ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11070

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 519 del 11/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 11/11/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 11/11/2015
Stato iter:
08/04/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 08/04/2016
LORENZIN BEATRICE MINISTRO - (SALUTE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 08/04/2016

CONCLUSO IL 08/04/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11070
presentato da
D'AGOSTINO Angelo Antonio
testo di
Mercoledì 11 novembre 2015, seduta n. 519

   D'AGOSTINO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   sin dal 1993 l'Unione europea con la direttiva 104 ha imposto ai Paesi membri una disciplina comune sull'orario di lavoro;
   dal 2000, con la direttiva 34 tali standard vengono applicati a tutti i settori dell'economia;
   tale direttiva garantisce ai lavoratori il rispetto del periodo minimo di riposo;
   nel mese di novembre del 2003 l'Unione europea ha emanato la direttiva 88/2003/CE considerata una sorta di testo unico sulla disciplina dell'orario di lavoro;
   detta direttiva indica la disciplina relativa a riposi, ferie, orario massimo di lavoro, e lavoro notturno;
   a giudizio dell'interrogante, la prescrizione del riposo serve a garantire il benessere psicofisico del personale medico e paramedico e, di conseguenza, ad assicurare ai pazienti cure più adeguate;
   per il riposo giornaliero la misura considerata «minima» dall'Unione europea è quella di 11 ore consecutive nell'arco di 24 ore partendo dall'inizio dell'attività, mentre il tempo di lavoro massimo settimanale è individuato in 48 ore, comprendendo oltre all'orario contrattuale anche le eventuali ore di lavoro straordinario, che in ogni caso non possono essere imposte al lavoratore;
   le succitate direttive sono state recepite nel mese di aprile del 2003 con il decreto legislativo n. 66;
   tale decreto non è stato mai realmente attuato nel campo della sanità ospedaliera, in quanto l'errore derivante dal calo della performance è sempre stato considerato come episodio sporadico;
   al contrario, si sono spesso verificate nell'ambito sanitario tragedie attribuibili a stanchezza derivante da turni di lavoro prolungati e a mancanza di riposo;
   a giudizio dell'interrogante, è fondamentale prendere atto che periodi lavorativi prolungati producono effetti significativi sulla salute degli interessati ed aumentano il rischio d'errore;
   l'articolo 1 del decreto legislativo n. 66 del 2003 definisce il riposo adeguato: «Il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata è espressa in unità di tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori che perturbano l'organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute a breve o a lungo termine»;
   l'articolo 14 della legge n. 161 del 2014, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis», stabilisce che dal 25 novembre 2015 «nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanità disciplinano le deroghe alle disposizioni in materia di riposo giornaliero del personale del Servizio sanitario nazionale preposto ai servizi relativi all'accettazione, al trattamento e alle cure, prevedendo altresì equivalenti periodi di riposo compensativo, immediatamente successivi al periodo di lavoro da compensare, ovvero, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, adeguate misure di protezione del personale stesso. Nelle more del rinnovo  dei contratti collettivi vigenti, le disposizioni contrattuali in materia di durata settimanale dell'orario di lavoro e di riposo giornaliero, attuative dell'articolo 41, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, cessano di avere applicazione a decorrere dalla data di abrogazione di cui al comma 1»;
   con il ripristino del diritto al riposo dei medici, moltissime aziende ospedaliere italiane si troveranno in una condizione di difficoltà legata al mancato sblocco del turn-over e alla cronica carenza di personale; una condizione fin qui risolta con gli autoconvenzionamenti pagati dalle stesse aziende ospedaliere;
   a giudizio dell'interrogante, al fine di evitare gravi disservizi ai pazienti, è necessario che il Governo non solo autorizzi l'assunzione di nuovo personale, ma al contempo chieda all'Unione europea una deroga di 4-5 mesi nell'applicazione della direttiva per poter espletare le procedure concorsuali necessarie all'assunzione del nuovo personale;
   è evidente l'esigenza di sbloccare il turn-over, impiegando le risorse che le aziende attualmente utilizzano per gli autoconvenzionamenti, ma anche di chiedere alla Commissione europea il tempo necessario per espletare i concorsi e inserire in organico il nuovo personale;
   in mancanza gli ospedali si troveranno in una condizione di ulteriore e sempre più grave difficoltà –:
   se il Ministro interrogato non ritenga che sussistano i presupposti per assumere iniziative volte a differire il termine di applicazione della direttiva che fissa al 25 novembre 2015 la data entro la quale il personale medico dovrà osservare i turni di riposo, così come disciplinato dalla normativa indicata, per consentire alle aziende ospedaliere e sanitarie di espletare le procedure concorsuali necessarie all'assunzione attualmente mancante in ragione del blocco del turn-over. (4-11070)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 8 aprile 2016
nell'allegato B della seduta n. 604
4-11070
presentata da
D'AGOSTINO Angelo Antonio

