ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11247

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 528 del 24/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: NICCHI MARISA
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 24/11/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LOCATELLI PIA ELDA MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI) 26/11/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 24/11/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 26/11/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11247
presentato da
NICCHI Marisa
testo presentato
Martedì 24 novembre 2015
modificato
Giovedì 26 novembre 2015, seduta n. 530

   NICCHI, LOCATELLI. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
l'alienazione parentale (AP), nuova definizione del termine più conosciuto di PAS (sindrome di alienazione parentale, acronimo di Parental Alienation Syndrome), viene individuata come una sorta di disturbo che riguarderebbe i figli minori coinvolti in contesti di separazione e di divorzio, laddove un genitore separato mette in atto comportamenti che denigrano l'altro genitore agli occhi del figlio tanto da indurlo al rifiuto della frequentazione;
insomma, una sindrome che interesserebbe quei bambini indotti a rifiutare un genitore per effetto della denigrazione compiuta dall'altro genitore (il genitore alienante sarebbe nella maggior parte dei casi la madre che, oltre ad aver subito una violenza domestica per effetto delle sentenze che riconoscono una sindrome Pas, viene spesso privata dei minori), e che continua ad essere presente nei tribunali tra gli psicologi che compilano le consulenze tecniche d'ufficio richieste ormai come prassi dal giudice quando si tratta di separazioni con minori. Una serie di giudizi redatti da periti, psicologi e assistenti sociali, talvolta specificatamente impreparati in materia di violenza domestica, che ricorrono in maniera indistinta alla mediazione familiare, peraltro vietata dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, laddove si vieta la mediazione familiare in caso di violenza;
la AP, o PAS, non trova però molto consenso tra la comunità scientifica, in ambito psichiatrico e nella psicologia clinica, dove ne è ampiamente contestata la validità scientifica, ed in particolare che possa iscriversi nell'ambito delle patologie, per la mancanza di dati obiettivi di riscontro. Nonostante ciò viene, come già detto, «utilizzata» nei procedimenti minorili, e ai fini delle conseguenti decisioni giudiziarie che vedono assegnare un figlio all'uno o all'altro genitore;
lo stesso Istituto superiore di sanità non ritiene che tale sindrome abbia né sufficiente sostegno empirico da dati di ricerca, né rilevanza clinica tali da poter essere considerata una patologia e, dunque, essere inclusa tra i disturbi mentali nei manuali diagnostici;
la AP non è inserita nell'ambito delle classificazioni in uso, in particolare nell'autorevolissimo DSM-IV (Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 1994, rielaborato nel 2000), né nell'edizione del DSM-V (Manuale diagnostico statistico dei disturbi mentali 2013), né è considerata dall'APA (American Psychological Association); è dichiarata pericolosa sia dal National District Attorneys Association (Istituto di ricerca dei procuratori americani) che dall'Associazione spagnola di neuropsichiatri, e infine è rifiutata in Italia dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici, la Società italiana di pediatria, l'Ordine degli psicologi della regione Lazio;
nel 2011 l'Italia è stata richiamata al riguardo anche dall'Onu, quando il Comitato CEDAW ha raccomandato di monitorare «nell'ambito dei procedimenti relativi all'affido condiviso, in caso di presunti episodi di abuso sui minori», in cui «possano essere prodotte consulenze basate sulla dubbia teoria della Sindrome da Alienazione Parentale»;
recentemente Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno, pur avendo dato vita a un'Associazione che dovrebbe assistere le donne che subiscono violenza, «Doppia difesa», hanno presentato una proposta di legge di iniziativa popolare prevederebbe addirittura la reclusione per chi si macchia dell’«inesistente» sindrome sull’«Alienazione parentale», eludendo i racconti delle donne che hanno avuto, e hanno tuttora, a che fare con la AP-Pas: storie che andrebbero ascoltate attentamente da chi si prefigge di aiutarle;
la proposta di legge è stata criticata aspramente, soprattutto da parte delle avvocate dei centri antiviolenza che hanno scritto una Lettera aperta dal titolo esplicativo «La Pas non esiste» nella quale affermano che «Nel nostro ordinamento vi sono già strumenti in sede civile e in sede penale idonei a garantire l'esercizio della responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori nonché norme civili e penali adeguate a sanzionare comportamenti pregiudizievoli dell'interesse dei figli», e che «Fattispecie penali come quella oggetto della proposta di legge avanzata da Giulia Bongiorno e Michelle Hunziker sono funzionali solo a veicolare nelle aule giudiziarie strategie punitive nei confronti delle donne che tentano di proteggere sé stesse e i figli dalla violenza maschile»;
le signore Buongiorno; e Hunziker hanno quindi presentato uno spot sulla «pseudo AP» al recente Festival di Venezia che da pochi giorni va in onda nelle case italiane, in cui chiedono anche Fondi. Questo spot, realizzato dalla suddetta associazione Onlus «Doppia Difesa», è andato in onda anche sui canali televisivi privati nazionali, con il quale si che chiede di donare due euro con un sms per combattere l'AP;
lo spot è stato anche presentato alla scuola di perfezionamento delle forze di polizia, come si vede chiaramente sul sito del Ministero dell'interno –:
se non si ritenga di assumere ogni iniziativa di competenza per scongiurare nei tribunali ogni riferimento diretto o diretto a tale sindrome, in quanto non supportata da alcun riconoscimento scientifico;
se non si ritenga necessario assumere iniziative per garantire l'effettivo ascolto del minore per renderlo protagonista nei procedimenti giudiziari in cui è coinvolto, con tutte le precauzioni professionali ed umane necessarie, nell’«interesse superiore del minore» come da Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989;
come si giustifichi la presenza dello spot sull'alienazione parentale (AP alias PAS) sul sito del Ministero dell'interno.
(4-11247)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

violenza domestica

diritti del bambino

ordine professionale