ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11115

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 521 del 13/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: PELLEGRINO SERENA
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 13/11/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAUSIN ANDREA AREA POPOLARE (NCD-UDC) 13/11/2015
DALLAI LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 13/11/2015
SEGONI SAMUELE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 13/11/2015
COSTANTINO CELESTE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 13/11/2015
MELILLA GIANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 13/11/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 13/11/2015
Stato iter:
22/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/02/2017
ORLANDO ANDREA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/02/2017

CONCLUSO IL 22/02/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11115
presentato da
PELLEGRINO Serena
testo di
Venerdì 13 novembre 2015, seduta n. 521

   PELLEGRINO, CAUSIN, DALLAI, SEGONI, COSTANTINO e MELILLA. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   in data 24 ottobre 2015, con la proclamazione degli eletti, si sono concluse le elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale dei geologi (Cng), occasione che vede gli oltre 13.000 geologi italiani chiamati ad eleggere i loro rappresentanti;
   le precedenti elezioni di tale consiglio, nell'anno 2010, furono turbate da disordini all'unico seggio elettorale di Roma, con l'intervento delle forze dell'ordine e seguite da azioni legali a causa delle diverse irregolarità e anomalie; ad esempio, fu riscontrato che centinaia di schede riportavano voti espressi in maniera identica, tutte con lo stesso errore di scrittura nella trascrizione del nome di uno dei candidati. Tali operazioni elettorali furono anche oggetto di esposto alla procura della Repubblica di Milano e di Torino. Ciò nonostante quelle elezioni non vennero annullate. Il procedimento di impugnazione delle elezioni del Consiglio nazionale dei Geologi, infatti, prevede una prima fase amministrativa dinanzi allo stesso Consiglio eletto. Tale fase si è protratta per quasi un anno, con esito, del resto ipotizzabile, negativo per i ricorrenti. È seguita la fase giurisdizionale durata tre anni e conclusasi solo un anno fa con la conferma del risultato elettorale, non potendo il giudice civile procedere a nuovo controllo delle schede;
   le ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale geologi, ancor prima dello spoglio dei voti, secondo informazioni in possesso degli interroganti, sarebbero risultate già inficiate da irregolarità e anomalie quali appaiono essere quelle di seguito esposte;
   le schede elettorali, prive delle indicazioni riferite alla presente consultazione elettorale, in violazione dell'articolo 5 della legge n. 616 del 1966, comma 1, non sono state siglate dagli scrutatori;
   le schede siffatte sarebbero state inviate a tutti gli elettori, contrariamente alla norma che ne dispone l'invio solo a coloro che ne abbiano fatto richiesta al fine di esercitare l'opzione di voto per raccomandata postale (comma 7, articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 2005);
   i componenti del seggio elettorale sarebbero stati nominati diversi giorni dopo l'invio massivo a tutti gli elettori delle stesse schede elettorali che essi avrebbero dovuto siglare; in tal modo sarebbero state messe in circolazione in tutta Italia migliaia di schede, non verificate dai componenti del seggio elettorale;
   l'operazione di voto da parte degli elettori sarebbe stata formalmente possibile a partire dal 23 settembre 2015, quando il termine per la presentazione delle liste era stato fissato per il 1o ottobre 2015;
   tali fatti sono stati tempestivamente e formalmente segnalati da diversi candidati ed elettori mediante due esposti presentati agli uffici competenti, ufficio libere professioni presso il Ministero della giustizia (in data 7 ottobre 2015), e al medesimo Ministero della giustizia, nonché all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e allo stesso presidente del seggio elettorale aperto presso il Consiglio nazionale dei geologi a Roma (in data 9 ottobre 2015), quindi in fase ancora di espressione del voto e preliminarmente allo spoglio;
