ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11345

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 534 del 02/12/2015
Firmatari
Primo firmatario: REALACCI ERMETE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 02/12/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 02/12/2015
Stato iter:
03/08/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 03/08/2016
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 11/01/2016

SOLLECITO IL 03/02/2016

SOLLECITO IL 03/03/2016

SOLLECITO IL 04/04/2016

SOLLECITO IL 02/05/2016

SOLLECITO IL 01/06/2016

SOLLECITO IL 04/07/2016

SOLLECITO IL 01/08/2016

RISPOSTA PUBBLICATA IL 03/08/2016

CONCLUSO IL 03/08/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11345
presentato da
REALACCI Ermete
testo di
Mercoledì 2 dicembre 2015, seduta n. 534

   REALACCI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   il decreto n. 82 del 2011 regolamenta la gestione dei pneumatici fuori uso al fine di ottimizzare il recupero, prevenire la formazione di rifiuti e tutelare l'ambiente;
   ad oggi i produttori, secondo il quadro normativo ed operativo vigente, devono: dichiarare i quantitativi immessi di pneumatici nuovi sul mercato nazionale; raccogliere e gestire il 90 per cento in peso della quantità di quella immessa; raccogliere presso tutti i punti di generazione di PFU a livello nazionale; rendicontare la gestione entro il 31 maggio di ogni anno (la gestione non deve essere a scopo di lucro); destinare gli avanzi di gestione al ritiro di depositi di PFU abbandonati (anche detti stock storici) e contribuire alla gestione dei PFU derivanti da demolitori (ACI PFU);
   si evidenzia, che in un quadro generale piuttosto positivo che ha consentito in questi anni il recupero di ingenti quantità di pneumatici, sono state osservate alcune anomalie. Tra queste anomalie si sottolinea la mancanza di trasparenza in quanto alcuni soggetti operanti nel settore:
    a) non paiono essere iscritti a Consorzi;
    b) non paiono aver presentato domanda di gestione diretta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
    c) paiono applicare gli eco-contributi (solitamente un mix di quelli più bassi di ogni categoria) senza aver sottoposto al Ministero modalità di calcolo e determinazione;
    d) non paiono applicare il contributo ambientale per i PFU;
    e) non effettuano attività di raccolta diffusa, ma solo locale;
    f) non contribuiscono alla gestione PFU derivanti dai veicoli a fine vita gestiti da ACI;
   inoltre, si lamenta l'assenza di un database in cui siano raccolti le informazioni sui depositi di PFU abbandonati presenti in Italia, la cui bonifica è demandata ai Consorzi di produttori e importatori;
   in queste settimane ci sono stati degli incontri tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le associazioni di categoria con lo scopo di verificare la possibilità di una revisione o aggiornamento della normativa sugli PFU –:
   se non intenda, nell'ambito della revisione e dell'aggiornamento della normativa e delle procedure nel settore dei pneumatici fuori uso, assumere iniziative per:
    a) istituire un registro nazionale dei produttori (semplice elenco on line), nel quale pubblicare i nominativi dei soggetti iscritti in forma individuale o associata in modo che il mercato diventi trasparente e si autoregoli e che i consumatori possano contattare e scegliere tra i vari soggetti obbligati alla raccolta e verificare l'entità dell'eco contributo nonché l'effettiva attività svolta, al fine di garantire che i soggetti preposti al controllo beneficino di trasparenza e facilità di verifica in merito alla rendicontazione;
    b) ribadire l'obbligo di raccolta PFU a livello nazionale o almeno (nel caso di sistemi individuali) in tutte le regioni in cui vengono venduti pneumatici ai propri clienti, così evitando che a fronte di contributo identico a quello dei consorzi nazionali alcuni operatori raccolgano soltanto in zone limitrofe alla sede, a discapito di chi deve effettivamente coprire il territorio;
    c) creare un database dei depositi abbandonati di PFU a cui i sistemi possano attingere per estrapolare le informazioni sui depositi e coordinare meglio gli interventi di raccolta straordinaria che già svolgono. (4-11345)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 4 agosto 2016
nell'allegato B della seduta n. 667
4-11345
presentata da
REALACCI Ermete

