comma 332, della legge n. 190 del 2014 aveva previsto che i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi per la sostituzione di personale docente e del personale A.T.A.;
   la nota prot. n. AOODGPER del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente ad oggetto «Circolare supplenze personale ATA A.S. 2015/16. Chiarimenti.», si limita a precisare che «l'articolo 1 comma 332 della legge 190/2014 richiamato nella nota prot. 25141 del 10 agosto fa riferimento alle supplenze brevi», senza specificare quali debbano considerarsi tali;
   l'interpretazione del concetto di «supplenza breve» trova diversa interpretazione tra sindacati e uffici scolastici regionali e provinciali;
   la successiva circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 6546 del 5 ottobre 2015 non chiarisce come i dirigenti dovranno comportarsi in caso di assenze ripetute a causa di persistenti problemi di salute di tale personale e perché debbano ripetere la trafila nel periodo dei primi 7 giorni;
   risulta all'interrogante, che tale incertezza sta determinando dubbi tra i dirigenti scolastici circa la corretta applicazione della normativa –:
   quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere per:
    a) chiarire definitivamente il concetto di «supplenza breve» dirimendo le incertezze interpretative;
    b) prevedere sistemi più agevoli di sostituzione del personale in caso di assenze ripetute dovute a persistenti problemi di salute del personale stesso.
(4-11738)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 24 maggio 2016
nell'allegato B della seduta n. 630
4-11738
presentata da
GULLO Maria Tindara

  Risposta. — Con l'interrogazione in esame l'interrogante chiede quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda intraprendere per chiarire il concetto di «supplenza breve» e per prevedere sistemi più agevoli di sostituzione del personale in caso di assenze ripetute dovute a persistenti problemi di salute del personale stesso.
  Occorre innanzitutto precisare che la materia è stata oggetto di un significativo intervento normativo ad opera della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015), la quale, in particolare all'articolo 1, ha previsto i seguenti limiti al conferimento delle supplenze:
   a) comma 332: a decorrere dal 1o settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 a personale appartenente al profilo di: 1) assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il relativo organico di diritto abbia meno di tre posti, 2) assistente tecnico, 3) collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza;
   b) comma 333: ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa a decorrere dal 1o settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996, al personale docente per il primo giorno di assenza.

  Inoltre, occorre osservare che con la circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca protocollo 2116 del 30 settembre 2015, è stato precisato per il personale docente che, a conclusione del piano straordinario di assunzioni, la sostituzione del personale assente possa avvenire anche mediante l'utilizzo dell'organico del potenziamento, ferma restando comunque in ogni caso la tutela del diretto allo studio.
  Per quanto concerne il personale amministrativo tecnico e ausiliario, con riferimento nello specifico al divieto «di sostituzione dei collaboratori scolastici nei primi sette giorni di assenza, è stato previsto che il divieto potesse essere superato, laddove il dirigente scolastico, con determinazione motivata e dopo aver prioritariamente posto in essere tutte le misure organizzative complessive, avesse raggiunto la certezza che l'assenza del collaboratore scolastico avrebbe determinato urgenze non altrimenti fronteggiabili a tutela dell'incolumità e sicurezza degli alunni nonché a garanzia dell'assistenza agli alunni disabili.
  Si tratta, pertanto, di necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e irrimediabili che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico.
  In merito alla nozione di «supplenze brevi», è necessario fare riferimento al dato normativo di cui ai regolamenti delle supplenze del personale docente (decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131) ed ATA (decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430) i quali prevedono in particolare:
   supplenze annuali, per la copertura dei posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
   supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, per la copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico;
   supplenze temporanee (brevi), per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti.

  Le citate definizioni risultano essere analoghe sia per il personale docente sia per il personale ATA.
La Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricercaStefania Giannini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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