ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11239

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 528 del 24/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: ARTINI MASSIMO
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Data firma: 24/11/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 24/11/2015
Stato iter:
24/05/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 24/05/2016
PINOTTI ROBERTA MINISTRO - (DIFESA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 24/05/2016

CONCLUSO IL 24/05/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11239
presentato da
ARTINI Massimo
testo di
Martedì 24 novembre 2015, seduta n. 528

   ARTINI. — Al Ministro della difesa . — Per sapere – premesso che:
   la bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici interrati in aeree del Demanio militare trova applicazione nella disciplina recata all'articolo 22 del codice dell'ordinamento militare, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 20 del 2012, in base al quale il Ministero della difesa esegue direttamente o mediante appalto ad apposite ditte le attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni sulle aree che ha in uso;
   spetta, inoltre, al Ministero della, difesa esercitare le funzioni di vigilanza sulle attività di ricerca e reperimento di ordigni che, a scopo precauzionale, possono essere eseguiti su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte che impiegano personale specializzato;
   per quanto concerne, invece, le attività di bonifica in siti non in uso della Difesa, ai sensi dell'articolo 91 comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso di specifici requisiti. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute;
   a tal riguardo con decreto del Ministero della difesa 11 maggio 2015 n. 82 sono stati definiti i criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese che intendano iscriversi nell'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici;
   ai sensi del richiamato regolamento presso il Ministero della difesa – segretariato generale della difesa e direzione nazionale degli armamenti – direzione dei lavori e del demanio – è istituito l'albo delle imprese specializzate nella bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, del quale è data pubblicità sul sito web istituzionale del medesimo Ministero. L'iscrizione all'albo è condizione per l'esercizio dell'attività di bonifica preventiva e sistematica da ordigni bellici inesplosi ed è disposta per categorie e classifiche in relazione alla tipologia di intervento da porre in essere e alle capacità tecnico-economiche dell'impresa;
   le imprese sono iscritte in un unico elenco secondo le categorie di attività e classificate secondo il valore dell'importo delle attività eseguibili;
   l'iscrizione abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire le attività di bonifica per le categorie di iscrizione e per un importo massimo complessivo corrispondente alla classifica riconosciuta, incrementata di un quinto;
   a giudizio dell'interrogante, il decreto del Ministero della difesa 11 maggio 2015 n. 82, non ottempera alla normativa anticorruzione e, in particolare rispetto quanto previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 165 del 2001 — pantouflage – nella parte in cui la stessa fa riferimento ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso poteri autoritativi e negoziali (presso i quali i dipendenti, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, non possono svolgere attività lavorativa o professionale);
   anche rispetto a quanto previsto dall'articolo 1 comma 9, lettera e) della legge 6 novembre 2012, n.190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità’ nella pubblica amministrazione», risulta poco evidente all'interrogante che le aziende iscritte all'albo delle imprese specializzate nella bonifica da ordigni bellici inesplosi, posseggano i requisiti di ordine generale previsti all'articolo 8 del citato decreto ministeriale n. 82 del 2015;
   l'ASSOBON, associazione di categoria delle imprese del settore in data 24 settembre ha già presentato ricorso al Tar del Lazio contro il Ministero della difesa e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali chiedendo l'annullamento del decreto 11 maggio 2015 n. 82, ravvisando diverse incongruenze e violazioni di legge;
   in data 23 Ottobre 2015, alcune aziende del settore hanno presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica impugnando il decreto ministeriale n. 82 del 2015, chiedendo altresì di riconoscerei l'illegittimità di alcuni commi dello stesso e chiedendone la sospensione dell'efficacia –:
   se il Ministro interrogato non ritenga utile e necessario assumere iniziative per sospendere l'efficacia del decreto ministeriale 11 maggio 85, n. 82, favorendo la creazione di un tavolo tecnico tra lo stesso Ministero e l'ASSOBON atto a dipanare qualsivoglia incomprensione o controversa interpretazione delle procedure a garanzia del settore. (4-11239)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 24 maggio 2016
nell'allegato B della seduta n. 630
4-11239
presentata da
ARTINI Massimo

  Risposta. — In merito alla problematica rappresentata con l'interrogazione in esame, si evidenzia che la legge anticorruzione n. 190 del 2012, attesa la natura di fonte primaria, trova piena ed integrale applicazione anche laddove non espressamente richiamata da singole prescrizioni regolamentari.
  Tanto chiarito, nelle more della definizione del ricorso promosso dinanzi al Tar Lazio dall'Assobon e del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso dalle aziende di settore per l'annullamento del decreto ministeriale 11 maggio 2015 n. 82, ed in mancanza di un provvedimento cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato disposto dall'autorità giurisdizionale, non esistono i presupposti, di fatto e di diritto, per porre in essere le iniziative richieste nell'atto.
  Si osserva, inoltre, che decorsi sei mesi dalla pubblicazione del decreto ministeriale sulla Gazzetta Ufficiale (e, cioè dal 27 dicembre 2015) la normativa previgente è abrogata e, quindi, un eventuale provvedimento di sospensione della sua efficacia determinerebbe la totale paralisi delle attività di bonifica sull'intero territorio nazionale a causa dell'assenza di qualsivoglia norma atta a disciplinarla.
  Tuttavia, il Ministero della difesa si è reso fautore della norma di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, tesa a differire di ulteriori 6 mesi l'entrata in vigore delle nuove norme e l'abrogazione di quelle previgenti, anche allo scopo di consentire l'esame e la decisione dei ricorsi citati in premessa, nonché l'eventuale adozione di modifiche e correttivi indicati dagli organi giurisdizionali.
  Per completezza d'informazione, si rende noto che il decreto, in fase di predisposizione, è stato concordato e condiviso con l'Assobon.
La Ministra della difesaRoberta Pinotti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione dell'ambiente

impiegato dei servizi pubblici

potere di negoziazione