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, relativa alle problematiche afferenti il sistema di gestione dei pneumatici fuori uso (Pfu), sulla base degli elementi acquisiti dalla competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si rappresenta quanto segue.
  Si fa presente, in via preliminare, che l'Italia è tra le poche realtà nazionali ad avere costituito un apposito sistema per la gestione degli pneumatici fuori uso (Pfu) con risultati importanti in termini di tutela ambientale.
  Il comitato di gestione degli Pfu provenienti dai veicoli fuori uso, istituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto ministeriale n. 82 del 2011, nel secondo report di attività presentato il 14 aprile 2016 ha evidenziato che nel 2015, dal punto di vista della raccolta, sono state gestite oltre 22.000 tonnellate di Pfu da veicoli a fine vita, il 15,5 per cento in più rispetto all'anno precedente. Il quantitativo raccolto è stato destinato per il 100 per cento al riciclo, evitando l'emissione in atmosfera di quasi 45.000 tonnellate di CO2, e, così, producendo un risultato che conferma l'importanza del sistema di gestione degli Pfu per la salvaguardia ambientale.
  Nel 2015 si è anche registrata, a beneficio dei consumatori, una diminuzione del contributo ambientale. Grazie ad un lavoro mirato all'efficientamento sempre maggiore del Sistema, le riduzioni sono state del 42 per cento per il contributo riservato agli autoveicoli e, addirittura, del 50 per cento per quello della categoria «autocarri» (C1, C2).
  Sotto il profilo normativo ed operativo, si evidenzia che il principio comunitario della responsabilità estesa del produttore relativo al bene immesso al consumo è stato introdotto nel nostro ordinamento dall'articolo 228, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tale disposizione prevede che sia «fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale».
  Gli obblighi di raccolta e gestione dei quantitativi di pneumatici fuori uso equivalenti agli pneumatici immessi nell'anno precedente sono dunque estesi a tutti i produttori ed importatori di pneumatici e alle loro eventuali forme associate; i generatori di pneumatici fuori uso possono, pertanto, richiederne il prelievo da ognuno dei produttori, importatori o loro eventuali forme associate.
  In particolare, il decreto ministeriale 11 aprile 2011, n. 82 recante il «Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni» disciplina la gestione degli pneumatici fuori uso, al fine di ottimizzarne il recupero, prevenirne la formazione e proteggere l'ambiente.
  A tale riguardo, si evidenzia che questo Ministero monitora costantemente l'impatto regolatorio delle normative di settore, valutando il raggiungimento delle finalità degli atti normativi, nonché gli effetti prodotti su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.
  L'analisi richiede il ricorso alla consultazione dei diversi portatori di interessi, in modo da raccogliere dati e opinioni da coloro sui quali la normativa in esame ha prodotto i principali effetti.
  Lo scopo è quello di ottenere, a distanza di un certo periodo di tempo dall'introduzione di una norma, informazioni sulla sua efficacia, nonché sull'impatto concretamente prodotto sui destinatari, anche al fine di valutare possibili revisioni.
  Con specifico riguardo alla revisione del decreto n. 82 del 2011 si informa che le esigenze rappresentate dall'interrogante sono all'attenzione del Ministero. In particolare, le problematiche concernenti l'istituzione di un registro nazionale dei produttori ed importatori di pneumatici, la raccolta degli Pfu, e i cumuli degli stessi abbandonati nei siti di stoccaggio autorizzati alla data di emanazione del decreto, sono oggetto di monitoraggio e valutazione nell'attuale fase di aggiornamento del provvedimento.
  Al fine di individuare una migliore e più efficace regolamentazione del sistema Pfu, il Ministero si sta inoltre attivando per organizzare un incontro con la partecipazione dei soggetti di filiera.
  Lo stesso Ministero ha, infine, provveduto a segnalare alla Guardia di finanza le anomalie riscontrate nel sistema di gestione degli Pfu e, in particolare, quelle dovute all'immissione sul mercato di pneumatici nuovi o usati provenienti dall'estero, non dichiarati e quindi al di fuori dell'osservanza sia di regole ambientali che fiscali.
  Tanto premesso, si rassicura l'interrogante che tali criticità sono tenute in considerazione da parte di questo Ministero, il quale ha provveduto, e provvederà anche per il futuro, alle attività e valutazioni di competenza in materia con il massimo grado di attenzione.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pneumatico

prevenzione dell'inquinamento

ecologia