ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11246

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 528 del 24/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: BENEDETTI SILVIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/11/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2015
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2015
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2015
LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2015
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 24/11/2015
Stato iter:
22/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/06/2016
LORENZIN BEATRICE MINISTRO - (SALUTE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/06/2016

CONCLUSO IL 22/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11246
presentato da
BENEDETTI Silvia
testo di
Martedì 24 novembre 2015, seduta n. 528

   BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, GAGNARLI, L'ABBATE, LUPO e PARENTELA. — Al Ministro della salute, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali . — Per sapere – premesso che:
   le attività di valutazione specialistiche previste dalle norme europee in materia di prodotti fitosanitari fino al 2014 erano di competenza della commissione consultiva dei prodotti fitosanitari (CCPF), organo interministeriale istituito nell'ambito della DGISAN (direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione) ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, composta da rappresentanti del Ministero della salute, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Ministero dello sviluppo economico nonché da esperti scientifici dagli stessi designati;
   la commissione consultiva dei prodotti fitosanitari attualmente opera in «prorogatio» unicamente come organismo consultivo che fornisce pareri al Ministero della salute;
   con decreto direttoriale del 20 ottobre 2014 la direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione ha istituito un elenco – soggetto ad aggiornamento annuale – di laboratori ufficiali, istituti scientifici, università o centri di ricerca, non solo pubblici ma anche privati – contrariamente a quanto indicato dal decreto del Presidente della Repubblica 290 del 2001 in cui si parla esclusivamente di enti di diritto pubblico – a cui affidare lo studio di valutazione di impatto ambientale, di impatto sulla salute e di efficacia dei prodotti fitosanitari, precedentemente competenza della suddetta commissione, mediante convenzioni o contratti –:
   a quanto ammonti l'onere economico aggiuntivo che tale procedura comporta rispetto alla precedente e quali siano le motivazioni che hanno indotto le amministrazioni citate in premessa ad esternalizzare tutti gli studi di valutazione dei prodotti fitosanitari. (4-11246)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 22 giugno 2016
nell'allegato B della seduta n. 640
4-11246
presentata da
BENEDETTI Silvia

  Risposta. — Nell'interrogazione parlamentare in esame, sono richiesti chiarimenti sulla procedura di esternalizzazione della totalità degli studi di valutazione dei prodotti fitosanitari agli enti inseriti in un apposito elenco predisposto dal Ministero della salute ed aggiornato con cadenza annuale.
  Come ricordato nell'atto ispettivo, la commissione consultiva per i prodotti fitosanitari è stata istituita ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ed opera attualmente in regime di «prorogatio» unicamente come comitato consultivo che fornisce pareri al Ministero della salute.
  Con decreto direttoriale del 20 ottobre 2014, la direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione ha dettato i criteri ed i requisiti tecnici, con cui affidare ad un elenco di istituti scientifici, università e centri di ricerca, pubblici e privati, laboratori ufficiali preposti allo svolgimento di attività a rilevanza comunitaria in materia di prodotti fitosanitari, lo svolgimento delle attività disciplinate dai provvedimenti comunitari.
  Il decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001 ha indicato la possibilità di utilizzare, nella valutazione di cui sopra, solo enti di diritto pubblico.
  In primo luogo, occorre precisare il diverso ruolo attualmente attribuito dalla normativa alla commissione consultiva per i prodotti fitosanitari ed agli altri enti inseriti nell'apposito elenco predisposto dal Ministero della salute.
  Secondo quanto disposto dagli articoli 6, comma 2, lettera b), e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 2013, la Commissione fornisce pareri tecnico-scientifici sugli aspetti relativi all'efficacia agronomica, alle proprietà chimico-fisiche, alla tossicologia (mutagenesi, cancerogenesi e teratogenesi), ai residui, all'esposizione dell'operatore, all'ecotossicologia ed al destino ambientale in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari.
  L'attività della commissione riguarda profili di competenza di quattro Ministeri, ossia il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  D'altro canto, gli enti inseriti nell'apposito elenco predisposto dal Ministero della salute, svolgono un ruolo di prim'ordine nella valutazione delle questioni analitiche e sulla valutazione tecnico-scientifica di sostanze attive, di prodotti fitosanitari, o per altri eventuali supporti tecnici.
  Si fa presente, altresì, che ogni punto dei documenti forniti per le disamine viene compilato analiticamente, rendendo ancor più complessa la valutazione dei modelli, che raggiungono, nella migliore delle ipotesi, almeno un migliaio di pagine.
  Si comprende, pertanto, la necessità di avvalersi di soggetti esterni, sia pubblici che privati, di comprovata esperienza, competenza ed indipendenza, che rimangano deputati alla valutazione dei «dossier» di cui sopra.
  Per di più, il versamento della tariffa ai sensi dell'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1107/2009, implica che gli oneri economici ricollegabili all'attività di valutazione siano a carico del richiedente, escludendo con ciò un aggravio di spesa sulle casse del Ministero della salute.
  Infatti, gli introiti derivanti dalla riscossione delle suddette tariffe vengono riassegnati dal Ministero dell'economia e delle finanze per le attività valutative di cui si è detto.
  A questo proposito, le imprese che richiedono la valutazione hanno diritto a ricevere una risposta in virtù del pagamento della tariffa e, qualora non abbiano tale riscontro, potrebbero legittimamente avviare un contenzioso legato al pagamento del servizio richiesto e mai effettuato.
  Occorre prendere atto che le richieste delle aziende sono funzionali ad attività di tipo industriale, consentendo alle imprese, in caso di positiva valutazione del «dossier», di operare sul mercato.
  Qualora si negasse tale possibilità di analisi dei fascicoli fitosanitari da parte di appositi enti convenzionati con il Ministero della salute, si arrecherebbe un danno non indifferente alle aziende coinvolte e alla libera circolazione sul mercato.
  Inoltre, ai sensi dell'articolo 75 del Reg. (CE) n. 1107/2009, sussiste un obbligo per gli Stati membri dell'Unione europea di dotarsi di personale sufficiente al fine di svolgere le procedure di analisi ed approvazione dei prodotti fitosanitari. In mancanza, si potrebbe incorrere nelle procedure di infrazione per mancato rispetto degli obblighi previsti dall'Unione.
  È opportuno precisare, in proposito, che il Ministero della salute, nell'ambito delle misure previste dalla revisione della spesa pubblica di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha previsto modifiche ai propri assetti organizzativi e ai posti in organico del proprio personale.
  Di conseguenza, questo Ministero ha necessità di esternalizzare le procedure valutative in argomento.
  Ciò premesso, appaiono evidenti le ragioni della scelta effettuata da questo Dicastero, che intende continuare a mettere in atto la procedura tuttora vigente.
La Ministra della saluteBeatrice Lorenzin.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prodotto fitosanitario

trattamento fitosanitario

impatto ambientale