ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11642

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 546 del 13/01/2016
Firmatari
Primo firmatario: CAON ROBERTO
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 13/01/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 13/01/2016
Stato iter:
11/03/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 11/03/2016
BUBBICO FILIPPO VICE MINISTRO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 11/03/2016

CONCLUSO IL 11/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11642
presentato da
CAON Roberto
testo di
Mercoledì 13 gennaio 2016, seduta n. 546

   CAON. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   con l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000 «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato», è stato istituito il ruolo direttivo speciale della polizia di Stato;
   il nuovo ruolo direttivo avrebbe dovuto essere costituito con 5 concorsi annuali, a partire dal 2001 e fino al 2005, per un totale di 1300 posti riservati agli ispettori della polizia di stato attraverso l'espletamento di concorsi per titoli ed esami con almeno dieci anni di servizio, secondo le previsioni di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo decreto legislativo;
   ad oggi le suddette disposizioni di legge sono rimaste inattuate, in quanto il Ministero dell'interno non ha mai bandito alcun concorso per la copertura della dotazione organica del ruolo direttivo speciale, così come è avvenuto nelle altre forze di polizia ad ordinamento militare (carabinieri, Guardia di finanza) e nella polizia penitenziaria. Ciò con grave danno sia di carriera che economico per gli ispettori apicali della polizia di Stato (sostituti commissari), già tali ben prima del riordino delle carriere così come previsto dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197 (ispettori della polizia di Stato già collocati – nella tabella allegata alla legge n. 121 del 1981 – in posizione gerarchica, funzionale ed economica sovraordinata ai Sottufficiali e ai sovrintendenti delle diverse forze di polizia);
   ad aggravare la situazione di disparità con i carabinieri, guardia di finanza e polizia penitenziaria, si è aggiunto l'articolo 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con il quale, da ultimo, è stato stabilito che «fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze, di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, è sospesa l'applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni»;
   a seguito della sospensione dell'applicazione dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2000, con il medesimo articolo 1, comma 261, della legge 266 del 2005, il legislatore ha previsto, in via transitoria, che «alle esigenze di carattere funzionale» si dovesse provvedere, in particolare, «mediante l'affidamento, agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza «sostituti commissari», delle funzioni di cui all'articolo 31-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni», ossia «le funzioni di vice dirigente di Uffici o unità organiche in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri funzionari del ruolo dei commissari o del ruolo direttivo speciale»;
   ai sensi del citato articolo 31-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 335 del 1982, «gli uffici nell'ambito dei quali possono essere affidate funzioni predette, nonché ulteriori funzioni di particolare rilevanza», sono individuati «con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza»;
   il legislatore nel 2005, pur sospendendo l'applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 334 del 2000, aveva previsto una disciplina transitoria che l'amministrazione era tenuta ad ottemperare, nell'attesa dell'emanazione delle nuove norme di riordino dei ruoli del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle forze di polizia ad ordinamento militare e delle forze armate;
   le predette disposizioni, anche in questo caso, non hanno mai avuto attuazione, con la conseguenza che in molti uffici o unità organiche in cui, oltre al funzionario preposto, non vi sono altri funzionari del ruolo dei commissari, per quanto normativamente previsti, gli appartenenti al ruolo degli ispettori sono costretti a svolgere — di fatto e in maniera non occasionale o temporanea come previsto dalla legge — non soltanto le funzioni proprie del ruolo direttivo, ma, nei casi di assenza o impedimento del titolare dell'ufficio, anche quelle di vice-dirigente o addirittura di dirigente. Ciò senza che l'ufficio sia stato previamente individuato — in considerazione dell'importanza delle funzioni predette — «con decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza»;
   pertanto, da oltre dieci anni, il Ministero dell'interno sta provvedendo, «alle esigenze di carattere funzionale» conseguenti alla sospensione dell'applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 334 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, di fatto in maniera non conforme alla legge;
   a fronte di tale prolungata inerzia, in data 3 ottobre 2014, il «Comitato per la tutela degli ispettori della polizia di Stato» (Co.T.I.Pol.), ha formalmente richiesto al Ministero dell'interno di dare attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 261, lettera a), della legge 266 del 2005;
   in mancanza di un'adeguata risposta da parte dell'amministrazione, il Co.T.I.Pol. ha adito il T.A.R. del Lazio, che ha accolto il ricorso con sentenza 8328/2015, ordinando al Ministero dell'interno di provvedere entro 90 giorni, con decreto del capo della polizia, alla formale individuazione degli uffici nell'ambito dei quali le funzioni di cui all'articolo 31-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 possono essere affidate, così come previsto dall'articolo 1, comma 261, della legge 266 del 2005;
   a seguito dell'impugnazione del Ministero, di recente si è pronunciato anche il Consiglio di Stato con sentenza n. 5251/2015, il quale, in accoglimento dell'appello, ha osservato che nella fattispecie «non si ravvisa l'obbligo dell'Amministrazione, nella specie il Ministero dell'interno, di provvedere nei confronti del privato in quanto nel caso in esame l'amministrazione anzidetta se pure vincolata nell’«an» ad assumere l'invocato provvedimento non lo è nel «quando». Di conseguenza, essendo la materia riservata al potere discrezionale dell'amministrazione, nessun vincolo almeno nel «quando», sussisterebbe in capo al Ministero dell'interno di emissione dell'invocato provvedimento»;
   ciò nondimeno, il Consiglio di Stato ha precisato che, «logicamente, ciò non vuoi dire che l'Amministrazione dell'Interno possa «sine die» rimanere inerte ed esimersi dal disciplinare gli adempimenti stabiliti dalla legge»;
   il personale interessato rappresenta la quasi totalità dei comandanti degli uffici delle specialità della polizia di Stato, ossia della polizia stradale, ferroviaria e postale, e dei responsabili delle sezioni della direzione investigativa antimafia, della squadra mobile, della polizia scientifica, della digos e dei commissariati, che da oltre 20 anni stanno subendo intollerabili disparità di trattamento, sia sul piano economico che professionale, rispetto agli omologhi delle altre forze di polizia (tutti già loro inferiori gerarchici e funzionali prima del 1995) e tali disparità sono state generate ed alimentate esclusivamente dall'amministrazione dell'interno –:
   se vi siano particolari ragioni per le quali il Ministero dell'interno ha ritenuto di poter dare attuazione, in questi ultimi anni, soltanto al disposto di cui alla lettera b) al comma 261, dell'articolo 1, della legge n. 266 del 2005 e non anche al disposto di cui alla lettera a), quantunque dall'attuazione di quest'ultima non sarebbero derivati maggiori oneri per lo Stato, a differenza della prima;
   se, a fronte dell'obbligo di legge e alla luce della citata pronuncia del Consiglio di Stato, il Ministro non ritenga di porre fine allo stato di inerzia e dare finalmente attuazione all'articolo 1, comma 261, lettera a), della legge n. 266 del 2005 previa attuazione dell'articolo 31-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, bandendo un concorso unico per titoli, con inquadramento anche in sovrannumero alle 1300 unità previste, per coloro già in possesso dei requisiti ex articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2000;
   se, in vista delle ormai imminenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981, come stabilito dalla legge-delega n. 124 del 7 agosto 2015, sia intenzione del Ministro assumere iniziative atte a sanare le sperequazioni e far sì che tutti gli apicali del ruolo ispettori della polizia di Stato (sostituti commissari) già in possesso dei requisiti ex articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2000 (in quanto già ispettori prima del riordino del 1995 di cui al decreto legislativo) 12 maggio 1995, n. 197) siano inquadrati ope legis in posizione identica – riallineata – agli omologhi delle altre forze di polizia militari (carabinieri e guardia di finanza) e della polizia penitenziaria. (4-11642)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 11 marzo 2016
nell'allegato B della seduta n. 588
4-11642
presentata da
CAON Roberto

