ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11716

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 550 del 19/01/2016
Firmatari
Primo firmatario: FASSINA STEFANO
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 19/01/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZACCAGNINI ADRIANO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 22/01/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 19/01/2016
Stato iter:
05/09/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/09/2016
CESARO ANTIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 22/01/2016

RISPOSTA PUBBLICATA IL 05/09/2016

CONCLUSO IL 05/09/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11716
presentato da
FASSINA Stefano
testo presentato
Martedì 19 gennaio 2016
modificato
Venerdì 22 gennaio 2016, seduta n. 553

   FASSINA, ZACCAGNINI, ZACCAGNINI, ZACCAGNINI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
la rilevanza storico-paesaggistica della località Fosso delle Tre Fontane, in zona Grottaperfetta (Roma), è attestata da una serie di vincoli paesaggistici assegnati negli anni da varie autorità, sia nazionali sia regionali;
il programma urbanistico Grottaperfetta – a seguito di una serie di vicissitudini autorizzatorie – ha visto l'assegnazione di un'esorbitante volumetria edificatoria, sia in verticale che in orizzontale, che sta distruggendo con modalità di dubbia legittimità ogni vincolo esistente e che mette quindi a repentaglio la stessa esistenza del Fosso delle Tre Fontane, degli antichi Casali e dei resti archeologici presenti in quell'area;
in particolare, il Consorzio dei costruttori, per lo sfruttamento completo dell'area, sta distruggendo pressoché completamente il tratto di alveo del Fosso interessato dal programma urbanistico, interrandolo e devastando contemporaneamente la sua vegetazione ripariale, come testimoniato dalle verifiche compiute dagli organi preposti;
il municipio Roma VIII, a seguito di numerosi esposti da parte di comitati, di cittadini e di associazioni ambientaliste, si è attivato per l'esecuzione dei sopralluoghi di competenza nell'area di cantiere, accertando una serie di irregolarità la cui gravità ha determinato la necessità di disporre, da parte dello stesso municipio competente territorialmente, l'emissione dei provvedimenti amministrativi di immediata sospensione dei lavori e del ripristino dello stato dei luoghi, mentre la polizia locale operante con funzioni di polizia giudiziaria provvedeva al sequestro probatorio delle aree interessate dall'alveo del Fosso, oggetto della distruzione in corso da parte del Consorzio di costruttori;
nel corso degli anni è emerso un lungo contenzioso amministrativo che ha visto da un lato i cittadini e il municipio VIII a difesa del rispetto dei vincoli storico-paesaggistici, di assoluto rilievo nazionale, e dall'altro i costruttori e alcune amministrazioni intenzionate a proseguire nel percorso di distruzione del territorio in questione –:
se il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, non intenda valutare la sussistenza di presupposti per avviare iniziative volte a ribadire la persistenza del vincolo storico-paesaggistico relativo al Fosso delle Tre Fontane e a garantirne il rispetto. (4-11716)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 5 settembre 2016
nell'allegato B della seduta n. 669
4-11716
presentata da
FASSINA Stefano

