ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11322

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 532 del 30/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: TARTAGLIONE ASSUNTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/11/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 30/11/2015
Stato iter:
04/02/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 04/02/2016
GIRO MARIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 04/02/2016

CONCLUSO IL 04/02/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11322
presentato da
TARTAGLIONE Assunta
testo di
Lunedì 30 novembre 2015, seduta n. 532

   TARTAGLIONE. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
   la signora M.U., cittadina italiana, di padre italiano, nata l'8 gennaio 1970 a Bukavu, risiede a Vico Equense (Napoli) ed è coniugata con un cittadino italiano;
   la signora M.U. ha richiesto il ricongiungimento familiare con R.U., figlia dell'istante, ed A.M., nipote dell'istante, risiedenti in Ruanda;
   nel caso della signora M.U. si applicherebbe il decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 che, in attuazione della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, annovera espressamente all'articolo 2, n. 3, nella nozione di familiare «i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b)»;
   nel dettaglio, agli uffici consolari sarebbe stata esibita dall'istante la seguente documentazione:
    a) certificato di matrimonio dell'istante cittadina italiana;
    b) certificato di residenza dell'istante cittadina italiana;
    c) certificati di cittadinanza e nascita dell'istante cittadina italiana;
    d) provvedimenti dell'autorità giudiziaria ruandese per comprovare, il legame di parentela intercorrente con R.U., figlia dell'istante, ed A.M., nipote dell'istante, compresa l'autorizzazione delle suddette autorità per l'espatrio del minore, sostitutivo dell'atto di assenso dell'altro genitore, in quanto nella fattispecie, il bambino non è stato riconosciuto alla nascita dal padre;
   il 15 settembre 2014 sarebbe stata trasmessa all'ambasciata italiana di Kampala, la documentazione attestante lo stato di disoccupazione di R.U. e i versamenti di denaro effettuati periodicamente dalla signora M.U. per provvedere al loro mantenimento e sostentamento, a riprova che R.U., conformemente alla normativa sopracitata, pur essendo maggiorenne, è a carico della madre in quanto non titolare di un proprio reddito e priva di occupazione lavorativa, insieme a suo figlio A.M., anch'egli da intendersi a carico dell'istante M.U.;
   a tutt'oggi non sembra esserci stato alcun riscontro da parte dell'ambasciata italiana a Kampala, la quale continuerebbe a trattenere i passaporti di R.U. e di suo figlio A.M.;
   oltre alla delicatezza degli interessi coinvolti, costituzionalmente garantiti, quali il diritto alla unità ed alla coesione familiare, l'assoluta urgenza di addivenire ad una risoluzione della vicenda sembra emergere anche dalla difficile situazione socio-politica che sembra stia caratterizzando il Paese dalla fine dello scorso anno –:
   quali siano le iniziative che il Ministero ha compiuto o sta compiendo per garantire il ricongiungimento familiare tra M.U., R.U. ed A.M.;
   quali siano i tempi entro i quali detto ricongiungimento familiare sarà garantito e, soprattutto, se corrisponda a verità il fatto che i passaporti di R.U. ed A.M. siano in possesso dell'ambasciata italiana di Kampala. (4-11322)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 4 febbraio 2016
nell'allegato B della seduta n. 562
4-11322
presentata da
TARTAGLIONE Assunta

  Risposta. — La signor R.U. ed il figlio, nel 2013, avevano presentato due domande di visto «turistico»: la prima presso il consolato belga a Kigali (con cui l'Italia ha un accordo di rappresentanza) e la seconda presso la nostra ambasciata a Kampala. Entrambe le richieste furono oggetto di diniego, in quanto la documentazione esibita era risultata insufficiente ai sensi della normativa vigente.
  Il 18 agosto 2014, la signora R.U. ed il figlio hanno presentato una nuova richiesta di visto presso la nostra ambasciata a Kampala, invocando questa volta il ricongiungimento familiare con la signora M.U. madre di R.U., ai sensi del decreto-legge n. 30 del 2007. A sostegno della domanda di visto, hanno allegato un biglietto aereo di sola andata, i documenti anagrafici e l'assicurazione sanitaria, mentre non vi era alcun documento che dimostrasse che i due richiedenti erano a carico della signora M.U.
  Alla Signora R.U. è stato fatto presente che la domanda risultava essere inammissibile in quanto la normativa invocata, in vigore per i visti Schengen di ricongiungimento familiare in favore di figli di cittadini dell'Unione europea, può essere applicata ai soli figli di cittadini europei di età inferiore ai 21 anni, mentre l'interessata – nata l'11 marzo 1990 – al momento della richiesta risultava essere ormai ventiquattrenne.
  La sede ha altresì precisato alla signora R.U. che avrebbe potuto presentare una domanda di visto turistico per una durata massima di 90 giorni, esibendo la documentazione prevista della normativa vigente.
  La signora R.U. ha però preferito ritirare la domanda, riservandosi di presentarla nuovamente con la documentazione completa (cosa fino ad oggi non avvenuta). In tale ottica, si è fatto presente all'interessata che avrebbe potuto sottoporre la richiesta, oltre che presso la nostra ambasciata a Kampala, anche presso l'ambasciata belga a Kigali, evitando un secondo dispendioso viaggio in Uganda. Si è anche precisato che aver ottenuto precedenti dinieghi non rappresenta alcun pregiudizio e che una nuova domanda di visto sarebbe stata esaminata esclusivamente sulla base della congruità della documentazione presentata a quanto prescritto dalla normativa in vigore.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionaleMario Giro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

libera circolazione delle persone

cittadino della Comunita'

diritto di soggiorno