ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11622

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 546 del 13/01/2016
Firmatari
Primo firmatario: MIOTTO ANNA MARGHERITA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 13/01/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
NACCARATO ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 13/01/2016
CAMANI VANESSA PARTITO DEMOCRATICO 13/01/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 13/01/2016
Stato iter:
03/08/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 03/08/2016
GIANNINI STEFANIA MINISTRO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 03/08/2016

CONCLUSO IL 03/08/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11622
presentato da
MIOTTO Anna Margherita
testo di
Mercoledì 13 gennaio 2016, seduta n. 546

   MIOTTO, NACCARATO e CAMANI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   da alcuni mesi è in atto una controversia fra comuni, autorità scolastiche ed organizzazioni sindacali riguardante le mansioni del personale ATA delle scuole dell'infanzia statali, in particolare per quanto riguarda la somministrazione della merenda agli alunni, ritenuta una «funzione mista» dal personale dipendente, mentre i comuni ritengono non possa essere una funzione rientrante nelle competenze soggette alla corresponsione di apposita indennità aggiuntiva;
   con nota prot. 24840 del 26 settembre 2014 della città di Piove di Sacco (PD) rivolta al direttore dell'ufficio scolastico regionale per conoscenza al Ministero dell'università e della ricerca è stato chiesto se la merenda di metà mattinata consistente in un frutto o uno yogurt o una merendina che richiede un minimale servizio di assistenza da parte del personale ATA presente nei cinque plessi delle materne del territorio, rientri nelle funzioni miste oggetto dell'intesa fra Ministero dell'università e della ricerca, ANCI e organizzazioni sindacali del 2000;
   con ulteriore nota prot. 28568 del 30 ottobre 2014 rivolta al direttore dell'ufficio scolastico regionale veniva sollecitata una risposta al precedente interpello anche alla luce della preoccupazione manifestata dalla dirigente scolastica locale in ordine al pericolo di infortunio a cui sarebbero sottoposti i collaboratori scolastici nelle operazioni di sbucciatura o taglio della frutta e conseguente necessità di idonea copertura assicurativa;
   con nota della dirigente scolastica del 24 luglio 2015 veniva comunicato alla All'amministrazione comunale che in assenza della convenzione prevista per le funzioni miste, a partire dal 1o settembre 2015 non sarebbe stata garantita dal personale ATA la distribuzione della merenda di metà mattinata come era stato assicurata in via collaborativa fino a quella data;
   persistendo la mancata risposta agli interpelli sopraindicati, l'Amministrazione comunale rivolgeva i medesimi quesiti all'ANCI che rispondeva affermando che: «“l'assistenza necessaria durante il pasto” debba comprendere anche quelle attività materiali che i bambini non sono in grado di svolgere e che quindi si manifestano necessarie per la consumazione del pasto, quali sbucciare la frutta, così come a esempio tagliare la carne. La pulizia e il riordino dei tavoli dopo il pasto risulta invece a carico dell'Ente Locale»;
   con PEC n. 22878 del 6 agosto 2015 veniva sollecitata risposta ai chiarimenti formulati, rivolta agli uffici regionali di Roma del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ma permane assenza di risposta, nonostante siano state depositate due interrogazioni il 1o ottobre 2015 in coincidenza della protesta dei collaboratori scolastici che si sono rifiutati di proseguire nella distribuzione delle merendine;
   anche ai predetti atti di sindacato ispettivo non è stata data risposta;
   dall'inizio dell'anno scolastico fino al 31 dicembre scorso, l'amministrazione comunale ha fatto ricorso alla collaborazione gratuita della impresa che fornisce la mensa anche per la distribuzione della merenda in monoporzione e ha spostato la fornitura della frutta a fine pasto. Nonostante queste modifiche organizzative il personale ATA ha segnalato che non intende aiutare i bambini nell'operazione di togliere l'incarto alla merendina, perché ritenuta una «funzione mista». Peraltro l'accollo di questa funzione alla impresa che fornisce la mensa comporterebbe un aumento di costi rilevante che fatalmente verrebbe trasferito alle famiglie. In altri comuni le predette mansioni sono svolte dal personale ATA senza ulteriori oneri, per cui necessita un chiarimento per non creare un intollerabile disservizio –:
   se sia a conoscenza dei problemi esposti in premessa e che si presentano anche in altri territori;
   se non ritenga di dover cooperare per fornire una risposta all'amministrazione comunale di Piove di Sacco, anche tramite l'ufficio scolastico regionale, al fine di porre fine alla controversia che rischia di compromettere il buon funzionamento della istituzione scolastica. (4-11622)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 4 agosto 2016
nell'allegato B della seduta n. 667
4-11622
presentata da
MIOTTO Anna Margherita

