ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10986

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 515 del 04/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: TERZONI PATRIZIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/11/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CECCONI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 04/11/2015
AGOSTINELLI DONATELLA MOVIMENTO 5 STELLE 04/11/2015
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 04/11/2015
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 04/11/2015
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 04/11/2015
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 04/11/2015
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 04/11/2015
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 04/11/2015
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 04/11/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 04/11/2015
Stato iter:
31/03/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 31/03/2017
BORLETTI DELL'ACQUA ILARIA CARLA ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 31/03/2017

CONCLUSO IL 31/03/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10986
presentato da
TERZONI Patrizia
testo di
Mercoledì 4 novembre 2015, seduta n. 515

   TERZONI, CECCONI, AGOSTINELLI, MANNINO, DAGA, ZOLEZZI, DE ROSA, MICILLO, BUSTO e VIGNAROLI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo . — Per sapere – premesso che:
   il 26 settembre 2015 il Corpo forestale dello Stato, su disposizione della procura di Macerata ha sottoposto a sequestro una superficie di 5 ettari gravata da tutela paesaggistica a Pievebovigliana, in provincia di Macerata, dove venivano accumulati senza autorizzazione materiali di scarto provenienti dalle gallerie della Quadrilatero;
   a maggio 2015 il Movimento 5 Stelle di Civitanova aveva già segnalato che, «proprio a ridosso del convento di San Francesco, su un tratto collinare, sono stati di recente rilevati dei lavori di sbancamento che, tra l'altro, hanno anche portato alla luce alcuni reperti archeologici di cui, però, ancora non si sa né l'origine né la provenienza. Insomma, nuovi movimenti e interventi di ruspe che prevedono lo stoccaggio di terre e rocce e, probabilmente, la realizzazione di una nuova collina composta da materiale di scarto, comunque in una zona naturalisticamente rilevante e ricca di elementi storici e archeologici da salvaguardare»;
   nel documento di certificazione di assetto territoriale inviato dal comune di Pievebovigliana, con protocollo n. 4055/2014, in risposta alla richiesta giunta da parte della regione Marche, protocollo n. 646511 del 12 settembre 2014, per una variante in corso d'opera per la sistemazione definitiva dei materiali di scavo in esubero e conseguente rimodellamento morfologico richiesto da Quadrilatero Umbria Marche SpA, si evince che l'area in oggetto possiede le seguenti caratteristiche, destinazioni e vincoli:
   in base alle prescrizioni del vigente piano regolatore generale (Prg) adeguato al piano paesistico ambientale regionale (Ppar) e al Piano territoriale di coordinamento (Ptc) è individuata come zona agricola di salvaguardia paesistico-ambientale «EA» – (l'articolo 32 delle note tecniche di attuazione): tali zone riguardano quelle parti del territorio agricolo nelle quali, per la presenza di elementi naturali da tutelare (corsi d'acqua, zone a rischio di esondazione per piene eccezionali, varchi fluviali, elementi naturali di particolare valore, emergenze geologiche), di elementi del patrimonio storico-culturale da salvaguardare (centri e nuclei storici, edifici e manufatti, aree archeologiche), di condizioni di instabilità in atto o potenziali (aree soggette a dissesti e versanti con pendenza superiore al 30 per cento), di particolari elementi del sottosistema botanico – vegetazionale (confluenze fluviali, boschi, boschetti e gruppi arborei, boschi riparali ed aree golenali, pascoli oltre i 700 metri, aree umide) il Piano pone particolari limitazioni agli interventi edificatori ed a quelli di sostanziale modificazione delle caratteristiche ambientali;
   i mappali interessati all'intervento ricadono, quasi interamente in un'area tutelata per legge ai sensi dell'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004 nella categoria c) «i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna»;
