ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11409

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 537 del 16/12/2015
Firmatari
Primo firmatario: MANNINO CLAUDIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/12/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 11/12/2015
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 11/12/2015
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 11/12/2015
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 11/12/2015
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 11/12/2015
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 11/12/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 11/12/2015
Stato iter:
23/11/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/11/2016
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 21/01/2016

RISPOSTA PUBBLICATA IL 23/11/2016

CONCLUSO IL 23/11/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11409
presentato da
MANNINO Claudia
testo di
Mercoledì 16 dicembre 2015, seduta n. 537

   MANNINO, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MICILLO, TERZONI e ZOLEZZI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 disciplina la qualità dell'aria per un'aria più pulita in Europa;
   l'articolo 12 (prescrizioni per i casi in cui i livelli siano inferiori ai valori limite) della direttiva 2008/50/CE riporta: nelle zone e negli agglomerati nei quali i livelli di biossido di zolfo, biossido di azoto, PM10, PM2,5 piombo, benzene e monossido di carbonio presenti nell'aria ambiente sono inferiori ai rispettivi valori limite indicati negli allegati XI e XIV, gli Stati membri mantengono i livelli di tali inquinanti al di sotto dei valori limite e si adoperano per preservare la migliore qualità dell'aria ambiente che risulti compatibile con lo sviluppo sostenibile;
   l'articolo 13 (valori limite e soglie di allarme ai fini della protezione della salute umana) della direttiva 2008/50/CE riporta: «1. Gli Stati membri provvedono affinché i livelli di biossido di zolfo, PM10, piombo e monossido di carbonio presenti nell'aria ambiente non superino, nell'insieme delle loro zone e dei loro agglomerati, i valori limite stabiliti nell'allegato XI. Per quanto riguarda il biossido di azoto e il benzene, i valori limite fissati nell'allegato XI non possono essere superati a decorrere dalle date indicate nel medesimo allegato. Il rispetto di tali requisiti è valutato a norma dell'allegato III. I margini di tolleranza fissati nell'allegato XI si applicano a norma dell'articolo 22, paragrafo 3 e dell'articolo 23, paragrafo 1. 2. Le soglie di allarme applicabili per le concentrazioni di biossido di zolfo e biossido di azoto nell'aria ambiente sono indicate nell'allegato XII, punto A»;
   l'allegato I lettera a) della direttiva 2008/50/CE rileva gli obiettivi di qualità dei dati per la valutazione della qualità dell'aria ambiente;
   l'allegato II della direttiva 2008/50/CE rileva la determinazione dei requisiti per la valutazione delle concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto e ossidi di azoto, particolato (PM10 e PM2,5), piombo, benzene e monossido di carbonio nell'aria ambiente in una zona o in un agglomerato;
   l'allegato III della direttiva 2008/50/CE rileva la valutazione della qualità dell'aria ambiente e ubicazione dei punti di campionamento per la misurazione di biossido di zolfo, biossido di azoto e ossidi di azoto, particolato (PM10 e PM2,5), piombo, benzene e monossido di carbonio nell'aria ambiente;
   l'allegato IV della direttiva 2008/50/CE stabilisce i criteri per determinare il numero minimo di punti di campionamento per la misurazione in siti fissi delle concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto e ossidi di azoto, particolato (PM10 e PM2,5), piombo, benzene e monossido di carbonio nell'aria ambiente;
   l'allegato VI della direttiva 2008/50/CE determina i metodi di riferimento per la valutazione delle concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto e ossidi di azoto, particolato (PM10 e PM2,5), piombo, benzene, monossido di carbonio, e ozono;
   l'allegato XI della direttiva 2008/50/CE individua i valori limite per la protezione della salute umana;