  Risposta. — Si riscontra l'atto di sindacato ispettivo, in esame con il quale l'interrogante, premesso che la località Fosso delle Tre Fontane, in zona Grottaperfetta (Roma), ha una rilevanza storico-paesaggistica attestata da una serie di vincoli paesaggistici e che il programma urbanistico Grottaperfetta «160» con la sua volumetria edificatoria sta mettendo a repentaglio la stessa esistenza del Fosso delle Tre Fontane, degli antichi casali e dei resti archeologici presenti in quell'area, chiede se il Ministero, nell'ambito delle proprie competenze, non intenda valutare la sussistenza di presupposti per avviare iniziative volte a ribadire la persistenza del vincolo storico-paesaggistico relativo all'area e a garantirne il rispetto.
  A tal proposito si rappresenta quanto segue, con elementi acquisiti dalle sedi periferiche competenti per territorio.
  La regione Lazio, con deliberazione n. 215/2014 (BUR n. 46 del 10 giugno 2014 Supplemento n. 1), a correzione della graficizzazione riportata sulla tav. B del PTPR, ha ridotto l'estensione (in senso lineare) del vincolo paesaggistico ex lege (articolo 142, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 42 del 2004) gravante sul fosso in questione, in quanto ritenuto eccedente il limite di pubblicità per come riportato nell'elenco delle acque pubbliche di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 22 giugno 1910.
  L'area in cui ricade il tratto del fosso in questione è interessata dalla realizzazione di un vasto e intensivo intervento urbanistico-edilizio (programma urbanistico Grottaperfetta —A.T.0.I60).
  Con nota del 16 aprile 2015, indirizzata al segretariato regionale per il Lazio, la soprintendenza paesaggistica competente per materia ha proposto l'emanazione di un provvedimento di conferma della rilevanza paesaggistica del tratto del corso d'acqua in questione.
  Nella seduta del 14 luglio 2015, la commissione regionale per il patrimonio culturale del Lazio, sulla base di relazione prodotta dalla suddetta soprintendenza, ha approvato all'unanimità l'avvio del procedimento finalizzato alla emanazione del provvedimento di cui al punto precedente.
  Successivamente, la soprintendenza ha ritenuto opportuno di non procedere all'avvio del procedimento di emanazione del provvedimento di cui sopra nelle more delle verifiche disposte dal TAR del Lazio con ordinanza 11066 del 2 settembre 2015 (sul ricorso n. 8179 del 2014 per l'annullamento del provvedimento municipale di immediata rimozione dei reintegri e riempimenti effettuati lungo il fronte di Via Ballarin per la realizzazione del programma urbanistico prima citato), nella quale il giudice amministrativo, ritenendo necessario acquisire «documentati elementi istruttori in ordine alla sussistenza o meno del fosso» nel tratto interessato dai provvedimenti oggetto di impugnativa, ha disposto l'accertamento in tal senso da parte del responsabile del genio militare o di un funzionario suo sottoposto.
  Di recente lo stesso TAR, con ordinanza 372/2016 del 27 gennaio 2016 rinvenendo il sussistere del fumus boni iuris, ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato sulla base delle conclusioni cui è pervenuto il tecnico designato dal Ministero della difesa quale CTU, secondo le quali «nel tratto interessato dai provvedimenti la traccia del fosso non esiste».
  Tale recente perizia tecnica si inscrive peraltro in una lunga querelle che ha visto il susseguirsi di valutazioni e vari pronunciamenti da parte di più soggetti circa il sussistere o meno del fosso nel tratto in questione e circa le sue caratteristiche, non univoci e talora denotati da aspetti di non completa chiarezza o di piena coerenza argomentativa.
  Alla luce del pronunciamento del tecnico designato dal Ministero della difesa, e stanti più in generale gli aspetti di complessità della questione cui si è appena fatto cenno, la soprintendenza, con nota del 1o marzo 2016, ha richiesto al segretariato regionale del Ministero una rivalutazione congiunta della questione medesima, anche con riconvocazione della commissione regionale.
  Per quanto di competenza della soprintendenza archeologica, con nota del marzo 2016 essa ha comunicato che, premessa la condivisione in merito alle preoccupazioni inerenti al carico di traffico e all'inquinamento ambientale in una zona di particolare pregio naturalistico (considerazioni già rappresentate dalla soprintendenza prima della conclusione del procedimento autorizzatorio del progetto edilizio), l'area in oggetto non era interessata all'epoca da vincoli archeologici e paesaggistici.
  A seguito dell'approvazione da parte del comune di Roma del progetto edificatorio, la soprintendenza archeologica, pur avendo subito fatto presente che l'entità degli edifici e la loro altezza apparivano eccessivi in relazione all'assetto generale della zona, aveva prescritto, per quanto di competenza, scavi archeologici preventivi sia alla zona di Via di Grotta Perfetta, che ricalca un tracciato antico, che all'area di Tor Marancia, per la quale si è riusciti a garantirne la salvaguardia, grazie all'apposizione del vincolo Legge 431 del 1985, articolo 1, lettera m).
  Tali scavi sono stati condotti su tutta l'area interessata dal progetto, con impegno economico da parte del consorzio Grottaperfetta, con la costante assistenza della soprintendenza e di archeologi, specialistici, rilevatori, che hanno seguito quotidianamente tutte le attività degli scavi stessi, documentando i ritrovamenti e realizzando una banca dati di elevato livello qualitativo.
  All'interno del comprensorio era stata prevista la realizzazione di un'area civica (per la pubblica fruizione) per la quale la suddetta soprintendenza aveva già richiesto e ottenuto che venissero esposti i materiali ritrovati, le planimetrie e le ricostruzioni di tutta l'area archeologica.
  Si fa inoltre presente che nella zona interessata da tombe a fossa si è proceduto, secondo le corrette modalità della ricerca archeologica, allo scavo integrale delle stesse, al recupero del materiale, ove esistente, allo studio antropologico degli scheletri; dopo queste operazioni, essendo stato indagato, documentato e asportato quanto di interesse archeologico, l'area ha potuto essere considerata svincolata, non conservando più elementi di interesse.
  Per quanto riguarda le strutture archeologiche rinvenute (strada, villa rustica) la soprintendenza ha prescritto che non vi fosse alcuna interferenza con gli edifici da realizzare; di tali strutture si è curato il restauro e la necessaria protezione tramite reinterro, che al momento era apparsa la soluzione di massima garanzia per la conservazione dei resti, a fronte di evidenti difficoltà del mantenimento a vista dei manufatti e della loro fruizione pubblica, per le notevoli differenze di quota rispetto al permesso di costruire.
  Pertanto, a prescindere dal progetto di edificazione, il compito della soprintendenza archeologica è stato l'esecuzione di indagini archeologiche esaustive, la protezione e conservazione delle strutture rinvenute, al fine della tutela, salvaguardia e conservazione dei resti archeologici.
  Per quanto sopra esposto, la soprintendenza, al fine di migliorare la conservazione di quanto rinvenuto, ha proposto a suo tempo la dichiarazione di interesse culturale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera a) (cosiddetto vincolo diretto) del decreto legislativo 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), inoltrata all'allora direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, che, accolta la proposta della scrivente, ha dichiarato l'immissione dei reperti archeologici su citati fra i beni del demanio statale in data 4 ottobre 2013, visto il riconosciuto interesse culturale.
Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismoAntimo Cesaro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

piano urbanistico

polizia locale

protezione dell'ambiente