ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11019

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 516 del 06/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: DI MAIO LUIGI
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 06/11/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FRUSONE LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 06/11/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 06/11/2015
Stato iter:
19/07/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/07/2016
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 30/11/2015

SOLLECITO IL 29/01/2016

SOLLECITO IL 29/03/2016

SOLLECITO IL 15/06/2016

RISPOSTA PUBBLICATA IL 19/07/2016

CONCLUSO IL 19/07/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11019
presentato da
DI MAIO Luigi
testo di
Venerdì 6 novembre 2015, seduta n. 516

   LUIGI DI MAIO e FRUSONE. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   gli interroganti intendono svolgere alcune considerazioni circa l'inopportunità del rilascio di un provvedimento di valutazione di impatto ambientale positivo in merito al deposito costiero di GPL nel comune di Manfredonia (Fg) località Santo Spiriticchio – proponente società Energas s.p.a. con nota prot. DVA 2013-0024526 del 28 ottobre 2013;
   la società Energas s.p.a., con nota prot. DVA 2013-0024526 del 28 ottobre 2013, ha chiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il rilascio del decreto di compatibilità ambientale in merito al progetto di cui sopra;
   la commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nella seduta plenaria del 19 settembre 2014, con parere n. 1614, ha dettato 43 prescrizioni per salvaguardare la compatibilità ambientale del progetto;
   più in particolare, il parere della commissione tecnica ha evidenziato (pagine 35 e seguenti) che il progetto rientra tra le attività a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999 oggi abrogato dal decreto legislativo n. 105 del 2015;
   a quanto consta agli interroganti la valutazione sulla sicurezza dell'impianto da parte dei vigili del fuoco sarebbe stata condotta (in base a una normativa che appare oggi del tutto superata) esclusivamente con riferimento al deposito a terra di GPL, mentre risulterebbe assente ogni analisi e valutazione da parte dei vigili del fuoco in ordine alla sicurezza delle altre installazioni e relative operazioni previste nel progetto, ossia il pontile a mare, l'approdo delle navi gasiere, il carico e lo scarico del GPL in condotta e il gasdotto di collegamento a terra;
   la valutazione sulla sismicità secondo gli interroganti risulta datata, alla luce delle nuove normative adottate in materia (decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e successive modificazioni e integrazioni) e gravemente carente, dal momento che non sembrerebbero affrontati gli aspetti della subsidenza e della liquefazione del terreno in caso di terremoti in un'area, come quella del golfo di Manfredonia, che è affetta da rilevante subsidenza con fenomeno in graduale, ma inesorabile, aumento, soprattutto nella zona dell'Ippocampo (cfr: Atti della giornata scientifica «Criticità geologiche del territorio pugliese: metodi di studio ed esempi» dipartimento di scienze della terra e geo ambientali – università di Bari – 22 giugno 2011 a cura di Triggiani – Refice – Capolongo – Bovenga – Caldara);
   la valutazione sull'impatto del tratto di gasdotto sui sedimenti marini è risultata, ad avviso degli interroganti, del tutto insoddisfacente, dal momento che si basa su studi risalenti a oltre 15 anni addietro e gli interventi non appaiono sufficientemente dettagliati nel progetto depositato (pagina 42 del parere);
   sotto un profilo più generale, ma ugualmente grave, il livello della progettazione presentata nello studio di impatto ambientale, dato il rilevantissimo impatto del progetto sull'ambiente circostante, è risultato ampiamente insoddisfacente, dal momento che non sarebbe stato possibile, per le autorità preposte, valutare aspetti rilevanti di incidenza ambientale a causa dell'assenza di indicazioni di dettaglio sulla realizzazione dell'intervento;
   le conclusioni rassegnate nel parere del comitato tecnico per la VIA della regione Puglia, allegate alla deliberazione di giunta regionale n. 1361/2015 del 5 giugno 2015 nell'ambito del procedimento VIA nazionale, evidenziano, a giudizio degli interroganti, una rilevante carenza nella valutazione dell'incidenza ambientale del progetto;
   le citate prescrizioni del comitato tecnico per la VIA della regione Puglia evidenziano gravi carenze del progetto sotto il profilo della valutazione del clima acustico, del rischio per le componenti biotiche esistenti, dell'ottemperanza alle prescrizioni in materia di ZPS (deliberazione giunta regionale n. 346 del 2010), del peso sulle infrastrutture esistenti, dell'urbanistica. Tali carenze inducono il comitato a formulare penetranti prescrizioni in ordine alla realizzazione del progetto;
   il parere del comitato tecnico per la VIA della regione Puglia evidenzierebbe, poi, la gravissima circostanza dell'omesso coinvolgimento dell'autorità di bacino della Puglia per gli aspetti idrogeologici del territorio interessato dal progetto (PAI), dal momento che il tracciato del gasdotto attraversa una zona ad alta pericolosità idraulica;
   occorre evitare l'avvio di un'ulteriore procedura di infrazione da parte della Commissione europea ai danni dell'Italia, dal momento che la zona in cui è localizzato l'intervento rientra tra le ZPS di cui alle direttive comunitarie nn. 79/409/CEE (direttiva uccelli) e 92/43/CEE (direttiva habitat). L'archiviazione della procedura di infrazione 2001/4156, alla luce della sentenza di condanna della Corte di giustizia del 20 settembre 2007 nella causa C-388/05 per violazione delle medesime direttive, non esime lo Stato italiano dall'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE (direttiva habitat) come risulta dalla risposta scritta all'interrogazione al Parlamento europeo n. E-002450-15 del 13 febbraio 2015, per il quale le «autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica»;
   né il parere della commissione tecnica VIA e VAS del Ministero, né il parere del comitato tecnico della regione Puglia consentono, a giudizio degli interroganti, di ritenere che sia stata raggiunta la certezza richiesta sull'assenza di pregiudizio all'integrità del sito in questione, il quale rientra nel protocollo europeo Natura 2000;
   nessun cenno è compiuto al profilo delle interferenze con la vicina base aerea dell'aeroporto militare di Amendola «Luigi Rovelli Comando 32o Stormo» –:
   quali siano gli orientamenti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in relazione alla valutazione di compatibilità ambientale;
   quali iniziative intenda assumere per l'esatto adempimento delle prescrizioni indicate nei pareri della commissione nazionale VIA e del comitato tecnico della regione Puglia;
   quali siano i motivi per cui sarebbe mancato il coinvolgimento dell'autorità di bacino della Puglia per gli aspetti di tutela idrogeologica del territorio interessato dall'intervento;
   se il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi della regione Puglia del Ministero dell'interno intenda rilasciare il nulla osta di fattibilità, a norma della vigente normativa in tema di attività a rischio di incidente rilevante, nonostante quella che agli interroganti appare l'assenza: a) di un adeguata valutazione della sicurezza dell'intero impianto da realizzare; b) di un'adeguata valutazione in ordine agli aspetti di sismicità del territorio di realizzazione del sito; c) di un'aggiornata valutazione del fondale marino e dei sedimenti marini interessati dall'intervento, anche in ordine al cosiddetto effetto domino che si potrebbe avere nella zona interessata dall'intervento. (4-11019)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 19 luglio 2016
nell'allegato B della seduta n. 657
4-11019
presentata da
DI MAIO Luigi