   contrariamente a quanto avvenuto in relazione alle schede inviate agli elettori per raccomandata – prive di sigla – per i votanti, al seggio le schede sarebbero state siglate dagli scrutatori. Si è in tal modo verificato che, nella medesima urna, sono confluite, schede elettorali siglate e schede elettorali non siglate, rendendo possibile, dunque, il riconoscimento delle espressioni di voto a mezzo posta;
   in data 15 ottobre 2015, 18 ottobre 2015 e 20 ottobre 2015, da parte di alcuni candidati, sarebbero stati formalizzati al Cng – con richiesta di trasmissione via posta elettronica certificata al presidente del seggio aperto presso la medesima sede del Cng – alcuni specifici rilievi al riguardo; non risulta, al momento, che tali azioni di segnalazione abbiano avuto significativo riscontro;
   nella giornata del 17 ottobre 2015, durante lo scrutinio, si sarebbe ripetuto quanto già avvenuto nelle scorse elezioni con l'intervento delle forze dell'ordine per riportare la dovuta calma all'interno del seggio elettorale, ove si stavano registrando alcune intemperanze;
   nella fase di esame della validità delle buste pervenute al seggio, il presidente di seggio avrebbe accantonato oltre 800 buste, pari a circa il 25 per cento delle buste pervenute, e le avrebbe successivamente riesaminate, ritenendone ammissibili circa 600; in tale seconda fase, egli avrebbe impedito ai rappresentanti di lista di verificare la correttezza del suo operato e quindi l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni ove è stabilito che «nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio»; in particolare, sarebbe stato vietato l'accesso alla stanza del seggio con apposita guardianìa esercitata da una guardia giurata, per tutti i giorni in cui si sono svolte tali operazioni, e quindi da giovedì 15 ottobre a martedì 20 ottobre 2015;
   l'apertura delle buste contenenti le schede votate e, quindi, la verifica che l'autenticazione delle firme apposte fosse avvenuta in osservanza della normativa di riferimento, si sarebbe compiuta senza che alcun candidato avesse la possibilità di controllarne la legittimità. Altrettanto si sarebbe realizzato per lo scrutinio dei voti;
   quanto avvenuto per le elezioni dei rappresentanti nazionali dei geologi, risulterebbe agli interroganti inficiato da gravi irregolarità e violazioni di legge;
   gli eletti ai Consigli nazionali degli ordini professionali, nell'ambito delle attribuzioni di competenza, vigilano sull'osservanza di tutte le leggi riguardanti la professione, nella fattispecie della professione di geologo; ne consegue come debba considerarsi circostanza imprescindibile ed inderogabile che tali cariche, siano assunte con modalità pienamente legittime ed attraverso elezioni non viziate da qualsivoglia irregolarità e/o illegittimità;
   compete al Ministro della giustizia la vigilanza sulle attività degli organi rappresentativi delle categorie professionali, quali il Consiglio nazionale geologi. Tali poteri di vigilanza comportano la facoltà per il Ministero di procedere, ove ne ricorrano i presupposti di legge, al commissariamento e financo allo scioglimento nel caso non siano in grado di funzionare, ovvero se ricorrono altri gravi motivi (articolo 11 legge 3 febbraio 1963, n. 112);
   a seguito della proclamazione del risultato delle elezioni, avvenuta in data 24 ottobre 2015, il Ministero della giustizia dovrà procedere alla convocazione degli eletti per l'insediamento;
   preliminarmente all'insediamento dei geologi proclamati eletti, il Ministero della giustizia ha dunque, anche in considerazione di quanto esposto, la possibilità di verificare la regolarità delle operazioni elettorali attraverso l'acquisizione dei verbali di seggio e quant'altro ritenuto necessario –:
   di quali informazioni disponga il Ministro interrogato circa quanto riferito in premessa;
   se abbia promosso iniziative di competenza al riguardo e/o intenda eventualmente promuovere specifiche iniziative utili alla verifica dei fatti sopra segnalati, fatti che se confermati integrerebbero, a giudizio degli interroganti, la patente violazione delle norme vigenti in materia elettorale, al fine di garantire la legittimità delle operazioni di voto, anche attraverso l'eventuale adozione di provvedimenti di sospensione dell'insediamento e di commissariamento. (4-11115)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 22 febbraio 2017
nell'allegato B della seduta n. 746
4-11115
presentata da
PELLEGRINO Serena

