ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11253

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 528 del 24/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: LABRIOLA VINCENZA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 24/11/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24/11/2015
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24/11/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 01/12/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11253
presentato da
LABRIOLA Vincenza
testo di
Martedì 24 novembre 2015, seduta n. 528

   LABRIOLA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   da alcuni giorni circolano sui social numerosi articoli e commenti che trattano sempre più frequentemente il tema riguardante l'affissione del Crocifisso nei luoghi pubblici soprattutto nelle aule scolastiche;
   la presenza del crocifisso nelle scuole italiane è prevista da due norme regolamentari contenute all'articolo 118 del regio decreto n. 965 del 30 aprile 1924 e all'articolo 119 del regio decreto n. 1297 del 26 aprile 1928 sugli arredi scolastici. La validità di tali norme, da molti contestata in forza di un loro presunto contrasto con i principi costituzionali, è stata invece ribadita dal Consiglio di Stato nel febbraio 2006;
   per diverso tempo, a tal proposito, l'opinione pubblica si è pronunciata in maniera contrastante: da un lato, coloro che sostenevano l'avvenuta abrogazione tacita delle disposizioni in questione, poiché contrastanti con il dettato costituzionale che stabilisce l'uguaglianza dei culti di fronte alla legge e come tali non più vigenti; dall'altro, coloro che sostenevano l'immutata vigenza delle disposizioni in assenza di una loro esplicita abrogazione;
   la questione inerente all'affissione del crocifisso è stata affrontata e discussa più volte ed in diverse sedi. Sul sito www.Orizzontescuola.it, è riportata una ricognizione normativa in materia effettuata dall'ufficio scolastico regionale dell'Emilia Romagna, a seguito di una mozione, presentata dall'allora consigliere Andrea Leoni alla giunta regionale dell'Emilia Romagna;
   in tale ricognizione si fa riferimento all'obbligo di esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche richiamando preliminarmente la sentenza del 18 marzo 2011 della Grande Camera della Corte europea per i diritti dell'uomo (in appello alla precedente sentenza della Corte europea del 3 novembre 2009, n. 189);
   di fatti, nel ricorso presentato in prima istanza alla Corte europea il ricorrente lamentava che la presenza del crocifisso nelle scuole frequentate dai propri figli comportasse la violazione dell'articolo 9, inerente alla libertà religiosa, e dell'articolo 2, riguardante il diritto all'istruzione, del protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
   tuttavia, la Grande Camera con la successiva sentenza del 18 marzo 2011, accogliendo il ricorso dello Stato italiano, ha concluso per la non violazione dell'articolo 2 del protocollo 1 ed ha anche considerato che non si pone nessuna questione in merito all'articolo 9, osservando che: «un crocifisso apposto su un muro è un simbolo essenzialmente passivo, la cui influenza sugli alunni non può essere paragonata a un discorso didattico o alla partecipazione ad attività religiose»;
   in Italia il Consiglio di Stato, con il parere n. 63/1988 della sezione II, ha evidenziato che «il crocifisso, a parte il significato per i cedenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana nella sua radice storica, come valore universale, indipendentemente da specifica confessione religiosa», sottolineando che «la Costituzione repubblicana, pur assicurando la pari libertà a tutte le confessioni religiose non prescrive alcun divieto alla esposizione nei pubblici uffici (...) ne pare d'altra parte, che la presenza dell'immagine del crocifisso nelle aule scolastiche possa costituire motivo di costrizione della libertà individuale e manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa»;
   inoltre, la direttiva del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 2666 prevede esplicitamente l'obbligo dei dirigenti scolastici di adottare «iniziative idonee ad assicurare la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche»;
   tale orientamento è stato successivamente confermato con il pronunciamento n. 4575 del 15 febbraio 2006 del Consiglio di Stato che sottolinea: «il crocifisso in classe presenta una valenza formativa di nessun peso qualificante ai fini della libertà religiosa e deve essere inteso come uno dei simboli dei principi di libertà, eguaglianza, e tolleranza ed infine della stessa laicità dello Stato, fondanti la nostra convivenza e ormai acquisiti al patrimonio giuridico, sociale e culturale dell'Italia» e pertanto non può essere considerato alla stregua di mero «arredo» scolastico e che «la sua disciplina attiene alle norme generali dell'istruzione, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;» demandando così il potere di decisione in materia solo al Ministero –:
   se ritengano, alla luce di quanto espresso in premessa, di assumere iniziative per chiarire ufficialmente l'esatto significato di identità storico-culturale rappresentato dal crocifisso;
   quali iniziative intendano adottare per ribadire l'esistenza del fondamento normativo alla base dell'obbligo di affissione del crocifisso nei luoghi pubblici e nelle aule scolastiche. (4-11253)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

cristianesimo

diritti umani

potere di decisione