ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10994

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 516 del 06/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: MANNINO CLAUDIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 05/11/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 05/11/2015
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 05/11/2015
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 05/11/2015
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 05/11/2015
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 05/11/2015
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 05/11/2015
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 05/11/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 05/11/2015
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 06/11/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 16/11/2015
Stato iter:
27/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 27/06/2016
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 21/01/2016

RISPOSTA PUBBLICATA IL 27/06/2016

CONCLUSO IL 27/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10994
presentato da
MANNINO Claudia
testo di
Venerdì 6 novembre 2015, seduta n. 516

   MANNINO, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MICILLO, TERZONI, ZOLEZZI e VIGNAROLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   la direttiva europea 2008/98/CE all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, riporta quanto segue: «1. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti predispongano, a norma degli articoli 1, 4, 13 e 16, uno o più piani di gestione dei rifiuti. Tali piani coprono, singolarmente o in combinazione tra loro, l'intero territorio geografico dello Stato membro interessato.». «2. I piani di gestione dei rifiuti comprendono un'analisi della situazione della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato nonché le misure da adottare per migliorare una preparazione per il riutilizzo, un riciclaggio, un recupero e uno smaltimento dei rifiuti corretti dal punto vista ambientale e una valutazione del modo in cui i piani contribuiranno all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della presente direttiva»;
   la direttiva europea 2008/98/CE all'articolo 30 riporta quanto segue: «1. Gli Stati membri provvedono affinché i piani di gestione e i programmi di prevenzione dei rifiuti siano valutati almeno ogni sei anni e, se opportuno, riesaminati ai sensi degli articoli 9 e 11. 2. L'Agenzia europea per l'ambiente è invitata a includere nella sua relazione annuale un riesame dei progressi compiuti nel completamento e nell'attuazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti»;
   la Commissione europea, a ottobre 2015, ha avviato contro l'Italia la procedura di infrazione 2015–2165 avente come oggetto: piani regionali di gestione dei rifiuti. Attuazione degli articoli 28 e 30 della Direttiva 2008/98/CE. La Commissione, che ha inviato una lettera di messa in mora, ha verificato l'attività di aggiornamento, riscontrando inadempienze per tutte le regioni e province autonome ita- liane ad eccezione del Lazio, messosi in regola nel 2012, delle Marche, regolarizzatesi nel corso di quest'anno, della Puglia e dell'Umbria, non ancora in ordine ma che hanno tempo sino a fine anno per farlo;
   le procedure di infrazione possono comportare degli oneri diretti a carico degli Stati inadempienti, a seguito di una condanna da parte della Corte di giustizia al pagamento di sanzioni, in esito ai ricorsi ex articolo 60 TFUE. Tuttavia, anche a prescindere dalla comminazione di sanzioni, le procedure di infrazione possono comportare oneri finanziari per lo Stato membro interessato, derivanti dall'adozione delle misure finalizzate al superamento del contenzioso con l'Unione europea;
   il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 riguarda le disposizioni generali sui fondi strutturali, in particolare l'articolo 32 prevede le norme per i pagamenti;
   la lettera f) del paragrafo 3 del suddetto articolo riporta tra le condizioni che devono essere rispettate: «l'assenza di sospensione di pagamenti, a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, primo comma, e assenza di decisione della Commissione di avviare un procedimento d'infrazione in forza dell'articolo 226 del trattato, riguardo alla misura o alle misure oggetto della domanda di cui trattasi.»;
   se una delle condizioni riportate dal summenzionato paragrafo non è rispetta, la domanda di pagamento non è ammissibile;
   la Commissione europea, in data 8 agosto 2000, approvò il programma operativo FESR relativo alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti della regione Campania. Le azioni effettuate e destinate a migliorare ed a promuovere il sistema di raccolta e di smaltimento diedero luogo ad esborsi pari a circa 93 milioni di euro, il cui 50 per cento — ovvero circa 46,5 milioni — erano stati cofinanziati dai fondi strutturali. La stessa Commissione europea — dopo diversi anni e più precisamente il 29 giugno 2007 — inviò alle autorità italiane una lettera di costituzione in mora che aprì il procedimento d'infrazione 2007/2195 per non aver adottato, in relazione alla regione Campania, tutte le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti venissero smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente ed, in particolare, per non aver creato una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento. Il 31 marzo del 2008, la Commissione informò le autorità italiane delle conseguenze che intendeva trarre dal procedimento d'infrazione citato, rispetto al finanziamento per l'attuazione del programma operativo della Campania, dichiarando esplicitamente che — conformemente all'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento n. 1260/1999 — non poteva ulteriormente procedere ai pagamenti intermedi, poiché tale misura ha ad oggetto il sistema regionale di gestione e smaltimento dei rifiuti a cui si riferisce proprio la procedura d'infrazione 2007/2195, che evidenzia appunto l'inefficacia nella messa in opera di una rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento. La Commissione, in più, precisò che la data a partire dalla quale considerava inammissibili le spese relative al programma operativo FESR era il 29 giugno 2007 coincidente con l'invio della lettera di costituzione di messa in mora. Alla luce di queste decisioni, gli organi competenti dichiararono inammissibili due domande di pagamento delle autorità italiane. La prima era quella del 18 novembre 2008 per un importo di circa 12 milioni di euro, la seconda era datata 22 dicembre 2008 per un ammontare di circa 18,5 milioni di euro –:
   quali siano le motivazioni puntuali che hanno portato la Commissione europea ad aprire il procedimento di infrazione 2015–2165;
   se le regioni oggetto della procedura di infrazione 2015–2165 corrano il rischio — ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 — di vedersi bloccati i pagamenti dei fondi strutturali programmati (2014-2020) aventi per materia la gestione dei rifiuti;
   se si intenda rendere pubblica la lettera di messa in mora inviata dalla Commissione europea all'Italia in merito alla procedura di infrazione 2015–2165. (4-10994)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 27 giugno 2016
nell'allegato B della seduta n. 642
4-10994
presentata da
MANNINO Claudia

