ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11366

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 535 del 03/12/2015
Firmatari
Primo firmatario: SBERNA MARIO
Gruppo: PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 03/12/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 03/12/2015
Stato iter:
03/08/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 03/08/2016
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 03/08/2016

CONCLUSO IL 03/08/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11366
presentato da
SBERNA Mario
testo di
Giovedì 3 dicembre 2015, seduta n. 535

   SBERNA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   la raccolta differenziata è un sistema di raccolta dei rifiuti che consente di raggruppare quelli urbani in base alla loro tipologia materiale, compresa la frazione organica umida, e di destinarli al riciclaggio, e quindi al riutilizzo di materia prima;
   la raccolta differenziata, dunque, risponde a due problemi legati all'aumento esponenziale della produzione di rifiuti: il consumo di materia prima che diminuisce grazie al riciclo e la riduzione delle quantità destinate alle discariche e agli inceneritori;
   inoltre, dalla gestione integrata dei rifiuti può venire anche un contributo importante alla lotta ai cambiamenti climatici e all'inquinamento dell'aria. Secondo stime di Legambiente, chi oggi ricicla la metà dei propri rifiuti riduce la CO2 e i gas climalteranti emessi in atmosfera di una quantità tra i 150 e i 200 chili all'anno;
   nel nostro Paese l'attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati sta evolvendo sempre più verso il sistema del cosiddetto «porta a porta» nel quale i rifiuti, divisi nelle case dei cittadini, sono recuperati a domicilio dai comuni;
   il suddetto sistema di raccolta è riconosciuto come la tecnica più efficace al fine di preservare e mantenere le risorse naturali. In molti territori italiani ha infatti raggiunto ottimi risultati e in altri viene adottata proprio per aumentare la percentuale di differenziata e allinearsi alle direttive e normative europee;
   le imprese che provvedono, alla raccolta dei rifiuti sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali, istituito dal decreto legislativo n. 152 del 2006, che succede all'albo nazionale gestori rifiuti disciplinato dal decreto legislativo n. 22 del 1997;
   l'Albo si trova presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e prevede un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, e sezioni regionali e provinciali, con sede presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano;
   la deliberazione 30 gennaio 2003 del Comitato nazionale ha stabilito i criteri e i requisiti per l'iscrizione all'albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
   esse devono avere una dotazione minima di mezzi e personale per essere iscritti nella categoria 1 che, a sua volta, è suddivisa in classi a seconda del numero della popolazione servita. Ad ogni classe è assegnata una portata utile complessiva in tonnellate che i veicoli utilizzati per la raccolta dei rifiuti devono rispettare;
   i bandi delle gare di appalto prevedono il rispetto del tonnellaggio tenuto conto della somma degli abitanti serviti dalla stessa azienda contestualmente: tuttavia molti dei comuni italiani che optano per il sistema del «porta a porta» sono caratterizzati da strade molto strette e percorribili solo da mezzi di modeste dimensioni con portata molto più bassa di quella richiesta per l'iscrizione della categoria 1;
   può verificarsi così che con soli tre paesi le aziende possono rientrare nella categoria 1D che prevede 30 tonnellate di portata utile e con la portata utile media di 10/15 quintali per mezzo vengono richiesti 25 automezzi ma utilizzati realmente solo 10;
   le aziende si trovano quindi a dover dimostrare di possedere tutti gli automezzi indicati nella suddetta delibera senza poi utilizzarli con un notevole dispendio di risorse –:
   quali iniziative intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, perché le dotazioni minime di mezzi e personale previste dall'attuale normativa per la raccolta dei rifiuti siano adeguate alle reali condizioni in cui si trovano ad operare le suddette imprese. (4-11366)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 4 agosto 2016
nell'allegato B della seduta n. 667
4-11366
presentata da
SBERNA Mario

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, relativa ai requisiti minimi per l'iscrizione all'albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, sulla base degli elementi acquisiti dalla competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si rappresenta quanto segue.
  Con la deliberazione 30 gennaio 2003, del comitato nazionale dell'albo gestori ambientali, istituito dal decreto legislativo n. 152 del 2006, sono stati stabiliti i criteri e i requisiti minimi (dotazione di veicoli e di unità di personale) per l'iscrizione all'albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti.
  Con riferimento all'iscrizione nella categoria 1 (raccolta e trasporto dei rifiuti urbani) detta deliberazione individua:
   a) all'allegato «A», le dotazioni richieste per il complessivo servizio di igiene urbana, basate sulla portata utile complessiva dei veicoli espressa in tonnellate di cui l'impresa deve disporre.
   b) all'allegato «B», tab 1B, le dotazioni minime richieste alle imprese che intendono iscriversi nella categoria 1 per svolgere esclusivamente lo specifico servizio di raccolta differenziata di rifiuti urbani. Queste ultime sono basate sul numero minimo di veicoli, a prescindere dalla portata utile dei veicoli stessi.

  Si specifica, pertanto, che, ai fini dell'iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dello specifico servizio di raccolta differenziata di rifiuti urbani, classe D, all'impresa viene richiesta la disponibilità di n. 2 veicoli e non di trenta tonnellate di portata utile.
  D'altronde, la deliberazione 30 gennaio 2003, ha tenuto conto proprio dell'esigenza rappresentata dalle associazioni degli operatori economici di «adeguare i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione alle realtà operative quali risultano dall'esperienza acquisita nel corso dell'operatività dell'albo nonché dalla esigenza di semplificare le procedure d'iscrizione garantendo, al tempo stesso, la permanenza delle garanzie di tutela dell'ambiente e le necessarie condizioni per assicurare servizi efficienti ed efficaci.
  Alla luce delle informazioni esposte, questo ministero continuerà informato e a svolgere le attività e valutazioni di competenza in materia con il massimo grado di attenzione.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

gestione dei rifiuti

rifiuti

incremento produttivo