ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11041

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 518 del 10/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: GRILLO GIULIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 10/11/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 10/11/2015
COLONNESE VEGA MOVIMENTO 5 STELLE 10/11/2015
DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 10/11/2015
GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 10/11/2015
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 10/11/2015
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 10/11/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 10/11/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11041
presentato da
GRILLO Giulia
testo di
Martedì 10 novembre 2015, seduta n. 518

   GRILLO, BARONI, COLONNESE, DI VITA, SILVIA GIORDANO, LOREFICE e MANTERO. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dispone che, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono fissati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e quantitativi, di cui ai livelli essenziali di assistenza, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
   il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l'articolo 15, comma 13, lettera c), il quale dispone che, sulla base e nel rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera fissati con regolamento approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché tenendo conto della mobilità interregionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro il 31 dicembre 2012, provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, secondo i parametri indicati dal medesimo articolo 15, comma 13, lettera c);
   l'intesa n. 82 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approvata nella seduta del 5 agosto 2014 (Patto della Salute 2014-2016); la predetta Intesa al comma 1 dell'articolo 3 (Assistenza Ospedaliera), prevede l'adozione del regolamento di definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera;
   l'intesa n. 98 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approvata nella seduta del 5 agosto 2014, riguarda lo schema di decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente il Regolamento di definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera;
   l'atto di rettifica n. 198, effettuato nella seduta del 13 gennaio 2015 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, riguardo l'intesa n. 98 del 5 agosto 2014 indicata precedentemente;
   il decreto ministeriale n. 70 del 2 aprile 2015 pone il regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera;
   il comma 2 del articolo 1 del decreto ministeriale n. 70 del 2 aprile 2015 prevede che: «Le regioni provvedono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adottare il provvedimento generale di programmazione di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto (p.1.) per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, nonché i relativi provvedimenti attuativi, garantendo, entro il triennio di attuazione del patto per la salute 2014-2016, il progressivo adeguamento agli standard di cui al presente decreto, in coerenza con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale (SSN) e nell'ambito della propria autonomia organizzativa nell'erogazione delle prestazioni incluse nei Livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni»;
   il punto 2.1 dell'allegato 1 del decreto ministeriale n. 70 del 2 aprile 2015 indica come: «La programmazione regionale provvede alla definizione delle rete dei posti letto ospedalieri per acuti, attribuendo ai presidi ospedalieri pubblici e privati accreditati le relative funzioni entro il limite di 3 posti letto per mille abitanti...»;
   l'ordinanza n. 00925/2415 del tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (TAR), riguardo all'allegato B della delibera della giunta regionale, 19 novembre 2014 n. 1-600 avente ad oggetto «Adeguamento della rete ospedaliera agli standard della legge 135 del 2012 e del Patto per la Salute 2014/2016 e linee di indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale» richiede:
    a) produzione di uno schema sinottico tra le specialità convenzionate precedentemente e quelle convenzionate secondo il nuovo piano, con indicazione di quali servizi verranno soppressi e in quali strutture non sarà previsto il convenzionamento;
    b) per ciascuna specialità dovrà essere indicato il dato del fabbisogno e del relativo tetto di spesa quantificato, al fine di giustificare la soppressione del servizio;
   l'intesa n. 113 del 2 luglio 2015 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concerne la manovra sul settore sanitario;
   l'articolo 9-septies del decreto-legge n. 78 del 18 giugno 2015, convertito con modificazioni nella legge n. 125 del 6 agosto 2015, prevede che l'obiettivo di risparmio previsto nell'intesa sopra citata (2.352 milioni di euro) è assicurato anche grazie all'attuazione del decreto ministeriale 2 aprile 2015 n. 70, che pone il regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera. In particolare:
    riduzione dei ricoveri delle strutture accreditate con meno di 40 posti letto per acuti: 12 milioni di euro nel 2015; 12 milioni euro nel 2016;
    efficientamento della spesa di personale a seguito della rideterminazione degli standard delle funzioni di strutture semplici e complesse: 68 milioni di euro 2015; 68 milioni di euro nel 2016;
    riorganizzazione della rete assistenziale di offerta pubblica e privata: 130 milioni di euro nel 2015; 171 milioni di euro nel 2016 –:
   se disponga di informazione circa l'adeguamento delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano alle indicazioni previste nel decreto ministeriale n. 70 del 2 aprile 2015, «Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera». (4-11041)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pianificazione regionale

prestazione di servizi

servizio sanitario