ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11434

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 537 del 16/12/2015
Firmatari
Primo firmatario: FUCCI BENEDETTO FRANCESCO
Gruppo: MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI
Data firma: 14/12/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 14/12/2015
Stato iter:
27/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 27/06/2016
LORENZIN BEATRICE MINISTRO - (SALUTE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 27/06/2016

CONCLUSO IL 27/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11434
presentato da
FUCCI Benedetto Francesco
testo di
Mercoledì 16 dicembre 2015, seduta n. 537

   FUCCI. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   la direttiva europea n. 2003/88/CE del 4 novembre 2003 recante «norme sull'organizzazione dell'orario di lavoro» stabilisce i seguenti limiti nell'orario di lavoro:
    rispetto del limite massimo di 12 ore e 50 minuti di lavoro giornaliero;
    rispetto del limite massimo di 48 ore di durata media dell'orario di lavoro settimanale, compreso lo straordinario;
    rispetto del limite minimo di 11 ore continuative di riposo nell'arco di un giorno;
   la direttiva avrebbe dovuto essere recepita dall'Italia entro il 20144, ma ciò non è avvento. Per questo la Commissione europea ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea in quanto «diversi diritti fondamentali come il limite di 48 ore stabilito per l'orario lavorativo settimanale medio e il diritto a periodi minimi giornalieri di riposo di 11 ore consecutive, non si applicano ai dirigenti operanti nel Ssn»;
   la direttiva non consente agli Stati membri di escludere «i dirigenti o le altre persone aventi potere di decisione autonomo» dal godimento di tali diritti;
   in Italia, i medici che lavorano per la sanità pubblica italiana sono classificati ufficialmente come «amministratori», senza godere necessariamente di prerogative dirigenziali o di autonomia rispetto al proprio orario di lavoro. Ne consegue un'ingiusta privazione secondo l'interrogante dei diritti garantiti loro dalla direttiva sull'orario di lavoro;
   la legge n. 161 del 2014 (legge europea 2014) ha dato mandato alle regioni, entro il 25 novembre 2015, di adottare provvedimenti organizzativi per allinearsi alla normativa europea sull'orario di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale;
   in ottemperanza alla legge n. 161 del 2014, il 4 novembre 2015 la Conferenza delle regioni ha discusso una bozza di provvedimento;
   tuttavia la scadenza del 25 novembre 2015 è ormai passata senza che siano nel frattempo stati adottati provvedimenti in merito;
   a fronte della situazione descritta, sembra profilarsi la possibilità di iniziative volte a pervenire a una deroga o a un rinvio del termine per la piena attuazione della direttiva;
   il 9 novembre 2015 il Ministro della salute ha dichiarato: «La normativa deve entrare in vigore. Se dobbiamo prendere l'aeroplano vogliamo che il comandante e il pilota siano freschi e riposati o che vengano da 72 ore senza aver dormito ? Credo che nessuno vuole entrare su un aereo guidato da un pilota stanco. Non vedo perché debba essere così per chi lavora in sanità» –:
   quali urgenti iniziative di competenza il Governo intenda assumere per dare piena attuazione, senza ricorrere a deroghe o proroghe, alla direttiva di cui in premessa. (4-11434)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 27 giugno 2016
nell'allegato B della seduta n. 642
4-11434
presentata da
FUCCI Benedetto Francesco