   l'allegato XVI della direttiva 2008/50/CE disciplina le informazioni del pubblico; al comma 1 si prevede: «Gli Stati membri provvedono affinché siano messe sistematicamente a disposizione del pubblico informazioni aggiornate sulle concentrazioni nell'aria ambiente degli inquinanti disciplinati dalla presente direttiva»; al comma 2 si stabilisce che: le concentrazioni nell'aria ambiente ottenute devono essere presentate come valori medi secondo i periodi di mediazione applicabili indicati nell'allegato VII e negli allegati da XI a XIV. Le informazioni devono indicare almeno i livelli superiori agli obiettivi di qualità dell'aria, in particolare i valori limite, i valori-obiettivo, le soglie di allarme, le soglie di informazione o gli obiettivi a lungo termine fissati per l'inquinante interessato. Deve inoltre essere presentata una breve valutazione riguardo agli obiettivi di qualità dell'aria e informazioni adeguate sugli effetti per la salute o, se del caso, per la vegetazione. Al comma 3 si prevede che: le informazioni sulle concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, particolato (almeno PM10), ozono e monossido di carbonio devono essere aggiornate almeno ogni giorno e, se fattibile, anche su base oraria. Le informazioni sulle concentrazioni nell'aria ambiente di piombo e benzene, presentate come valore medio degli ultimi 12 mesi, devono essere aggiornate almeno su base trimestrale e, se fattibile, su base mensile;
   la Commissione europea attraverso una lettera di messa in mora, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, inviata all'Italia ha aperto la procedura di infrazione 2014–2147 concernente la cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativamente alla qualità dell'aria per il superamento dei valori limite di PM10 in Italia;
   in merito alla procedura di infrazione 2014–2147, il rapporto «Mal'aria 2015» di Legambiente riporta: «Gli elevati livelli di inquinamento atmosferico in Italia sono alla base di una procedura d'infrazione a causa della “Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente — Superamento dei valori limite di PM10 in Italia”. Le violazioni riguardano 19 zone ed agglomerati suddivisi in 10 regioni italiane distribuite da nord a sud (Veneto, Lombardia, Toscana, Marche, Lazio, Puglia, Sicilia, Molise, Campania ed Umbria le Regioni interessate) e porteranno, se l'Italia non riuscirà a porre rimedio, ad una condanna con conseguenti sanzioni, come già avvenuto nel 2012. L'Italia infatti era stata già stata condannata tre anni fa relativamente ai superamenti di PM10 per il periodo 2006-2007 in 55 diverse zone ed agglomerati italiani. Il dato più scoraggiante e preoccupante in merito alla nuova procedura di infrazione è che 13 delle 55 aree già condannate hanno continuato a superare costantemente i limiti per il PM10 anche nel periodo 2008-2012 e si ritrovano per questo di nuovo sotto indagine, insieme ad altre 6 nuove zone»;
   l'Italia è il Paese dell'Unione europea che segna il record del numero di morti prematuri rispetto alla normale aspettativa di vita per l'inquinamento dell'aria. La stima arriva dal rapporto dell'Agenzia europea dell'ambiente (Aea): il Belpease nel 2012 ha registrato 84.400 decessi di questo tipo, su un totale di 491mila a livello di Unione europea. Tre i « killer» sotto accusa per questo triste primato: le micro polveri sottili (PM2,5), il biossido di azoto (NO2) e l'ozono, quello nei bassi strati dell'atmosfera (03), a cui lo studio attribuisce rispettivamente 59.500, 21.600 e 3.300 morti premature in Italia. Il bilancio più grave se lo aggiudicano le micropolveri sottili, che provocano 403 mila vittime nell'Unione europea a 28 e 432 mila nel complesso dei 40 Paesi europei considerati dallo studio. L'impatto stimato dell'esposizione, al biossido di azoto e all'ozono invece è di circa 72 mila e 16 mila vittime precoci nei 28 Paesi dell'Unione europea e di 75 mila e 17 mila per 40 Paesi europei. L'area più colpita in Italia dal problema delle micro polveri si conferma quella della pianura padana, con Brescia, Monza, Milano, ma anche Torino, che oltrepassano il limite fissato a livello dell'Unione europea di una concentrazione media annua di 25 microgrammi per metro cubo d'aria, sfiorata invece da Venezia. Considerando poi la soglia ben più bassa raccomandata dall'Organizzazione mondiale della sanità di 10 microgrammi per metro cubo, il quadro italiano peggiora sensibilmente, a partire da altre grandi città come Roma, Firenze, Napoli, Bologna, arrivando fino a Cagliari –:
   quali siano le zone ovvero le regioni e gli enti locali interessati dalla procedura di infrazione 2014–2147;
   se ritenga utile — così com’è avvenuto per la questione delle acque reflue — predisporre una sezione del sito http://italiasicura.governo.it/site/home.html dedicata all'informazione dei cittadini relativamente alle zone ovvero alle regioni e agli enti locali interessati a procedura di infrazione concernenti la qualità dell'aria;
   quali iniziative il Governo intenda mettere in campo affinché la procedura di infrazione 2014–2147 venga chiusa;
   se intenda fornire un elenco sullo stato dei piani regionali per la qualità dell'aria indicando quali aree rientrino nel monitoraggio;
   se i criteri di zonizzazione siano omogenei a livello nazionale. (4-11409)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 23 novembre 2016
nell'allegato B della seduta n. 708
4-11409
presentata da
MANNINO Claudia