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, relativa ad un progetto di deposito di GPL nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia) in località Santo Spiriticchio proposto dalla società Energas, sulla base degli elementi acquisiti dalla competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si rappresenta quanto segue.
  Il progetto in questione è stato assoggettato a procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA). Tale procedura si è conclusa, a seguito di un'approfondita istruttoria tecnica che ha tenuto conto di tutti gli aspetti ambientali interessati, compresi quelli relativi all'incidenza del progetto sulle aree della rete Natura 2000 (SIC e ZPS), con l'emanazione di un decreto positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto del deposito costiero di GPL e delle opere funzionalmente connesse (decreto ministeriale n. 295 del 22 dicembre 2015, pubblicato sul sito web del Ministero dell'ambiente www.va.minambiente.it).
  Detta pronuncia di compatibilità, ambientale, pur positiva, è comunque condizionata al rispetto di numerose prescrizioni.

  Ciò posto, in riferimento alle osservazioni degli interroganti circa la valutazione ambientale condotta con particolare riguardo alle citate interferenze del progetto con i siti della rete Natura, 2000, si precisa che le stesse risultano infondate atteso il livello dell'istruttoria tecnica cui è stato sottoposto il progetto.
  Per quanto riguarda il coinvolgimento dell'autorità di bacino della Puglia nel procedimento di VIA si precisa che nella normativa di riferimento per il progetto in parola (articolo 6 della legge n. 349 del 1996) né quella attualmente vigente (decreto legislativo n. 152 del 2006) individua espressamente tale ente tra quelli coinvolti nel procedimento. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia è previsto, che qualunque soggetto pubblico o privato, possa intervenire nel procedimento formulando osservazioni che sono considerate in sede di istruttoria tecnica per la definizione del procedimento medesimo. A tal fine si precisa che la documentazione relativa al progetto in questione e stata messa a disposizione, anche attraversò pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di tutti i soggetti eventualmente interessati.
  Sull'argomento si precisa altresì che, laddove richiesti, gli eventuali pareri nulla osta e le eventuali autorizzazioni di competenza del suddetto ente devono essere resi dal medesimo in sede di conferenza dei servizi convocata dal Ministero dello sviluppo economico per l'autorizzazione del progetto.
  Ad ogni buon conto si informa che il rapporto del progetto con gli aspetti e gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e settoriale (tra i quali anche il piano di assetto idrogeologico – PAI) è stato considerato sia nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS sia in quello della regione Puglia. Al riguardo occorre tuttavia precisare che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, benché la relazione del progetto con gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale costituiscano «parametri di riferimento per la costruzione del giudizio di compatibilità ambientale» resta comunque «escluso che il giudizio di compatibilità ambientale abbia ad oggetto i contenuti dei suddetti atti di pianificazione e programmazione, nonché la conformità dell'opera ai medesimi».
  Quanto infine al quesito posto dagli interroganti circa il rilascio del nulla osta di fattibilità in capo al comitato tecnico regionale (CTR) per la prevenzione incendi della regione Puglia (Ministero dell'interno) ai sensi della normativi vigente in tema di attività a rischio di incidente rilevante si è a conoscenza che, in data 10 agosto 1998, sulla base del rapporto di sicurezza a quel tempo presentato dalla società proponente, è stato rilasciato un nulla osta di fattibilità (NOF) sull'impianto da parte del comitato interregionale Puglia e Basilicata.
  Si evidenzia inoltre che il tema è stato considerato nel citato parere della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS che ne fa anche oggetto di una prescrizione ripresa nel decreto ministeriale n. 295 del 22 dicembre 2015 (cfr. n. A.7 all'articolo 1), inerente, in particolare l'acquisizione di un NOF da parte del CTR Puglia relativo all'impianto nella sua interezza (deposito, gasdotto, terminale e raccordo ferroviario).
  Per quanto di competenza il Ministero continuerà a tenersi informato anche attraverso gli altri soggetti istituzionali interessati.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

impatto ambientale

immagazzinaggio di idrocarburi

studio d'impatto