ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11682

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 548 del 15/01/2016
Firmatari
Primo firmatario: VACCARO GUGLIELMO
Gruppo: MISTO-USEI (UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI)
Data firma: 15/01/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 15/01/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11682
presentato da
VACCARO Guglielmo
testo di
Venerdì 15 gennaio 2016, seduta n. 548

   VACCARO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   con l'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015 («Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»), il legislatore ha introdotto una nuova procedura da seguire per la presentazione, da parte del lavoratore, delle dimissioni nelle mani del datore di lavoro e la risoluzione consensuale del sotteso rapporto di lavoro intrattenuto;
   l'applicazione di tale procedura è stata subordinata (cfr. articolo 26, comma 3) all'entrata in vigore del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (decreto 15 dicembre 2015 pubblicato sulla G.U. n. 7 del 11 gennaio 2016) che ha individuato, oltre ai dati di identificazione del rapporto di lavoro da cui si intende recedere o che si vuole risolvere e i dati di identificazione del datore di lavoro e del lavoratore, soprattutto – per quanto d'odierno specifico interesse – le modalità di trasmissione della predetta domanda;
   il legislatore (ai sensi del medesimo articolo 26, comma 1) ha previsto, tra l'altro, che l'anzidetta domanda di dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro potrà e dovrà essere formalizzata, a pena di inefficacia, esclusivamente con le modalità telematiche previste dal suddetto decreto ministeriale, su appositi moduli resi disponibili attraverso il sito www.lavoro.gov.it;
   all'esito della lettura del combinato disposto dell'articolo 26 del decreto legislativo n.151 del 2015 in uno al decreto ministeriale 15 dicembre 2015, diversamente da quanto sarebbe stato lecito attendersi tenuto conto della predetta rubrica («Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione (...)»), deve rilevarsi come, prima che possa essere in condizione di formalizzare le proprie dimissioni attraverso il modulo reso disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un qualsiasi lavoratore dovrà necessariamente:
    (i) registrarsi presso il sito cliclavoro.gov.it e ottenere una username e una password d'accesso;
    (ii) registrarsi al sito dell'INPS e conseguire il PIN personale. Operazione che richiede qualche giorno di tempo, posto che, dopo la registrazione, parte della password d'accesso viene trasmessa all'utente a mezzo posta raccomandata;
    (iii) compilare un modello telematico con i propri dati, i dati del datore di lavoro e i dati del rapporto di lavoro;
    (iv) inviare il tutto al sistema informatico SMV, il quale fornisce il codice alfanumerico attestante il giorno e l'ora in cui il modulo è stato trasmesso dal lavoratore;
   in alternativa, anziché farsi carico di tale mole di ingenti adempimenti, il lavoratore interessato potrà avvalersi di un soggetto abilitato (e intermediario) da scegliere alternativamente tra il patronato, l'organizzazione sindacale, un ente bilaterale, le commissioni di certificazione (ex articolo, 76 del decreto legislativo n. 276 del 2006), con tutto ciò che ne consegue, in favore di tali soggetti, in termini di vantaggi economici diretti e immediatamente conseguibili. Sotto tale profilo si rileva altresì l'esclusione dei consulenti del lavoro dall'elenco dei soggetti abilitati a prestare assistenza, nonché la non messa a disposizione del servizio attraverso i centri per l'impiego e le stesse direzioni territoriali del lavoro;
   alla luce delle considerazioni che precedono, le asserite finalità di semplificazione perseguite dal legislatore attraverso la disciplina introdotta con l'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015, risultano – a ben vedere – vanificate dalle disposizioni attuative ministeriali che, lungi dal facilitare il lavoratore nella presentazione della propria domanda di dimissioni, non fanno altro che aggravare (tanto a livello informativo, quanto a livello burocratico) la serie di adempimenti da porre in essere al fine di conseguire il risultato desiderato e, si badi, rientrante nella sfera dei diritti del soggetto che intende esercitarli;
   le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015 troveranno applicazione a far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale –:
   se e quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere per semplificare realmente la procedura telematica elaborata nel caso di specie, scongiurando in tal modo che i soggetti interessati possano vedersi costretti a seguire un iter di assai difficile attuazione, oltre che di complessa intelligibilità, se si considera che tale procedimento – a pena d'inefficacia – dovrà essere seguito da parte di chiunque voglia formalizzare le proprie dimissioni, a prescindere dall'età anagrafica del richiedente;
   se l'introduzione di tale regime non rischi di favorire – ancorché indirettamente un «mercato delle dimissioni» costringendo quanti sono a digiuno da qualsivoglia conoscenza telematica ad affidarsi a soggetti terzi (da cui sono peraltro inspiegabilmente esclusi i consulenti del lavoro), cui versare un compenso, al fine di ottenere il risultato auspicato. (4-11682)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

dati personali

formalita' amministrativa

ufficio del lavoro