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame si chiede al Ministero dell'interno l'adozione di tempestive iniziative dirette alla costituzione del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato, in attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, al fine di riallineare le qualifiche apicali del ruolo degli ispettori alle omologhe qualifiche degli appartenenti alle altre forze di polizia.
  Come evidenziato dall'interrogante, la legge n. 26 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha disposto che, fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle forze di polizia ad ordinamento militare e delle forze armate, è sospesa l'applicazione dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 334 del 2000, recante disposizioni in materia di prima applicazione del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato.
  La normativa in questione ha altresì previsto, sempre in via transitoria, la possibilità di soddisfare le esigenze di carattere funzionale dell'Amministrazione mediante l'affidamento agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza «sostituti commissari», delle funzioni di vice dirigente di uffici o unità organiche in cui oltre al funzionario preposto non vi siano altri funzionari del ruolo dei commissari o del ruolo direttivo speciale.
  Quest'ultima previsione normativa è stata oggetto di un contenzioso giurisdizionale volto a contestare l'inadempimento dell'amministrazione dell'interno in ordine all'obbligo di adottare un decreto recante l'individuazione degli uffici nell'ambito dei quali le citate funzioni possono essere affidate al personale appartenente al ruolo degli ispettori.
  Il giudice amministrativo ha effettivamente accolto la richiesta di parte dichiarando sussistente l'obbligo per l'amministrazione della pubblica sicurezza di provvedere nel termine di 90 giorni.
  All'esito del gravame, il Consiglio di Stato con sentenza dello scorso mese di ottobre ha precisato che la facoltà di attribuzione delle funzioni e, conseguentemente, di emissione del decreto di individuazione delle sedi in cui possano essere affidate le funzioni medesime non è legata al rispetto di specifici termini temporali attenendo all'ambito dei profili organizzativi e di gestione dell'apparato amministrativo rientranti a pieno titolo nel campo delle scelte discrezionali della pubblica amministrazione.
  Essendo dunque la materia riservata al potere discrezionale dell'amministrazione, non sussiste nessun vincolo ad emettere l'invocato provvedimento almeno per quanto riguarda il profilo del «quando», fermo restando che la stessa amministrazione non può rinviare « sine die» l'adempimento.
  Nel quadro normativo appena esposto si è inserita la novità rappresentata dalla legge n. 124 del 2015 che, tra le altre deleghe conferite al Governo in tema di pubblico impiego, prevede quella relativa al riordino delle carriere del personale delle forze di polizia, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo dei rispettivi corpi.
  È evidente, a questo punto, che le problematiche di natura ordinamentale e gestionale connesse alla mancata attivazione del ruolo direttivo speciale devono essere coordinate con l'attuazione della predetta delega, a cui stanno già lavorando da tempo appositi tavoli tecnici anche a composizione interforze.
  Si fa presente, infine, che la procedura di approvazione del decreto legislativo di riordino delle carriere del personale dei corpi di polizia prevede l'acquisizione del parere delle commissioni parlamentari competenti in materia, che potranno, in tale sede, fornire il loro prezioso contributo di analisi e di proposta.
Il Viceministro dell'internoFilippo Bubbico.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

economia

polizia

funzionario