  Risposta. — L'interrogazione in esame verte sulle cosiddette «funzioni miste» dei collaboratori scolastici, quei servizi che in passato erano svolti da personale dipendente del comune nelle scuole dell'infanzia e della primaria e che, a seguito dell'avvenuto passaggio allo Stato – ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 – del personale Ata prima dipendente dagli enti locali che era addetto anche a tali mansioni, sono state regolamentate con un protocollo d'intesa sottoscritto in data 12 settembre 2000 tra l'allora Ministero della pubblica istruzione, le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Snals, l'Associazione nazionale comuni d'Italia (Anci) l'Unione province italiane (Upi) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (Uncem).
  Tale protocollo prevede l'attribuzione alle istituzioni scolastiche delle seguenti competenze in materia di mense scolastiche: ordinazione giornaliera dei pasti, pulizia mensa, ordinazione, sorveglianza e assistenza agli alunni, assistenza agli alunni disabili nei limiti di quanto previsto dal Ccnl.
  Rientra invece nella competenza degli enti locali lo scodellamento e distribuzione dei pasti, oltre il ricevimento dei pasti, la predisposizione della mensa, la sistemazione dei tavoli, la pulizia e il riordino dei tavoli e delle sedie, il lavaggio delle stoviglie e lo smaltimento dei rifiuti.
  Tale intesa, inoltre, ha stabilito che «qualora il servizio mensa (nella scuola o nel centro estivo eventualmente funzionante nel suo ambito) non fosse interamente svolto dal comune o da questo affidato a soggetti esterni, si precisa che le attività di spettanza degli enti locali, di cui alla precedente elencazione (dal punto “a” al punto “g”), vengono svolte dagli operatori scolastici ove siano stipulate le apposite convenzioni nel quadro del presente accordo» e che «gli oneri finanziari faranno carico all'ente locale».
  Per quanto riguarda le mansioni proprie del profilo di collaboratore scolastico, la tabella A – Profili di area del personale ATA allegata al vigente Ccnl comparto scuola (sottoscritto il 29 novembre 2007) chiarisce che il personale appartenente all'area A (collaboratore scolastico): «Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di
handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'articolo 47».
  Il citato Ccnl, quindi, sembra voler limitare le funzioni dei collaboratori scolastici all'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche.
  Tutto ciò premesso, con riferimento allo specifico caso segnalato dall'interrogante, si rendono di seguito le informazioni fornite dall'ufficio periferico territorialmente competente ovvero dall'ufficio scolastico regionale per il Veneto.
  In merito alla questione sollevata dall'amministrazione comunale di Piove di Sacco (PD) e cioè se rientri nelle normali mansioni dei collaboratori scolastici o nelle cosiddette «funzioni miste» la somministrazione della merenda agli alunni delle scuole dell'infanzia statali, si ritiene che tale servizio costituisca attività aggiuntiva rispetto alle citate mansioni previste dal Ccnl per lo specifico profilo professionale.
  Tale attività dovrebbe, quindi, rientrare nelle citate «funzioni miste», per lo svolgimento delle quali il protocollo del 2000 prevede che gli oneri siano a carico degli enti locali.
  Si esprime, infine, l'avviso che non rientri nelle competenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o dell'Anci esprimersi in merito alla interpretazione autentica del Ccnl essendo tale competenza riservata, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del citato Ccnl, alle parti che lo hanno a suo tempo sottoscritto (Aran e organizzazioni sindacali).

La Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricercaStefania Giannini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

infortunio sul lavoro

amministrazione locale

lavoro temporaneo