  Risposta. — Mediante l'atto di sindacato ispettivo in esame, gli interroganti rappresentano diverse criticità relative all'elezione per il rinnovo del consiglio nazionale dei geologi, svoltesi tra l'8 ed il 20 ottobre 2015.
  La normativa che disciplina l'elezione per il rinnovo del consiglio nazionale dei geologi è costituita dal combinato disposto degli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 e dagli articoli da 1 a 6 della legge 25 luglio 1966, n. 616, nei limiti delle disposizioni non abrogate in forza del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 2005.
  Richiamando il quadro di riferimento, gli interroganti prospettano irregolarità, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 2005 citato, nella valutazione dei voti espressi e trasmessi a mezzo corrispondenza.
  Censurano, inoltre, la circostanza secondo cui non sarebbe stata ammessa la presenza di rappresentanti di lista o candidati all'atto di apertura delle buste contenenti le schede votate a mezzo posta ed alla loro conseguente valutazione di validità.
  Deducono che il Ministero della giustizia dispone del potere di commissariamento «e fìnanco di scioglimento» del Consiglio nazionale dei geologi a norma dell'articolo 11 della legge 3 febbraio 1963, anche in presenza di gravi motivi, prospettando che tali debbano ritenersi le riferite irregolarità.
  Richiedono, pertanto, di quali informazioni disponga il Ministero al riguardo e se abbia promosso o intenda promuovere iniziative che possano impedire l'insediamento del consiglio nazionale, disponendone il commissariamento.
  La questione posta attiene, all'evidenza, al regolare espletamento delle procedure elettorali per il rinnovo del consiglio nazionale dei geologi.
  Al riguardo, va premesso che il consiglio nazionale è l'organismo che rappresenta istituzionalmente, sul piano nazionale, gli interessi rilevanti della categoria professionale dei geologi ed è un ente pubblico non economico, a carattere associativo, dotato di autonomia, patrimoniale e finanziaria.
  Il consiglio, pertanto, determina la propria organizzazione attraverso appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge.
  Come noto, al Ministero della giustizia è attribuita la funzione di vigilanza sui consigli e sugli ordini professionali.
  Tale prerogativa, finalizzata a garantire il funzionamento degli enti rappresentativi, si estrinseca nel potere di scioglimento del consiglio che non sia in grado di svolgere, per qualsiasi ragione, le proprie attribuzioni regolarmente, ovvero quando sia decorso il termine, previsto dalla legge, entro il quale il consiglio debba essere nuovamente eletto, alla scadenza del precedente, ovvero – ancora – quando il consiglio stesso, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nella loro violazione.
  Dal quadro così sommariamente delineato, discende che esula dai poteri di vigilanza del Ministero della giustizia la valutazione circa la legittimità dei procedimenti elettorali finalizzati al rinnovo del consiglio, riservati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 169 dell'8 luglio 2005 al medesimo consiglio nazionale.
  Ed invero l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica citato riserva al consiglio nazionale il potere di indire le consultazioni elettorali (comma 1) e di nominare il seggio elettorale (comma 8), mentre attribuisce al presidente del seggio elettorale (comma 20) la competenza in ordine alla proclamazione degli eletti.
  L'articolo 6 della legge 12 novembre 1990, n. 339, inoltre, attribuisce la competenza in materia di ricorsi elettorali allo stesso consiglio nazionale, in sede amministrativa, e, in seconda istanza, al tribunale ordinario.
  Nessun potere di ingerenza nel procedimento elettorale è, pertanto, attribuito dalla legge al Ministro della giustizia.
  Ne consegue che anche un intervento ministeriale volto allo scioglimento e commissariamento del consiglio neoeletto, sulla base di prospettate e, allo stato, indimostrate irregolarità, costituirebbe una interferenza nelle prerogative proprie dello stesso ente.
  Relativamente alle precedenti elezioni del consiglio nazionale dei geologi, svoltesi nell'anno 2010, risulta, peraltro, come il relativo procedimento sia stato contestato sia attraverso il previsto ricorso al consiglio nazionale, che mediante impugnativa al tribunale di Roma che, con ordinanza n. 936 del 2014, depositata il 16 gennaio 2014, ha rigettato il ricorso.
  La competente articolazione ministeriale ha, comunque, vagliato tutte le segnalazioni riferite alle rappresentate irregolarità non potendo, per le argomentazioni rassegnate, assumere iniziative a riguardo.
