ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11251

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 528 del 24/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: BRIGNONE BEATRICE
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Data firma: 24/11/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 24/11/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11251
presentato da
BRIGNONE Beatrice
testo di
Martedì 24 novembre 2015, seduta n. 528

   BRIGNONE. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   i commi 332 e 333 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015), ripresi dalla recente circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prevedono che i dirigenti dal 1o settembre 2015 non possono nominare il supplente nel primo giorno di assenza del docente o conferire supplenze ai collaboratori scolastici nei primi sette giorni di assenza;
   infatti, secondo quanto previsto dalla legge n. 107 del 2015 all'articolo 1, comma 85, il dirigente può effettuare le sostituzioni per le assenze fino a 10 giorni con il personale dell'organico dell'autonomia. Tuttavia, l'organico non è ancora coperto da nomine. Tale obbligo non può essere risolutivo del problema, poiché le assenze in molti periodi dell'anno sono molto numerose;
   la normativa in vigore parrebbe solo utile e necessaria a determinare un risparmio per le casse dello Stato arrecando tuttavia pesanti disservizi e pregiudizi per il diritto allo studio;
   il dirigente scolastico si vede quindi costretto a ri-organizzare giornalmente l'attività didattica in ciascuna delle sedi dove sono assenti una o più unità di personale docente utilizzando personale interno non impegnato nelle lezioni frontali o distribuendo gli studenti tra le altre classi;
   la dotazione organica del personale collaboratore scolastico è spesso solo sufficiente a coprire le ordinarie esigenze di servizio e in molte scuole, come in piccoli plessi o le mono-sezioni di scuola dell'infanzia, è presente un solo collaboratore scolastico;
   tutto ciò premesso si ripercuote sulla gestione ordinaria delle scuole, in quanto le risorse di organico a disposizione non consentono per la loro esiguità rispetto alle reali necessità, di garantire il regolare svolgimento delle lezioni creando gravi ripercussioni in ambito pubblico scolastico;
   il 18 novembre 2015, nell'ambito dell'assemblea sindacale d'istituto del personale facente parte dell'istituto comprensivo Senigallia Centro-Fagnani, sono emerse irregolarità e cattiva gestione dell'istituto stesso: oggetto di preoccupazione di tutto il personale docente e Ata della scuola in questione è la problematica relativa alla sostituzione del personale in caso di assenza per malattia o altri motivi;
   la legge di stabilità prevede che i collaboratori scolastici non vengano sostituiti per i primi sette giorni di assenza; gli insegnanti non possono essere sostituiti per il primo giorno di assenza e il personale di segreteria non può essere mai sostituito anche in caso di lunghe assenze;
   ciò produce una complessiva inefficienza nella vigilanza degli alunni e mancanza d'idonea pulizia della struttura scolastica. Inoltre, la mancata possibilità di sostituzione di docenti nel primo giorno di assenza porta a una discontinuità della didattica e sovraccarico di lavoro per i docenti in servizio;
   alla luce di quanto emerso durante l'assemblea sindacale dell'istituto comprensivo Senigallia Centro-Fagnani, un rappresentante sindacale (R.S.U.), ha inviato un esposto alla procura della Repubblica e agli organi competenti informando di quanto ciò si rifletta in modo negativo sulla didattica e sull'educazione dei minori e segnalando le seguenti disfunzioni:
    l'istituto, anche alla presenza di studenti con gravi patologie/disabilità, deve disporre l'abbandono dei propri insegnanti di sostegno per assecondare le sostituzioni e copertura di ore di classe in mancanza dei docenti assenti;
    le insegnanti della scuola materna si vedono costrette redigere una «graduatoria» di gravità dei bambini disabili, in modo da poter gestire le sostituzioni che colleghe che hanno in incarico casi meno «gravi» di altri;
    presso la scuola secondaria di primo grado dell'istituto, gli insegnanti che si rendono disponibili a svolgere l'attività alternativa all'insegnamento della religione cattolica devono dichiarare la propria disponibilità a fare sostituzioni, trascinandosi, in tal caso, nelle classi con gli studenti con cui dovrebbero fare attività alternativa;
    spesso a un'insegnante già in servizio viene chiesto di sostituire un collega assente in altro plesso dello stesso istituto comprensivo. Stessa modalità avviene anche con il personale ATA, comportando il rischio di non garantire la regolare apertura delle sedi scolastiche e la tutela dell'incolumità degli alunni; 
    a causa d'insegnanti assenti non sostituiti, intere classi vengano divise con studenti ripartiti in altre classi in ordine sparso con conseguente annullamento dell'attività didattica e con la possibilità, già verificatasi, di tenere gruppi di 28/29 alunni in spazi insufficientemente ampi per accogliere tutti e quindi non potendo rispettare le motivazioni legate alla sicurezza ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008;
    tale gestione mal concilia con quanto riportato nella legge n. 107 del 2015 «L'organico dovrà essere “funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle Istituzioni scolastiche”»;
    ai docenti spesso viene chiesto di rinunciare al proprio giorno libero per sostituire colleghi assenti e, se pur non obbligati, molti insegnanti danno la propria disponibilità per responsabilità verso gli studenti;
   quanto emerso in assemblea sindacale dell'Istituto Comprensivo Centro – Fagnani di Senigallia se corrispondente al vero risulta essere particolarmente preoccupante soprattutto nell'ottica di una «buona scuola» –:
   se non ritenga, nell'ambito di competenza e responsabilità, di assumere iniziative per apportare con urgenza un correttivo agli stringenti vincoli posti dalla normativa in essere;
   se non ritenga che la mancanza di sostituzione di personale ATA vada a inficiare la corretta gestione del sistema di sicurezza e vigilanza scolastica e l'efficiente svolgimento dell'attività di segreteria, soprattutto in caso di assenza del solo collaboratore in servizio a scuola;
   se ritenga che quanto accade nell'Istituto comprensivo Centro-Fagnani di Senigallia in materia di sostituzione del personale in caso di assenza per malattia o altri motivi, sia conforme alla normativa vigente in materia scolastica, anche rispetto ai vincoli imposti dalle norme di sicurezza in termini di affollamento massimo delle aule e rispettoso del diritto allo studio di tutti gli alunni in particolare quelli più svantaggiati;
   se non si rilevino quindi alcune forti criticità derivanti dall'applicazione delle norme contenute nella legge di stabilità 2015 e dal conseguente impatto sulla gestione ordinaria delle istituzioni scolastiche pubbliche nonché dalla legge di riforma della scuola;
   se non ritenga opportuno individuare diverse modalità di applicazione delle norme che, per loro natura, confliggono con l'esercizio del diritto allo studio che ha necessariamente dei costi. (4-11251)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

istituto di istruzione

insegnante

istruzione pubblica