ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11211

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 525 del 19/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: FEDRIGA MASSIMILIANO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 19/11/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 19/11/2015
Stato iter:
07/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/06/2016
BOCCI GIANPIERO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 07/06/2016

CONCLUSO IL 07/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11211
presentato da
FEDRIGA Massimiliano
testo di
Giovedì 19 novembre 2015, seduta n. 525

   FEDRIGA. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   in un atto di sindacato ispettivo presentato nell'estate 2015, l'interrogazione a risposta scritta 4-09653, annunciata il 2 luglio 2015, si è già chiesto al Governo per quali ragioni l'Amministrazione dell'interno negasse, di fatto, l'applicazione ai propri dipendenti dei benefici previsti dall'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
   nell'atto di sindacato ispettivo sopra menzionato si precisava come, fino al dicembre 2013, il Ministero dell'interno aveva sempre soddisfatto le richieste di trasferimento fatte dai propri dipendenti in applicazione delle previsioni della legge 104 del 1992;
   i trasferimenti erano cessati nel 2014;
   malgrado le esplicite previsioni della normativa sopra richiamata, il 5 agosto 2015, il Ministero dell'interno ha emanato una circolare che sottopone a limiti quantitativi il godimento del diritto previsto dalla legge 104 del 1992;
   nella predetta circolare, tra l'altro, si legge che è permesso di procedere al «trasferimento dei dipendenti che assistono familiari con disabilità grave, il cui profilo professionale è presente con una copertura pari almeno al 60 per cento al netto dell'uscita, della dotazione organica di sede, e con una consistenza di organico complessiva dell'Ufficio, riferita al personale contrattualizzato, non inferiore al 60 per cento sempre al netto dell'uscita»;
   l'intero settore pubblico è interessato da un blocco totale o parziale del turn over che dura da anni e sta riducendo il personale in assenza di una parallela riduzione delle piante organiche;
   tale blocco opera anche dentro l'Amministrazione dell'interno;
   si stanno conseguentemente determinando, di fatto, con uno strumento amministrativo, i presupposti per quello che appare all'interrogante una disapplicazione delle norme previste dalla legge 104 del 1992 e la negazione di diritti basilari riconosciuti da una legge ordinaria dello Stato;
   disposizioni non meno draconiane limitano altresì il diritto al trasferimento dei dipendenti disabili –:
   come si concili la circolare del Ministero dell'interno datata 5 agosto 2015, che sottopone a limiti quantitativi l'esercizio di un diritto riconosciuto dall'ordinamento, con quanto previsto dalla legge n. 104 del 1992;
   quali iniziative il Governo ritenga di assumere per sanare il vulnus prodottosi nell'ordinamento in conseguenza del varo della circolare appena richiamata. (4-11211)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 7 giugno 2016
nell'allegato B della seduta n. 633
4-11211
presentata da
FEDRIGA Massimiliano

  Risposta. — Con l'interrogazione in esame l'interrogante chiede se risultino conciliabili i contenuti della circolare del Ministero dell'interno n. 20/RU del 5 agosto 2015 – con la quale vengono chiariti i criteri relativi ai trasferimenti del personale contrattualizzato a tempo indeterminato di livello non dirigenziale legittimato a fruire dei benefici della legge 5 febbraio 1992, n. 104 – con le previsioni di quest'ultima legge.
  Si premette che, in base all'articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, il lavoratore portatore di handicap in situazione di gravità o che assiste un familiare portatore di handicap in situazione di gravità può scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.
  Al riguardo, con parere del 1o agosto 2012, il dipartimento della funzione pubblica ha precisato che: «...la norma in esame, finalizzata a creare situazioni di maggior favor nei confronti del dipendente che assiste un familiare in situazione di disabilità e nell'ottica di tutela di quest'ultimo, accorda al lavoratore, a fronte della decisione dell'Amministrazione di provvedere alla copertura della sede, un diritto mitigato solo in presenza di circostanze oggettive impeditive, come ad esempio, la mancanza di posto corrispondente nella dotazione organica di sede o la grave carenza, oggettivamente documentabile, di personale di corrispondente professionalità, nella sede di appartenenza». Da ciò deriva, quindi, che l'Amministrazione è tenuta a verificare, prima di adottare provvedimenti di assegnazione o trasferimento, la disponibilità di posti vacanti in organico nella sede richiesta, in relazione al profilo professionale di appartenenza del dipendente aspirante al trasferimento. Inoltre, l'esercizio del diritto resta limitato anche nel caso in cui la sede di provenienza del dipendente sia gravata da una consistente carenza di personale tale che un ulteriore depauperamento di personale sia suscettibile di creare pregiudizio all'interesse pubblico con danno per la collettività.
  In tal senso si sono pronunciati sia il Consiglio di Stato (Sez. IV, 5 novembre 2011, n. 8527 e 18 gennaio 2011, n. 923; n. 1073/2014; n. 1677/2014) che la Corte di Cassazione (n. 28320/2013), evidenziando altresì come la posizione giuridica di vantaggio riconosciuta dalla legge n. 104/1992 al lavoratore interessato non configuri un diritto soggettivo di precedenza al trasferimento, ma un semplice interesse legittimo a scegliere la propria sede di servizio ove possibile.
  Pertanto, si ritiene che la circolare ministeriale sopracitata realizzi un equo contemperamento dei diritti degli interessati con il potere-dovere dell'Amministrazione di esercitare le valutazioni di cui sopra, allo scopo di tutelare l'interesse pubblico al buon funzionamento degli uffici.
Il Sottosegretario di Stato per l'internoGianpiero Bocci.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

restrizione quantitativa

godimento dei diritti

soppressione di posti di lavoro