  Risposta. — La direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, ha inteso disciplinare l'organizzazione dell'orario di lavoro, coordinando le disposizioni contenute nella direttiva 1993/104/CE con quelle della direttiva 2000/34/CE.
  Il nostro Paese ha recepito tale disciplina normativa con il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, entrato in vigore il 29 aprile 2003, il quale, nel regolamentare l'articolazione dell'orario di lavoro, detta prìncipi in materia di riposi, ferie, lavoro notturno e straordinario.
  Tali disposizioni trovano applicazione sia per i dipendenti privati che per quelli pubblici, quindi anche per il personale del comparto sanità.
  In particolare, l'articolo 7 del decreto legislativo n. 66 del 2003, garantisce ai lavoratori il diritto ad undici ore di riposo consecutivo nel corso di ogni periodo di 24 ore; mentre l'articolo fissa in 48 ore, comprese le prestazioni straordinarie, la durata massima settimanale dell'orario di lavoro.
  La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ha introdotto una prima deroga al decreto legislativo n. 66 del 2003, riguardante il riposo del personale delle aree dirigenziali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale.
  L'articolo 41, comma 13, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133/2008, ha apportato una seconda deroga relativamente al limite massimo dell'orario di lavoro settimanale.
  Dette deroghe hanno determinato, nel 2012, l'avvio da parte della Commissione europea di una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, per contrasto della normativa italiana concernente l'orario di lavoro dei medici e del personale del ruolo sanitario del servizio sanitario Nazionale con la normativa comunitaria.
  Le giustificazioni presentate nelle sedi comunitarie dal Governo italiano non sono state ritenute sufficienti per porre termine alla procedura di infrazione; per cui, negli ambiti della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-bis), si è resa necessaria l'introduzione dell'articolo 14, norma finalizzata ad abrogare le disposizioni oggetto dell'attenzione della Commissione europea.
  Peraltro, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, l'abrogazione di tali disposizioni è stata differita di un anno, con l'obiettivo di consentire alle regioni di avviare specifiche procedure di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi, anche tenendo conto della riorganizzazione della rete ospedaliera prevista dall'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012.
  Inoltre, è stata rinviata ai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore la disciplina delle eventuali deroghe alle disposizioni in materia di riposo giornaliero del personale del servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme europee.
  A tal riguardo, il Comitato di settore in data 4 novembre 2015 ha approvato un apposito atto di indirizzo, al fine di individuare, nell'ambito della contrattazione collettiva, le eventuali deroghe e le connesse misure rivolte a consentire il pieno recupero psicofisico del personale interessato.
  Nel contempo, per consentire alle aziende sanitarie di superare le difficoltà nell'organizzazione dei servizi e nell'erogazione delle prestazioni ai pazienti, tenuto conto che le limitazioni al « turn over» introdotte negli ultimi anni hanno comportato disagi nel servizio sanitario nazionale, la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) all'articolo 1, commi 541 e seguenti, ha previsto uno specifico percorso di programmazione regionale dei fabbisogni del personale, allo scopo di consentire l'indizione di procedure concorsuali straordinarie nel periodo 2016-2017, onde far fronte alle esigenze emerse.
  Dette procedure verranno in parte riservate ai lavoratori precari già operanti nel settore della sanità.
  Nelle more della predisposizione e della verifica dei piani inerenti al fabbisogno del personale, le regioni, dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 luglio 2016, laddove emergano criticità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, possono ricorrere a forme di lavoro flessibile, nel rispetto della normativa vigente in materia sanitaria, e quindi anche delle disposizioni che contemplano il contenimento del costo del personale ed i piani di rientro.
  Se al termine di detto periodo dovessero permanere condizioni di criticità, i contratti di lavoro attivati potranno essere prorogati fino al termine massimo del 31 ottobre 2016.
  Queste misure consentiranno alle regioni di verificare i reali fabbisogni del personale, nonché di fronteggiare le criticità derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro.
  In effetti, una nuova, ulteriore deroga alla disciplina comunitaria, anche se parziale o temporanea, avrebbe generato contenzioso sia a livello comunitario, con la probabile apertura di una seconda procedura di infrazione, sia a livello nazionale, dal momento che molti professionisti sanitari hanno già avviato azioni legali nei confronti dello Stato italiano per i danni lamentati a causa della violazione della disciplina europea sull'orario di lavoro.
  Per completezza, rammento anche la misura introdotta ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, per fronteggiare le carenze delle figure professionali sanitarie segnalate dalle regioni in piano di rientro.
  In tali regioni, infatti, il blocco del « turn-over» del personale «può essere disapplicato, nel limite del 15 per cento e in correlazione alla necessità di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, qualora i competenti tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino (...) il raggiungimento, anche parziale, degli obiettivi previsti nei piani medesimi.
La Ministra della saluteBeatrice Lorenzin.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

orario di lavoro

riposo

diritto del lavoro