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, riguardante la qualità dell'aria, sulla base degli elementi acquisiti dalla competente direzione generale, si rappresenta quanto segue.
  La Commissione europea, in data 10 luglio 2014, ha emesso, ai sensi dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una lettera di costituzione in mora nei confronti dell'Italia per la non corretta applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente, ed in particolare per il mancato rispetto dei valori limite di materiale particolato PM10 fissati dalla direttiva in 19 zone e agglomerati del territorio italiano nel periodo 2008-2012 (PI n. 2014/2147). In data 16 giugno 2016 la stessa Commissione ha esteso tale procedura ad 11 zone ed agglomerati delle regioni del bacino padano sin qui escluse dall'infrazione in corso.
  Con riferimento alla richiesta in oggetto, si fa presente che le zone interessate dalla lettera di costituzione in mora appartengono alle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Umbria, Marche, Molise, Campania, Toscana, Puglia e Sicilia, come riportato nella tabella seguente.

Regione Denominazione zona
Emilia Romagna Pianura ovest
Pianura Est

Lombardia

Agglomerato di Milano
Agglomerato di Bergamo
Agglomerato di Brescia
Zona A- Pianura ad elevata urbanizzazione
Zona B- Pianura
Zona D- Fondovalle
Piemonte Agglomerato di Torino
Pianura
Collina

Veneto

Zona 1 Agglomerato: Agglomerato Venezia-Treviso
Zona 1 Agglomerato: Agglomerato Padova
Zona 1 Agglomerato: Agglomerato Vicenza
Zona 1 Agglomerato: Agglomerato Verona
Zona A1 Provincia
Zona A2 Provincia

Toscana

Agglomerato Firenze
Zona Prato Pistoia
Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese
Umbria Zona della conca ternana
Marche Zona A
Lazio Zona Valle del Sacco
Agglomerato di Roma
Molise Campobasso

Campania

Zona di Risanamento – Area Napoli e Caserta
Zona di risanamento – Area beneventana
Puglia Zona industriale
Sicilia Agglomerato di Palermo
Aree Industriali

Con riferimento alla zonizzazione del territorio, si segnala che, a seguito dell'emanazione del decreto legislativo n. 155 del 2010, di recepimento della direttiva 2008/50/CE, le regioni interessate dalla lettera di costituzione in mora hanno provveduto ad adeguare la zonizzazione del territorio regionale ai nuovi criteri definiti nella norma.
  Il decreto legislativo n. 155 del 2010 ha infatti introdotto importanti novità nei criteri per la zonizzazione del territorio, con la finalità di assicurare completezza, uniformità e qualità nella valutazione della qualità dell'aria su tutto il territorio italiano. I criteri prevedono che la zonizzazione debba essere realizzata sulla base della conoscenza delle cause che generano l'inquinamento, come popolazione, densità abitativa, assetto urbanistico, carico emissivo, caratteristiche orografiche, meteo-climatiche e grado di urbanizzazione del territorio. Il processo di revisione della zonizzazione del territorio operato dalle regioni ha pertanto consentito di definire zone omogenee rispetto alle citate cause, portando, ad una suddivisione del territorio italiano, in zone e agglomerati, completa e uniforme su tutto il territorio nazionale.
  Con riferimento ai piani regionali per la qualità dell'aria, si riporta lo stato della predisposizione da parte delle regioni interessate dalla procedura d'infrazione in questione:
   regione Campania: con DGR n. 167 del 14 febbraio 2006 è stato approvato il «piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria», integrato con DGR n. 811 del 27 dicembre 2012 e con DGR n. 683 del 23 dicembre 2014;
   regione Emilia Romagna: con DGR n. 1180 del 21 luglio 2014 è stato approvato il «piano aria integrato regionale PAIR 2020»;
   regione Lazio: con DCR n. 66 del 10 dicembre 2009 e DGR del 5 marzo 2010, n. 164 è stato approvato il «piano di risanamento della qualità dell'aria»;
   regione Lombardia: con DGR n. 593 del 2013 è stato approvato il «piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA)»;
   regione Marche: con DACR n. 143 del 12 gennaio 2010 è stato approvato il «piano di risanamento e di mantenimento della qualità dell'aria»;
   regione Molise: la Regione ha avviato il processo di definizione del «piano regionale integrato per la qualità dell'aria Molise (P.R.I.A.Mo.)». Con delibera di giunta regionale n. 829 del 24 dicembre 2015 per tale piano è stato formalmente avviato il procedimento per la valutazione ambientale strategica;
   regione Piemonte: con legge regionale n. 43 del 7 aprile 2000 è stato approvato il «piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria»;
   regione Puglia: con DGR n. 328 dell'11 marzo 2008 e successiva DGR n. 686 del 6 maggio 2008 è stato approvato il «piano regionale della qualità dell'aria ambiente»;
   regione siciliana: con decreto assessoriale n. 176/GAB del 9 agosto 2007 è stato approvato un piano di coordinamento «piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria»;
   regione Toscana: con DCR n. 44, del 25 giugno 2008 è stato approvato il «piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria (P.R.R.M.)»;
   regione Umbria: con DGR n. 296 del 17 dicembre 2013 è stato approvato il «piano regionale della qualità dell'aria»;
   regione Veneto: con DCR n. 90 del 19 aprile 2016 è stato approvato l'aggiornamento del «piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera».

