ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11338

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 533 del 01/12/2015
Firmatari
Primo firmatario: DE MITA GIUSEPPE
Gruppo: AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Data firma: 01/12/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 01/12/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11338
presentato da
DE MITA Giuseppe
testo di
Martedì 1 dicembre 2015, seduta n. 533

   DE MITA. — Al Ministro dell'interno. – per sapere – premesso che:
   in data 10 luglio 2015 il Ministero dell'interno rispondeva con la nota n. 300/a/5072/15/127/34 del 10 luglio 2015 ad un quesito formulato dalla prefettura di Ferrara avente ad oggetto «Pagamento sanzioni codice della strada con bonifico bancario ex articolo 6-ter, decreto-legge n. 5 del 2012 volto ad individuare l'effettiva scadenza del termine di cui al citato articolo nel caso di pagamento effettuato on line con bonifico bancario»;
   in pratica, si chiedeva al Ministero se il pagamento effettuato nei cinque giorni, ma accreditato nel conto corrente della polizia il giorno successivo (6o giorno) fosse in linea con il dettato normativo;
   il Ministero, con la suddetta nota del 10 luglio 2015, uniformandosi ad un parere reso dal Ministero dell'economia e delle finanze del 14 gennaio 2015 disponeva che: «diversamente dal pagamento in conto corrente postale, che ha valore liberatorio per la somma riportata sulla relativa ricevuta dalla data in cui il versamento è stato eseguito, nei pagamenti tramite conto corrente e bonifico bancario ovvero con strumenti di pagamento elettronico, l'effetto liberatorio per il pagatore, e quindi la definizione del verbale, si ha alla data di accredito dell'importo sul conto del destinatario, ossia dell'organo di Polizia stradale»;
   sulla base di tale nota, il comune di Lecce, per il tramite della polizia municipale, ha notificato numerosissime lettere pre-ruolo per la riscossione di somme a seguito di pagamenti effettuati «in ritardo tramite bonifico bancario» addirittura riferentesi a multe del biennio 2013/2014, sanzionando i cittadini che avevano effettuato il pagamento della contravvenzione nei cinque giorni, ma con valuta accreditata il giorno successivo;
   pertanto, l'amministrazione di Lecce ha applicato tale nota in modo retroattivo in malam partem;
   tutte le Amministrazioni locali italiane, sempre ai fini dell'adozione di tale interpretazione, dovrebbero, comunque, chiedere alle società che emettono le sanzioni e gli avvisi di pagamento di inserire la specificazione secondo la quale il pagamento effettuato il quinto giorno non è valido se la valuta non è parimenti di tale giorno spendendo comunque ingenti somme –:
   se, trattandosi di pagamenti effettuati nei termini e che sono accreditati nel conto corrente del beneficiario al massimo con un giorno di ritardo rispetto al termine previsto ex lege e considerato che la giurisprudenza considera – unanimemente – le circolari ministeriali inidonee ad innovare l'ordinamento giuridico, si intenda confermare tale interpretazione che appare all'interrogante ingiustificatamente penalizzante per i cittadini, i quali operando il bonifico nei termini dovrebbero essere liberati dall'obbligazione. (4-11338)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

bonifico

ammenda

amministrazione locale