ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11010

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 516 del 06/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: CARFAGNA MARIA ROSARIA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 06/11/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CATANOSO GENOESE FRANCESCO DETTO BASILIO CATANOSO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/11/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 06/11/2015
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 06/11/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 16/11/2015
Stato iter:
22/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/06/2016
ORLANDO ANDREA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/06/2016

CONCLUSO IL 22/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11010
presentato da
CARFAGNA Maria Rosaria
testo di
Venerdì 6 novembre 2015, seduta n. 516

   CARFAGNA e CATANOSO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri . — Per sapere – premesso che:
   con la legge «antistalking» nel 2009, il Parlamento ha colmato un vuoto normativo che, fino ad allora, aveva impedito alle donne, 80 per cento delle vittime di stalking, di essere tutelate da atti persecutori che spesso sfociano in una serie di comportamenti intrusivi, assillanti, ossessivi che non consentono a chi li riceve di vivere normalmente;
   come ogni legge, anche questa è perfettibile ed il Parlamento ha il dovere di vigilare, di monitorare e di capire quali aspetti funzionano e quali risultano meno efficaci. Il legislatore deve fare la sua parte nel contrasto, nella prevenzione e nella protezione delle vittime;
   su un tema così delicato gli attori istituzionali chiamati a collaborare sono diversi: le forze dell'ordine che già fanno un lavoro straordinario e che devono essere messe nelle condizioni di continuare a farlo, individuando i casi più a rischio e magari dando loro la precedenza; la magistratura che dovrebbe applicare le misure cautelari di cui dispone: carcerazione preventiva, divieto di avvicinamento e allontanamento coatto, con il massimo rigore e la massima severità. Queste sono tutte misure che hanno lo scopo di proteggere e tutelare la vittima e di prevenire reati più gravi, come violenze fisiche, stupri e omicidi; i centri antiviolenza che devono disporre delle risorse necessarie per accogliere e proteggere le donne che fuggono da situazioni insostenibili;
   il caso di Giordana Di Stefano, la giovane donna di Nicolosi uccisa dal padre di sua figlia, già denunciato per stalking, ha particolarmente toccato gli interroganti e l'opinione pubblica tutta inducendo una particolare riflessione proprio sull'applicazione delle misure cautelari;
   Giordana aveva sporto varie denunce per stalking da parte del suo convivente e il giorno del suo assassinio si sarebbe dovuta tenere, anche se poi era stata rinviata, l'udienza preliminare per una delle sue denunce;
   è stato dimostrato dagli investigatori che la morte della donna e le denunce sono collegate. E ci si è ritrovati di fronte ad una nuova tragedia che, forse, poteva essere evitata;
   per fare in modo che tragedie come quella di Giordana non si ripetano è fondamentale una collaborazione a tutti i livelli, partendo dal legislatore, passando per forze dell'ordine e magistratura, arrivando anche ai mass media che possono svolgere un'azione preziosa nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica –:
   quali iniziative intenda intraprendere il Governo, anche di natura normativa, per risolvere le problematiche esposte in premessa. (4-11010)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 22 giugno 2016
nell'allegato B della seduta n. 640
4-11010
presentata da
CARFAGNA Maria Rosaria