   l'area ricade nell'ambito di tutela paesaggistica di cui alla deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 8 del 23 dicembre 1985 (Galassino regionale);
   il Ppar individua la zona in oggetto come area «C» – relativa a unità di paesaggio che esprimono la qualità diffusa del paesaggio regionale nelle molteplici forme che lo caratterizzano: torri, case coloniche, ville, alberature pievi, archeologia produttiva, fornaci, borghi e nuclei, paesaggio agrario-storico emergenze naturalistiche (articolo 20 delle note tecniche di attuazione del Ppar), in cui gli strumenti di pianificazione territoriale seguono i seguenti indirizzi generali di tutela: «deve essere graduata la politica di tutela in rapporto ai valori e ai caratteri specifici delle singole categorie di beni, promuovendo la conferma dell'assetto attuale ove sufficientemente qualificato o ammettendo trasformazioni che siano compatibili con l'attuale configurazione paesistico-ambientale o determinino il ripristino e l'ulteriore qualificazione» (articolo 23 delle note tecniche di attuazione del Ppar);
   ricade in un'area classificata «V» di alta percettività visuale relativa alle vie di comunicazione ferroviarie, autostradali e stradali di maggiore intensità di traffico (articolo 20 delle note tecniche di attuazione del Ppar), dove deve essere attuata una politica di salvaguardia, qualificazione e valorizzazione delle visuali panoramiche percepite dai luoghi di osservazione puntuali o lineari (articolo 23 del P.P.A.R.);
   ricade quasi interamente all'interno di un ambito di tutela dei corsi d'acqua (articolo 29 del piano paesaggistico ambientale regionale – articolo 23 del Piano territoriale di coordinamento e articolo 37. 2 delle note tecniche di attuazione del Piano regolatore regionale);
   ricadono negli ambiti di tutela «Pianura alluvionale» e «Pianura alluvionale antica terrazzata» (articolo 27 del Piano territoriale di coordinamento e articolo 37.5.2 delle note tecniche di attuazione del Piano regolatore regionale);
   in base al Piano territoriale di coordinamento ricade all'interno dell'area individuata come «confluenza fluviale» (articolo 43.1 delle note tecniche di attuazione del Piano regolatore regionale), area sottoposta alle norme di tutela integrale di cui all'articolo 23.10-bis delle note tecniche di attuazione Piano territoriale di coordinamento);
   la regione Marche, nella delibera di giunta n. 1278 del 17 novembre 2014, approva il progetto di variante in corso d'opera, ponendo tra le condizioni necessarie l'acquisizione del parere della Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche e l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
   da fonti a stampa si apprende che l'autorizzazione paesaggistica non sia stata rilasciata;
   contestualmente, si dichiara che il progetto non contrasta con il Piano regolatore regionale del comune di Pievebovigliana in quanto l'area, una volta terminati i lavori di accumulo del materiale, tornerà ad avere destinazione agricola e ritenendo i materiali stoccati assimilabili a «materiali di base della pratica agricola» e quindi non in contrasto con quanto previsto dall'articolo 43.1 del Piano territoriale di coordinamento che in quelle particelle ricadenti nell'ambito definito «Confluenza fluviale» vieta la realizzazione di depositi e stoccaggi di materiali non agricoli;
   l'assimilabilità dei materiali da scavo, che sono stati abbancati, con materiali di base della pratica agricola non risulta essere supportata da alcuno studio e l'originale orografia dell'area non giustifica tale intervento di rimodellamento del piano di campagna;
   attualmente l'area sembrerebbe essere stata dissequestrata –:
   se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto riportato in premessa;
   se il ministro interrogato sia in grado di confermare l'assenza dell'autorizzazione della sovrintendenza, come previsto e richiesto invece dalla delibera regionale sopracitata e quali iniziative di competenza intenda assumere al riguardo.
(4-10986)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 31 marzo 2017
nell'allegato B della seduta n. 771
4-10986
presentata da
TERZONI Patrizia