  La stessa direzione generale è, invece, costantemente impegnata nelle attività di indirizzo ed orientamento degli ordini, funzionali alla vigilanza, soprattutto nelle materie ad elevato grado di complessità.
  Con riferimento al voto a mezzo corrispondenza, difatti, si evidenzia come siffatta modalità di espressione del consenso abbia evidenziato, nella prassi, talune criticità applicative.
  Al fine di orientare l'interpretazione delle norme coinvolte, la direzione generale della giustizia civile ha emesso, già con nota in data 2 settembre 2005, n. 10265, una specifica circolare, indicando nel decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 445 la fonte regolatrice della materia.
  Con la nota citata, è stato evidenziato come, anche qualora il diritto di voto sia esercitato per corrispondenza, il riconoscimento e l'identificazione del votante non possano essere omessi, palesandosi come «indispensabile una attività equipollente a quella svolta per regola generale dai componenti il seggio», tale potendosi ritenere la «legalizzazione della firma da parte di un pubblico ufficiale secondo le modalità che lo stesso decreto del Presidente della Repubblica 445 del 2000 prevede agli articoli 30 e seguenti», in quanto idonea ad accertare l'effettivo esercizio della operazione di identificazione e riconoscimento del votante, a cura dei soggetti previsti dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
  Non è stata, invece, ritenuta valida modalità di identificazione, nei casi di votazione mediante lettera raccomandata, «... la sottoscrizione del votante trasmessa, unitamente ad una copia fotostatica di un valido documento d'identità nella busta chiusa e sottoscritta, contenente la scheda elettorale», come invece prospettato nei quesiti rivolti all'amministrazione, attraverso una lettura applicata «alla materia elettorale degli ordini professionali dell'articolo 38, 3 comma, richiamato dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 luglio 2000 in materia di documentazione e semplificazione amministrativa», posto che tali norme «si riferiscono o ad istanze o ad atti destinati a certificare stato, qualità o fatti, categorie alle quali non è certo riconducibile la dichiarazione di voto... per sua natura segreta, personale e non delegabile... esercitata sempre previo accertamento della identità del votante da parte dei componenti il seggio elettorale: accertamento che avviene o per riconoscimento personale o per ricognizione del documento personale esibito».
  Siffatta opzione ermeneutica, finalizzata ad assicurare la più ampia tutela alla segretezza e personalità dell'espressione di voto, in conformità a quanto disposto dall'articolo 48 della Costituzione, attraverso il rigoroso accertamento della identità del votante, è stata ritenuta, da ultimo, tuttora condivisibile anche dal Consiglio di Stato che, con sentenza n. 3427 del 28 luglio 2016, ha annullato le elezioni per il rinnovo del consiglio nazionale dei biologi.
  Nella citata decisione, il Consiglio di Stato ha ritenuto conforme alla legge la nota richiamata in quanto «... circolare interpretativa tutt'altro che illegittima, oltre che vincolante per il sistema ordinistico-professionale, con la conseguente illegittimità dell'esercizio del potere amministrativo che se ne discosti».
  È indubbio che attraverso il voto per corrispondenza è favorita la partecipazione degli iscritti alle elezioni per il rinnovo degli organi degli ordini professionali, in una prospettiva di promozione dell'esercizio del diritto di voto anche per gli aventi diritto al voto residenti in località distanti dall'unico seggio centrale.

  Tuttavia, il «favor voti» e le esigenze di semplificazione incontrano un limite invalicabile nella necessità di garantire trasparenza, genuinità e personalità nell'esercizio del diritto di voto.
  L'autenticazione del pubblico ufficiale, terzo rispetto all'elettore è, pertanto, l'unica condizione idonea ad assicurare in via immediata il controllo anzidetto.
  Nella ipotesi del voto per corrispondenza occorre, dunque, l'autenticazione della firma per mezzo di un pubblico ufficiale, con esclusione dell'autocertificazione che, invece, non garantisce alcun controllo diretto sull'identità del votante.
  Nella votazione mediante lettera l'autenticazione della firma del votante sulla busta chiusa che contiene la scheda di voto è da considerarsi attività equipollente a quella svolta presso il seggio elettorale dai componenti il seggio medesimo, i quali accertano l'identità dell'elettore.
  La tutela della personalità e segretezza del voto è, pertanto, oggetto di costante attenzione da parte degli uffici del mio Dicastero.
Il Ministro della giustiziaAndrea Orlando.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

elezione

elettorato

seggio elettorale