  Relativamente all'informazione dei cittadini in merito alle zone oggetto di procedure di infrazione concernenti la qualità dell'aria, ad oggi non è stata valutata l'opportunità di predisporre un sito specifico dedicato a tale argomento, in quanto le regioni, secondo le norme sulla qualità dell'aria, già garantiscono la diffusione al pubblico delle informazioni sulla qualità dell'aria ambiente tramite la pubblicazione sui propri siti web dei dati aggiornati di qualità dell'aria, delle relazioni sui superamenti registrati e dei piani e delle misure adottate per contrastare l'inquinamento.
  Infine, con riferimento alle iniziative nazionali, fermo restando che la vigente normativa attribuisce alle regioni la competenza primaria in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria, e quindi anche in materia di elaborazione di piani di risanamento ed adozione di misure di intervento per il miglioramento della qualità dell'aria, si segnala che da tempo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avviato una strategia condivisa per l'individuazione di misure da attuare congiuntamente nel territorio nazionale.
  In tale contesto, il 18 dicembre 2013, è stato sottoscritto un accordo di programma tra i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute e le regioni e province autonome del bacino padano (Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, provincia autonoma di Trento e provincia autonoma di Bolzano), finalizzato all'individuazione e attuazione di misure coordinate e congiunte per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano. In particolare tale Accordo ha previsto l'istituzione di appositi gruppi di esperti con il compito di analizzare i principali settori produttivi (trasporto merci e passeggeri, riscaldamento civile e risparmio energetico, industria, agricoltura) e di individuare, con riferimento ad ogni singolo settore, specifiche misure analizzate anche in relazione alle ricadute ambientali e agli effetti socio economici.
  Al riguardo si segnala che tutti i gruppi di lavoro hanno completato l'attività richiesta dall'accordo ed in particolare, per quanto riguarda i gruppi istituiti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati predisposti lo schema di decreto recante l'aggiornamento dei valori limite di emissione degli impianti di combustione alimentati a biomassa e lo schema di regolamento sulla certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con combustibili solidi, attualmente in fase di concertazione con i Ministeri dello sviluppo economico e della salute.
  Infine si segnala che il 30 dicembre 2015 è stato sottoscritto un importante protocollo d'intesa tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la conferenza delle regioni e province autonome e l'Associazione nazionale dei comuni italiani per definire ed attuare misure omogenee su scala di bacino per il miglioramento e la tutela della qualità dell'aria e la riduzione di emissioni di gas climalteranti, con interventi prioritari nelle città metropolitane. In particolare, tra le misure di urgenza, che saranno attivate dopo reiterati superamenti delle soglie giornaliere massime consentite delle concentrazioni di PM10 (di regola, 7 giorni), il protocollo prevede l'abbassamento dei limiti di velocità di 20 chilometri orari nelle aree urbane estese al territorio comunale e alle eventuali arterie autostradali limitrofe, previo accordo con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; l'attivazione di sistemi di incentivo all'utilizzo del trasporto pubblico locale e della mobilità condivisa; la riduzione di 2 gradi delle temperature massime di riscaldamento negli edifici pubblici e privati; la limitazione dell'utilizzo della biomassa per uso civile dove siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento.
  Tale protocollo prevede importanti misure di sostegno agli interventi regionali e locali di risanamento, come la destinazione di 12 milioni di euro al finanziamento di misure dirette ad incentivare il trasporto pubblico locale e la mobilità alternativa al trasporto privato. Nel protocollo si prevede inoltre un impegno a precisare le attività da finanziare con strumenti di incentivazione esistenti (fondo per la mobilità sostenibile, fondo per la realizzazione di reti di ricarica elettrica, fondo per la riqualificazione energetica delle scuole e degli edifici pubblici), per un importo totale di circa 350 milioni di euro.
  Si rassicura comunque che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prosegue nella sua azione costante di monitoraggio senza ridurre in alcun modo lo stato di attenzione su tali tematiche.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

inquinamento atmosferico

sorveglianza dell'ambiente

sostanza pericolosa