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, sulla base degli elementi acquisiti dalla competente direzione di questo Ministero, si rappresenta quanto segue.
  Preliminarmente, si evidenzia che la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione 2015-2165 – Piani di gestione dei rifiuti, ritenendo che alcune regioni italiane abbiano violato gli articoli 28 p. 1, 30 p. 1 e 33 p. 1 della direttiva 2008/98/CE che prevedono, rispettivamente, l'adozione di piani di gestione dei rifiuti, la loro valutazione almeno ogni sei anni al fine di un riesame se ritenuto opportuno e infine, la comunicazione alla Commissione circa la loro adozione.
  Tanto premesso, è opportuno precisare che la procedura di infrazione in oggetto è relativa all'adozione sia dei piani di gestione dei rifiuti urbani, che dei rifiuti speciali.
  A tal proposito, si evidenzia che le regioni e le province autonome hanno facoltà di scegliere se adottare un piano unico che disciplini la gestione dei rifiuti urbani e speciali, o se invece adottare più piani, ognuno dei quali specifico per tipologia di rifiuto (urbano o speciale).
  Per tale motivo, la posizione di ogni singola regione o provincia autonoma coinvolta nella procedura in oggetto risulta essere differente. Infatti, alcune regioni e province risultano inadempienti a causa del mancato aggiornamento della pianificazione sia dei rifiuti urbani che di quelli speciali, altre lo sono per mancato aggiornamento di uno solo dei flussi di rifiuti.
  Peraltro, per quanto attiene l’
iter di aggiornamento ed i tempi previsti per la definitiva approvazione dei nuovi piani da parte delle regioni coinvolte, si fa presente che questo Ministero ha fornito le opportune risposte alla Commissione europea, nei modi e nei tempi previsti, indicando per ogni regione lo stato attuale del suddetto iter, secondo le informazioni fornite dalle regioni stesse.
  Inoltre, si evidenzia altresì che, sempre nell'ambito della risposta fornita alla commissione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha anche segnalato inesattezze circa i rilievi mossi, relativi ad alcuni piani regionali ritenuti «datati», in ordine ai quali la Commissione europea non ha tenuto conto delle comunicazioni relative all'adozione degli stessi, che questo Ministero aveva inviato prima della lettera di messa in mora. Peraltro, altre inesattezze segnalate derivano dal fatto che la Commissione europea ha ritenuto non ancora adeguati alcuni dei suddetti piani a causa della mancata approvazione degli stessi da parte dei rispettivi consigli regionali, atto che non tutte le normative regionali prevedono ai fini dell'approvazione stessa.
  Tanto premesso, per quanto riguarda le regioni che di fatto hanno piani approvati da oltre sei anni, e che per tale motivo sono state coinvolte nella sopra citata procedura di infrazione, si precisa che tutte hanno in corso l’
iter avanzato di aggiornamento degli stessi ed il Ministero ne sta monitorando costantemente gli sviluppi, anche con ripetuti solleciti.
  Inoltre, per quanto concerne i pagamenti dei fondi strutturali programmati aventi ad oggetto la gestione dei rifiuti si precisa che, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera
f) del regolamento CE n. 1260 del 1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali, i pagamenti, da parte della Commissione europea, dei rimborsi delle spese effettivamente sostenute a valere sui suddetti fondi sono condizionati dall'assenza di decisione della Commissione stessa di avviare un procedimento di infrazione, in forza dell'articolo 226 del TCE (258 del TFUE), riguardo alla misura o alle misure oggetto della domanda di rimborso. Tuttavia, nel caso in oggetto, non si ravvisano, a parere di questo Ministero, le condizioni ostative all'effettuazione di questi pagamenti.
  Si segnala inoltre che l'accesso del pubblico agli atti della Commissione europea, e nel caso di specie, alla suddetta lettera di messa in mora, è disciplinato dal Regolamento CE n. 1049 del 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso al pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Tale atto prevede che qualora un Paese dell'Unione europea riceva una domanda di accesso ad un documento in suo possesso adottato da una istituzione europea, quest'ultimo consulti l'istituzione in questione per assicurarsi che la divulgazione sia in linea con gli obiettivi comunitari. In alternativa, il Paese della dell'Unione europea coinvolto può deferire all'istituzione comunitaria competente la domanda di accesso.
  Le istituzioni europee possono rifiutare il documento richiesto qualora ciò sia giustificato da un interesse pubblico rilevante.
  Il Ministero continuerà comunque a tenersi informato e continuerà a svolgere un'attività di sollecito nei confronti dei soggetti territorialmente competenti, anche al fine di valutare eventuali coinvolgimenti di altri soggetti istituzionali.
  Al riguardo si fa presente altresì che, secondo quanto disposto dall'articolo 199 del Testo unico ambientale, nel caso in cui le regioni non approvino i piani entro il termine previsto dalla normativa vigente, potrà essere esercitato il potere sostitutivo di cui alla medesima norma.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione dell'ambiente

lotta contro l'inquinamento

procedura CE d'infrazione