  Risposta. — La richiesta dell'interrogante, volta a conoscere le iniziative di natura normativa per contrastare il fenomeno della violenza di genere e dello stalking, muove da un ennesimo, tragico, fatto di cronaca che ha riportato l'attenzione al delicato problema della tutela delle vittime dei reati, con particolare riferimento a quelle che – come non di frequente accade – hanno già trovato il coraggio di denunziare il loro persecutore e si trovano, per ciò solo, doppiamente esposte al pericolo per la propria incolumità.
  Si tratta dell'omicidio di Giordana Di Stefano, avvenuto il 7 ottobre 2015, prima che fosse celebrata l'udienza fissata davanti al giudice per l'udienza preliminare nel processo per stalking contro il suo carnefice, che ella aveva denunziato il 14 agosto 2013.
  Dalle notizie acquisite dal procuratore della Repubblica di Catania, si apprende che, dopo tale prima querela, dalla quale era originato il processo per stalking, non avevano più fatto seguito altre denunce, querele, memorie o solleciti che evidenziassero la prosecuzione di condotte persecutorie o moleste nei confronti della donna.
  Si apprende anche che, all'epoca dei fatti, Luca Priolo, padre della figlia delle vittima, risultava incensurato e non gravato da procedimenti penali pendenti o da iscrizioni al registro degli indagati e che, prima dell'omicidio, erano state già celebrate due udienze in occasione delle quali la persona offesa non era stata presente, non aveva fatto pervenire alcuna nomina di difensore di fiducia e non si era costituita parte civile.
  Il procuratore di Catania ha inoltre aggiunto che, dalla relativa attività d'indagine, era emerso che, dal mese di agosto 2015, la giovane donna aveva ripreso la frequentazione del Priolo e che i comportamenti di quest'ultimo non avevano destato nessuna preoccupazione.
  Il Priolo risulta allo stato, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, ex articolo 575.
  Ciò premesso, quanto al caso specifico, in relazione al quale non sussiste alcun profilo di competenza del Ministero, non possiamo che esprimere l'amarezza per l'accadimento e la preoccupazione sul difetto di garanzie di incolumità che le vittime denunzianti meritano, comunque, di ricevere.
  Quanto alle iniziative governative sul tema, come è noto la legge 23 aprile 2009, n. 38, ha introdotto il reato di stalking, per sanzionare minacce e molestie reiterate passibili di degenerare in violenza sessuale.
  Con legge 27 giugno 2013, n. 77, il nostro Paese ha, inoltre, ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (così detta convenzione di Istanbul). L'accresciuta sensibilità sociale al fenomeno ha dato luogo, infine, all'emanazione della cosiddetta legge sul femminicidio, che ha costituito l'ultimo intervento emergenziale della materia.
  In attuazione di tale normativa questo Governo ha adottato nel 2015 il piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere.
  Esso impegna un budget di 30 milioni per progetti territoriali e formazione. Le risorse sono destinate a dare attuazione agli interventi per la valorizzazione dei progetti territoriali, per la formazione degli operatori impegnati negli interventi, per il sostegno all'emancipazione delle donne maltrattate e alle iniziative di prevenzione culturale della violenza sessuale e di genere, soprattutto sul fronte dell'educazione e del recupero.
  Si fa presente inoltre che, da ultimo nella seduta del 1o dicembre 2015, il Consiglio dei ministri ha emesso lo schema di decreto legislativo che intende dare attuazione alla direttiva 2012/29/UE, istitutiva di norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime dei reati.
  Tra le principali preoccupazioni del legislatore europeo vi è quella di diminuire il rischio di vittimizzazione secondaria, che risulta particolarmente grave soprattutto in relazione a particolari categorie di vittime per cui sono dettate apposite disposizioni di protezione: i minori, i disabili, le vittime del terrorismo, le vittime di violenza di genere e coloro che abbiano relazioni strette con l'autore.
  Tale schema di decreto integra il quadro di garanzie delle vittime del reato, ampliando il diritto della persona offesa di ricevere informazioni a sua tutela, anche in ordine allo status libertatis del suo aggressore, e il suo diritto di partecipazione al processo.
  È poi in fase di studio l'articolato che dia attuazione alla direttiva 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato. La direttiva stabilisce, in particolare, un sistema di cooperazione tra Stati membri volto a facilitare alle vittime di reato l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere.
  L'attenzione al fenomeno da parte del Governo è quindi costante ed elevata e gli interventi in campo restituiscono assoluta centralità alla tutela della vittima.
  Auspichiamo che in conseguenza di tali, ulteriori, misure normative, si rafforzi la rete di sostegno contro la violenza di genere e, per conseguenza, aumenti la fiducia nel sistema di tutele consentendo, anche fuori del circuito strettamente penale, il costante monitoraggio della situazione familiare e di contesto nella quale, le donne, come nel caso di Giordana Di Stefano, restano spesso doppiamente vittime.
Il Ministro della giustiziaAndrea Orlando.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

aiuto alle vittime

condizione della donna

delitto contro la persona