ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11032

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 517 del 09/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: DIENI FEDERICA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 09/11/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 09/11/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11032
presentato da
DIENI Federica
testo di
Lunedì 9 novembre 2015, seduta n. 517

   DIENI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
   la ragioneria generale dello Stato, come ricorda lo stesso sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze, è un organo centrale di supporto e verifica per Parlamento e Governo nelle politiche, nei processi e negli adempimenti di bilancio e ha come principale obiettivo istituzionale quello di garantire la corretta programmazione e la rigorosa gestione delle risorse pubbliche;
   si presume dunque che essa, anche nelle sue articolazioni territoriali, agisca nel pieno rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, garantendo la sopra citata «rigorosa gestione delle risorse pubbliche»;
   tutto ciò non sembra tuttavia avvenire nella gestione delle risorse umane della ragioneria territoriale dello Stato di Reggio Calabria e Vibo Valentia che, attraverso quella che appare all'interrogante un'applicazione largamente interpretativa, se non completamente distorta, delle leggi dello Stato, promuove un uso abnorme e penalizzante per l'amministrazione pubblica dell'istituto del comando a beneficio di alcuni dipendenti;
   l'articolo 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, al comma 1, prevede che, nei casi di gestione straordinaria «il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovra ordinazione»;
   al comma 3 del medesimo articolo si prevede inoltre che tali disposizioni si applichino «a far tempo dalla data di insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto ai sensi del comma 1 dell'articolo 143»;
   il 9 ottobre 2012 il Ministro dell'interno Anna Maria Cancellieri dichiarava alla stampa la decisione di sciogliere il comune di Reggio Calabria per infiltrazioni mafiose;
   da allora si avviavano diversi comandi ai sensi delle norme sopracitate del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali per supportare la terna di prefetti incaricati della gestione straordinaria;
   il comune di Reggio Calabria ha richiesto l'utilizzo di 3 dipendenti della ragioneria territoriale dello Stato di Reggio Calabria anche per il periodo successivo al commissariamento;
   come si evince dall'elenco dei collaboratori ex articolo 145 del Tuel, pubblicato sul sito del comune di Reggio Calabria dei tre dipendenti provenienti dalla ragioneria territoriale dello Stato uno è stato comandato per 24 ore settimanali e gli altri due sono, stati comandati per 12 ore settimanali;
   successivamente anche il comune di Vibo Valentia, che si trova nelle medesime condizioni del comune di Reggio Calabria, ha richiesto di potersi avvalere di due dei dipendenti impegnati a Reggio Calabria per ulteriori ore presso il medesimo ente;
   vale la pena ricordare che né il contratto collettivo nazionale né la normativa vigente in materia di comandi del personale prevede l'istituto del «comando ad ore» e che un dipendente può essere comandato solo a tempo pieno;
   va inoltre segnalato che la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Lombardia, con la sentenza n. 54 depositata in data 16 aprile 2015, ha precisato che, per autorizzare il comando va valutato se l'espletamento dell'incarico, già prima della legge n. 190 del 2012 (e del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013, che esaltano l'antico e già preesistente problema dei conflitti di interesse) possa ingenerare, anche in via solo ipotetica o potenziale, situazione di conflittualità con gli interessi facenti capo all'amministrazione e, quindi, con le funzioni ad essi strumentali assegnate sia al singolo dipendente che alla struttura di appartenenza;
   questa situazione appare verificata specie nel caso esaminato in cui i dipendenti comandati della ragioneria territoriale dello Stato di Reggio Calabria e Vibo Valentia si troverebbero a ricoprire il duplice ruolo di controllanti e controllati, in un contesto che non appare funzionale né al principio di legalità né a quello di trasparenza, visto che la ragioneria dello Stato competente per territorio, ha tra le proprie funzioni istituzionali, il controllo e la vigilanza sui comuni;
   si aggiunga che, secondo le testimonianze fornite all'interrogante da parte di alcuni rappresentanti delle organizzazioni sindacali, ai suddetti impiegati, presenti in ufficio soltanto per un numero limitato di ore, in quanto destinatari degli incarichi esterni presso i comuni di Reggio Calabria e Vibo Valentia, sarebbero state liquidate un cospicuo numero di ore di straordinario;
   non si comprende come sia possibile l'erogazione di un trattamento straordinario, in deroga alle comunicazioni effettuate al personale del direttore reggente, nel momento in cui i suddetti dipendenti non effettuano che un orario di lavoro part time –:
   se siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se abbiano avallato le modalità di gestione del personale della ragioneria territoriale di Reggio Calabria/Vibo Valentia relativamente alla possibilità di consentite un comando ad ore, fattispecie non ricompresa nella normativa né nel CCNL, ex articolo 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
   se sia possibile attribuire, nel quadro di questa fattispecie di comando, il pagamento di un trattamento straordinario e secondo quali modalità o criteri;
   se non si ravvisi il possibile insorgere di situazioni di conflitto d'interesse in capo al personale che svolge allo stesso tempo attività lavorativa all'interno di un ente controllante e un ente controllato.
(4-11032)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto collettivo

rappresentante sindacale

amministrazione del personale