  Risposta. — La direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, ha inteso disciplinare l'organizzazione dell'orario di lavoro, coordinando le disposizioni contenute nella direttiva 1993/104/CE con quelle della direttiva 2000/34/CE.
  Il nostro Paese ha recepito tale disciplina normativa con il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, entrato in vigore il 29 aprile 2003, il quale, nel regolamentare l'articolazione dell'orario di lavoro, detta principi in materia di riposi, ferie, lavoro notturno e straordinario.
  Tali disposizioni trovano applicazione sia per i dipendenti privati che per quelli pubblici, quindi anche per il personale del comparto sanità.
  In particolare, l'articolo 7 del decreto legislativo n. 66 del 2003, garantisce ai lavoratori il diritto ad undici ore di riposo consecutivo nel corso di ogni periodo di 24 ore; mentre l'articolo 4 fissa in 48 ore, comprese le prestazioni straordinarie, la durata massima settimanale dell'orario di lavoro.
  La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ha introdotto una prima deroga al decreto legislativo n. 66 del 2003, riguardante il riposo del personale delle aree dirigenziali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale.
  L'articolo 41, comma 13, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008 ha apportato una seconda deroga relativamente al limite massimo dell'orario di lavoro settimanale.
  Dette deroghe hanno determinato, nel 2012, l'avvio da parte della Commissione europea di una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, per contrasto della normativa italiana concernente l'orario di lavoro dei medici e del personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale con la normativa comunitaria.
  Le giustificazioni presentate nelle sedi comunitarie dal Governo italiano non sono state ritenute sufficienti per porre termine alla procedura di infrazione; per cui, negli ambiti della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-bis), si è resa necessaria l'introduzione dell'articolo 14, norma finalizzata ad abrogare le disposizioni oggetto dell'attenzione della Commissione europea.
  Peraltro, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, l'abrogazione di tali disposizioni è stata differita di un anno, con l'obiettivo di consentire alle legioni di avviare specifiche procedure di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi, anche tenendo conto della riorganizzazione della rete ospedaliera prevista dall'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012.
  Inoltre, è stata rinviata ai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore la disciplina delle eventuali deroghe alle disposizioni in materia di riposo giornaliero del personale del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme europee.
  A tal riguardo, il comitato di settore in data 4 novembre 2015 ha approvato un apposito atto di indirizzo, al fine di individuare, nell'ambito della contrattazione collettiva, le eventuali deroghe e le connesse misure rivolte a consentire il pieno recupero psicofisico del personale interessato.
  Nel contempo, per consentire alle aziende sanitarie di superare le difficoltà nell'organizzazione dei servizi e nell'erogazione delle prestazioni ai pazienti, tenuto conto che le limitazioni al «turn over» introdotte negli ultimi anni hanno comportato disagi nel Servizio sanitario nazionale, la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) all'articolo 1, commi 541 e seguenti, ha previsto uno specifico percorso di programmazione regionale dei fabbisogni del personale, allo scopo di consentire l'indizione di procedure concorsuali straordinarie nel periodo 2016-2017, onde far fronte alle esigenze emerse.
  Dette procedure verranno in parte riservate ai lavoratori precari già operanti nel settore della sanità.
  Nelle more della predisposizione e della verifica dei piani inerenti al fabbisogno del personale, le regioni, dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 luglio 2016, laddove emergano criticità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, possono ricorrere a forme di lavoro flessibile, nel rispetto della normativa vigente in materia sanitaria, e quindi anche delle disposizioni che contemplano il contenimento del costo del personale ed i piani di rientro.
  Se al termine di detto periodo dovessero permanere condizioni di criticità, i contratti di lavoro attivati potranno essere prorogati fino al termine massimo del 31 ottobre 2016.
  Queste misure consentiranno alle regioni di verificare i reali fabbisogni del personale, nonché di fronteggiare le criticità derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro.
  In effetti, una nuova, ulteriore deroga alla disciplina comunitaria, anche se parziale o temporanea, avrebbe generato contenzioso sia a livello comunitario, con la probabile apertura di una seconda procedura di infrazione, sia a livello nazionale, dal momento che molti professionisti sanitari hanno già avviato azioni legali nei confronti dello Stato italiano per i danni lamentati a causa della violazione della disciplina europea sull'orario di lavoro.
  Per completezza, rammento anche la misura introdotta ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, per fronteggiare le carenze delle figure professionali sanitarie segnalate dalle regioni in piano di rientro.
  In tali regioni, infatti, il blocco del «turn-over» del personale «può essere disapplicato, nel limite del 15 per cento e in correlazione alla necessità di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, qualora i competenti tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino (...) il raggiungimento, anche parziale, degli obiettivi previsti nei piani medesimi».
La Ministra della saluteBeatrice Lorenzin.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

orario di lavoro

riposo

durata del lavoro