ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11072

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 519 del 11/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: NUTI RICCARDO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/11/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 11/11/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 11/11/2015
Stato iter:
23/05/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/05/2017
GENTILE ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 04/12/2015

SOLLECITO IL 14/01/2016

SOLLECITO IL 26/02/2016

SOLLECITO IL 07/04/2016

SOLLECITO IL 30/05/2016

SOLLECITO IL 28/07/2016

SOLLECITO IL 16/09/2016

SOLLECITO IL 10/11/2016

SOLLECITO IL 14/02/2017

SOLLECITO IL 07/04/2017

RISPOSTA PUBBLICATA IL 23/05/2017

CONCLUSO IL 23/05/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11072
presentato da
NUTI Riccardo
testo di
Mercoledì 11 novembre 2015, seduta n. 519

   NUTI e TRIPIEDI. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   l'ultimo album musicale del cantante rap Fedez è stato oggetto di una comunicazione da parte del Ministero dello sviluppo economico in cui, a seguito di accertamenti non formali di cui all'articolo 170 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, era dichiarato che il marchio «Fedez presenta Pop-hoolista + Figura», cioè la copertina dell'album, non risulta essere conforme a quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera a) e b), del citato decreto legislativo, in quanto il segno è contrario all'ordine pubblico e al buon costume;
   in particolare, come riportato in un video pubblicato dallo stesso cantante, il marchio sarebbe contrario all'ordine pubblico in quanto raffigurante un funzionario di pubblica sicurezza a cavallo di un unicorno di colore bianco e arcobaleno mentre sarebbe contrario al buon costume in quanto è ritratto il medesimo cantante vomitando un arcobaleno;
   il Ministero dello sviluppo economico ha attivato la procedura prevista dall'articolo 173, comma 7, concedendo un termine di 2 mesi al cantante per formulare osservazioni proprie, dopodiché l'ufficio competente potrà decidere di respingere in tutto o in parte l'istanza di registrazione del marchio, cioè la copertina dell'ultimo album musicale dell'artista;
   il Ministero dello sviluppo economico ha replicato alle proteste del cantante con una nota in cui dichiarava che «I contenuti del marchio [...] sono sembrati all'Ufficio italiano dei marchi e dei brevetti come non rispondenti alla normativa che regola la tutela dei brand»;
   tuttavia, a giudizio dell'interrogante, comunicato del Ministero dello sviluppo economico sopra citato appare assimilabile ad una censura in quanto la copertina dell'album in oggetto non sembrerebbe costituire, a giudizio dell'interrogante, una violazione dell'ordine pubblico o del buon costume –:
   per quali ragioni siano state effettuate rilevazioni in merito al marchio «Fedez presenta Pop-hoolista + Figura», il cui contenuto è stato esposto in premessa con riferimento a violazioni di norme su ordine pubblico e buon costume. (4-11072)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 23 maggio 2017
nell'allegato B della seduta n. 802
4-11072
presentata da
NUTI Riccardo

  Risposta. — In riferimento alla interrogazione in esame, con la quale si chiede di sapere «per quali ragioni siano state effettuate rilevazioni [da parte di questo Ministero] in merito al marchio “Fedez presenta Pop-hoolista + Figura”», con riferimento a violazioni di norme su ordine pubblico e buon costume, si rappresenta quanto segue.
  Occorre preliminarmente richiamare l'orientamento espresso dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in merito alla circostanza che il rifiuto della registrazione – di un marchio compresa non pregiudica la libertà di espressione [vedi la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 9 marzo 2012, T-417/10].
  Peraltro, nella procedura d'esame per la registrazione di un marchio non assume alcuna rilevanza la natura artistica del segno – eventualmente tutelabile attraverso altri strumenti del diritto di proprietà intellettuale quale il diritto d'autore (di cui alla legge n. 633 del 1941) – in quanto si applicano in via esclusiva le norme del codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005, di seguito Cpi).
  Tali norme vietano la registrazione di un segno come marchio se contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume (articolo 14, comma 1, lettera a) del Cpi), ovvero contenente «... raffigurazioni o parole oscene, e cioè, secondo la formula di cui all'articolo 529 codice penale, offensive del comune sentimento del pudore, raffigurazioni o parole offensive o screditanti le istituzioni, il sentimento religioso, i simboli della nazione».
  In tali casi, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello sviluppo economico è tenuto a comunicare all'interessato i motivi ostativi alla registrazione del segno come marchio d'impresa, invitando il richiedente a presentare le proprie eventuali controdeduzioni al riguardo, ai sensi dell'articolo 170, comma 3, del Cpi.
  In ragione della complessità delle valutazioni relative alla contrarietà alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, è previsto dalla legge che l'Ufficio italiano brevetti e marchi possa richiedere un parere alle amministrazioni pubbliche competenti (ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del Cpi) che è vincolante per l'amministrazione richiedente. La decisione è impugnabile dinanzi alla Commissione dei ricorsi, ai sensi dell'articolo 135 del Cpi.
  Nel caso di specie, riferisce il nominato ufficio del Mise, il cantante «Fedez», assistito da un professionista di propria fiducia, l'11 marzo 2015 ha depositato una domanda di registrazione di marchio d'impresa n. MI2015C002207 avente ad oggetto un segno complesso costituito dalla raffigurazione della copertina del proprio album musicale «Pop-hoolista» da egli stesso descritto come «copertina raffigurante un cavallo appoggiato sugli arti posteriori con in sella un poliziotto in assetto antisommossa che imbraccia una mazza nella mano sinistra; in primo piano, la figura dell'artista (Fedez, il richiedente), appoggiato con entrambi gli arti per terra, nell'atto di rimettere un liquido arcobaleno disegnato a fumetto. Sulla destra la scritta “Fedez presenta pop hoolista”».
  Avverso il rilievo, sollevato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi circa la contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume dell'immagine del marchio in parola, il richiedente ha presentato al Ministero dello sviluppo economico le osservazioni alla proposta di rifiuto.
  Nell'ambito dell'iter istruttorio di legge, con la nota n. 30082 del 4 febbraio 2016 è stato richiesto al Ministero dell'interno di esprimere il proprio parere di competenza, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del Cpi.
  Quest'ultimo, si è pronunciato osservando che il marchio «... risulta oggettivamente offensivo del prestigio e delle Forze dell'ordine nel loro insieme (e non solo della Polizia di Stato), rappresentate indistintamente nella figura del “poliziotto” e associate ad un atto violento, crudelmente ingiusto e gratuito nei confronti di una persona inerme. Esso quindi potrebbe essere inteso come un invito alla protesta se non alla ribellione dei confronti dell'Autorità pubblica...». Tale parere è stato confermato successivamente in data 16 gennaio 2017 dallo stesso Ministero.
  Il parere reso ai sensi del citato articolo 10, Cpi dal Ministero dell'interno, come sopra indicato è vincolante per l'amministrazione procedente, la quale non può discostarsene e, pertanto, dovrà proseguire di conseguenza.
Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economicoAntonio Gentile.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto dei marchi

ordine pubblico

diritto dei brevetti