  Risposta. — Nell'atto ispettivo in esame l'interrogante riferisce che «il 15 settembre 2015 il Corpo forestale dello Stato, su disposizione della procura di Macerata ha sottoposto a sequestro una superficie di cinque ettari gravata da tutela paesaggistica a Pievebovigliana, in provincia di Macerata, dove venivano accumulati, senza autorizzazione, materiale di scarto provenienti dalle gallerie della Quadrilatero».
  A tale riguardo, chiede conferma dell'assenza dell'autorizzazione della soprintendenza, secondo l'interrogante, richiesta, dalla delibera della giunta della regione Marche n. 1278 del 17 novembre 2014, nonché di conoscere le iniziative che l'Amministrazione intenda assumere riguardo all'area in questione.
  In relazione ai fatti esposti dall'interrogante, la ex direzione generale archeologia, acquisite informazioni dall'allora competente soprintendenza archeologia delle Marche, ha comunicato che nell'area, interessata dai movimenti di terra previsti dal progetto di variante della quadrilatero Marche Umbria s.p.a., sono state effettuate le indagini archeologiche preventive prescritte dalla stessa soprintendenza.
  Tali indagini sono seguite alla nota n. 23400 del 23 settembre 2014 con la quale l'allora direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee, comunicava agli interessati il parere espresso dall'ex soprintendenza per i beni archeologici delle Marche con protocollo 7176 del 12 settembre 2014, condiviso dall'allora direzione generale per le antichità con nota n. 7119 del 22 settembre 2014.
  Le attività condotte sul campo dalla ex soprintendenza archeologia delle Marche hanno compreso nell'ordine: lo scavo di trincee esplorative, approfondimenti e ampliamenti in corrispondenza di contesti stratigrafici di possibile interesse archeologico, il decorticamento integrale dell'area interessata dal progetto di variante, ulteriori verifiche tramite l'approfondimento dei sondaggi nelle aree ritenute a maggiore rischio d'impatto con testimonianze d'interesse archeologico (note ex soprintendenza archeologia Marche protocollo 1287 del 12 febbraio 2015; 1703 del 24 febbraio 2015 e 2721 del 26 marzo 2015).
  I saggi archeologici preventivi hanno permesso di indagare tre distinti contesti archeologici consistenti in: 1) brevi tracce di strutture non associate a manufatti utili alla loro datazione: 2) un fossato anulare connesso a un canale, con pochi manufatti risalenti all'età del Ferro; 3) sporadici manufatti della tarda età del Bronzo e due piccoli basamenti quadrangolari interpretati come resti di un piccolo mulino o chiusa di epoca post-classica, legati alla presenza di una originaria diramazione del vicino Chienti.
  Tenuto conto che nessuno dei depositi archeologici presenta il carattere di complesso unitario e che i livelli in cui si trovano tali testimonianze non risultano interessati dalle opere previste in progetto, che si attestano a quote più elevate, la soprintendenza ha comunicato alla Val di Chienti S.C.p.A., con nota prot. 3726 del 29 aprile 2015, che è da ritenersi conclusa l'attività di verifica e documentazione archeologica preventiva. Con la medesima nota sono state inoltre dettate le modalità di protezione e ricopertura dei contesti individuati.
  Nel corso delle successive attività di movimento terra, eseguite sotto il controllo di archeologi, secondo quanto prescritto nella suddetta nota, non sono state rinvenute ulteriori testimonianze archeologiche.
  Relativamente al profilo paesaggistico, la ex soprintendenza belle arti e paesaggio della Marche ha comunicato di aver constatato, con apposito sopralluogo, che le opere di sistemazione e rimodellamento dei profili con materiale terroso proveniente dai lavori di scavo, relativi alle opere per la realizzazione dell'asse viario denominato quadrilatero, non hanno apportato alcuna significativa modifica al contesto paesaggistico.
  Nel corso del sopralluogo, non è stato possibile individuare elementi che consentano di delimitare le aree interessate dalla rimodellazione dei profili con materiali di risulta. Questo elemento può efficacemente illustrare l'assenza di qualsiasi impatto dovuto alla rimodellazione.
  Per quanto riguarda l'aspetto paesaggistico, quindi, non è stato possibile individuare alcun elemento di alterazione che abbia prodotto un significativo pregiudizio all'aspetto paesaggistico.
  Per quanto attiene alla qualità chimico-fisica dei materiali terrosi riportati e alla loro caratterizzazione di idoneità per le coltivazioni agricole, si tratta di aspetti che non investono la competenza di questa Amministrazione.
La Sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismoIlaria Carla Anna Borletti dell'Acqua.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pianificazione regionale

archeologia

attrezzatura agricola