ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11141

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 522 del 16/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: BRIGNONE BEATRICE
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 16/11/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CIVATI GIUSEPPE MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 16/11/2015
MAESTRI ANDREA MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 16/11/2015
PASTORINO LUCA MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 16/11/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 16/11/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11141
presentato da
BRIGNONE Beatrice
testo di
Lunedì 16 novembre 2015, seduta n. 522

   BRIGNONE, CIVATI, ANDREA MAESTRI e PASTORINO. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   l'Alienazione parentale (AP), nuova definizione dell'ex PAS, (sindrome di alienazione parentale) è ad avviso degli interroganti uno strumento di pura invenzione di chi vuole paralizzare le scelte di vita delle donne che desiderano separarsi da un uomo violento;
   il Governo pro tempore, a seguito dell'interpellanza parlamentare n. 2-01706 del 16 ottobre 2012, seduta n. 704, ha chiarito che «sebbene la Pas sia stata denominata arbitrariamente dai suoi proponenti con il termine disturbo, l'Istituto superiore di sanità non ritiene che tale costrutto abbia né sufficiente sostegno empirico da dati di ricerca, né rilevanza clinica tali da poter essere considerata una patologia e, dunque, essere inclusa tra i disturbi mentali nei manuali diagnostici»;
   la Corte di Cassazione stessa nel 2013 è ritornata sulla questione precisando che la PAS non ha nessuna validità scientifica e pertanto «nei giudizi in cui sia stata esperita c.t.u. medico-psichiatrica [...] il giudice di merito è tenuto a verificare il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale e che risulti, sullo stesso piano della validità scientifica, oggetto di plurime critiche e perplessità da parte del mondo accademico internazionale, dovendosi escludere la possibilità, in ambito giudiziario, di adottare soluzioni prive del necessario conforto scientifico e potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che intendono scongiurare» (Cassazione penale n. 7041 del 20 marzo 2013);
   il Comitato CEDAW (Onu) nel 2011 ha invitato le autorità italiane ad arginare l'utilizzo nei tribunali di riferimenti alla «discutibile teoria della PAS» per limitare la genitorialità materna (Comitato CEDAW, 2011, paragrafo 51); la Società Italiana di Psichiatria non riconosce la Pas come patologia come la ritengono infondata il Ministero Italiano della Salute, gli assessorati alla Sanità dell'Emilia Romagna e della Toscana, l'associazione spagnola di psichiatria, l'associazione psichiatrica americana e quella degli psicologi americani;
   eppure da alcuni giorni sui canali televisivi privati nazionali va in onda uno spot che chiede di donare due euro con un sms per combattere l'AP, sindrome a giudizio degli interroganti falsa, inesistente e sicuramente utilizzata per criminalizzare le madri e difendere padri abusanti o mariti violenti a dispetto della salute e della sicurezza dei minori che hanno visto il padre maltrattare la propria madre;
   lo spot in questione è stato realizzato da Doppia Difesa, associazione onlus che ha sempre dichiarato di lottare contro la violenza esercitata dagli uomini nei confronti delle donne;
   nel comunicato di Doppia Difesa, si legge che le donazioni «saranno impiegate per sostenere le attività progettuali della Fondazione: consulenza e assistenza legale e psicologica alle vittime di violenza, sensibilizzazione dell'opinione pubblica»;
   grazie al lavoro svolto volontariamente dalle associazioni a difesa della donna e dai centri antiviolenza è risaputo che a parità di violenza intra-familiare spesso assistita da minori, la percentuale di uomini maltrattati è circa il 2 per cento rispetto al 98 per cento di donne. Questo accade perché sono di solito gli uomini a non accettare la scelta della donna di allontanarsi dalle violenze subite, usando molto spesso lo «strumento» dei figli per perpetrare la violenza e il diniego alla libertà sulla propria moglie o compagna;
   il triste ricatto messo in atto dai padri che compiono atti di violenza in famiglia ricade in maniera strumentale nei confronti dei figli anche con il ricorso frequente alla minaccia di portarli via all'ex compagna e di farla passare per una madre inadeguata ha lo scopo di protrarre azioni di disturbo nei confronti della donna, madre dei figli, rendendole la vita angosciosa, colpendola negli affetti più profondi con il solo obiettivo di ottenere la sottomissione su aspetti personali ed economici della nuova organizzazione di vita da separata;
   lanciare e diffondere una campagna contro una sindrome inesistente (AP) al fine di sostenere un progetto di legge che vorrebbe introdurre il reato di alienazione parentale, significa secondo gli interroganti esporre a rischi e oltraggiare tutte le donne che hanno figli e vogliono separarsi da un uomo violento e tutte le vittime morte ammazzate per mano dell'uomo che con la scusa di far visita ai propri figli mette in atto azioni omicide;
   inoltre, il 30 ottobre 2015, il progetto, gli spot e l'iniziativa di raccolta fondi venivano presentati alla scuola di perfezionamento delle forze di polizia e nell'ambito di un mirato convegno al Viminale;
   tale iniziativa va indubbiamente a inficiare tutti i percorsi messi in atto sino a oggi per tutelare le donne vittime di violenza;
   la normativa in materia di affidamento e regolamentazione di visita ai figli minori da parte del maltrattante non può essere lasciata all'interpretazione dai servizi sociali, CTU, giudici, avvocati o associazioni onlus;
   in base all'articolo 31 della Convenzione di Istanbul, ratificata dallo Stato italiano con la legge n. 77 del 2013, si afferma che nella scelta in ordine alla custodia dei figli il giudice deve tener conto degli episodi di violenza accaduti in famiglia e della sicurezza di chi tale violenza l'ha subita;
   lo stesso Ministero dell'interno con risposta a diverse interrogazioni parlamentari ha più volte affermato che la Pas ora AP non può essere utilizzata nei tribunali –:
   quali siano i motivi che hanno portato il Ministero dell'interno a ospitare un convegno sull'alienazione parentale, convengo nondimeno pubblicato sul sito internet del dicastero;
   quali siano i motivi per i quali il Ministero abbia permesso la presentazione dello spot pubblicitario dell'associazione Onlus Doppia Difesa presso la scuola di perfezionamento delle forze di polizia;
   se si intenda quindi con tali azioni istituzionali avallare e sostenere l'iniziativa di Doppia Difesa relativamente alla Pas o AP, a giudizio degli interroganti priva di qualsiasi fondamento giuridico e scientifico. (4-11141)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

organizzazione senza fini lucrativi

condizione della donna

condizione economica