ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10983

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 515 del 04/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: BARONI MASSIMO ENRICO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/11/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 04/11/2015
DI BATTISTA ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE 04/11/2015
LOMBARDI ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 04/11/2015
RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 04/11/2015
GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 04/11/2015
BRESCIA GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 04/11/2015
VALENTE SIMONE MOVIMENTO 5 STELLE 04/11/2015
VACCA GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 04/11/2015
MARZANA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 04/11/2015
D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 04/11/2015
BATTELLI SERGIO MOVIMENTO 5 STELLE 04/11/2015
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 04/11/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 04/11/2015
Stato iter:
23/05/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/05/2017
BORLETTI DELL'ACQUA ILARIA CARLA ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 23/05/2017

CONCLUSO IL 23/05/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10983
presentato da
BARONI Massimo Enrico
testo di
Mercoledì 4 novembre 2015, seduta n. 515

   BARONI, LUIGI GALLO, BRESCIA, SIMONE VALENTE, VACCA, MARZANA, D'UVA, BATTELLI, DAGA, VIGNAROLI, DI BATTISTA, LOMBARDI e RUOCCO. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo . — Per sapere – premesso che:
   con il decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali del 21 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1996 n. 34, si è incluso il comprensorio «Ad duas lauros» fra le aree di interesse archeologico indicate all'articolo 1 lettera m), della legge 8 agosto 1985, n. 431;
   lo stesso decreto ministeriale indicava la perimetrazione e le vie interne sulle quali si sviluppava il suddetto comprensorio, ivi comprese le particelle catastali che ne erano parte integrante;
   la motivazione era chiaramente espressa a seguito del parere della Soprintendenza archeologica di Roma n. 4847 del 7 marzo 1994 che evidenziava come, fra le consolari Prenestina e Labicana, vi fosse un «comprensorio di particolare valore paesistico» che conservava «caratteristiche ambientali del paesaggio storico della campagna romana ad est di Roma» e che il «sopradescritto territorio contiene testimonianze innumerevoli di mausolei e sepolcri dell'età imperiale e repubblicana», oltre a tutta un'altra serie di «considerata» che rendono il luogo estremamente importante dal punto di vista archeologico;
   nelle more di approvazione del Piano territoriale paesistico regionale approvato nel 2008 (Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 6 del 14 febbraio 2008) sono state prorogate, a più riprese, le norme di salvaguardia (l'ultima, del 14 febbraio 2015, fino al 14 febbraio 2016), che assumono efficacia cogente per i beni soggetti a vincoli di tutela paesistica: in essi ogni modifica dello stato dei luoghi è subordinata ad autorizzazione paesistica secondo l'articolo 11 delle norme sul Ptpr;
   con D.D.D. n. 986 del 20 aprile 2015 e stato autorizzato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 160 del 2010, intervento di sostituzione edilizia in demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d'uso da non residenziale (industriale/artigianale) e non residenziale (commerciale), ai sensi dell'articolo 3-quater legge regionale 21 del 2009, con contestuale rilascio di autorizzazione amministrativa all'apertura di media struttura di vendita di complessivi metri quadrati 995,00 da realizzarsi in Roma, via di Acqua Bullicante n. 248 a favore della LIDL Italia S.r.l., con permesso a costruire a nome della Immobiliare Bullicante S.r.l.;
   la suddetta area ricade nelle zone riconosciute come «paesaggio naturale di continuità» e pertanto il taglio di tutte le alberature avvenuto in data 23 maggio 2015 ad apertura dei lavori, deve ritenersi palese alterazione dello stato dei luoghi per la perdita del patrimonio naturalistico caratterizzante il paesaggio soggetto a tutela, oltre che sprovvisto di tale autorizzazione paesistica;
   a seguito di una specifica richiesta, in data 17 giugno 2015 da parte della commissione urbanistica e ambiente del V Municipio, in data 3 luglio 2015, il presidente del V Municipio di Roma, Gianmarco Palmieri, sanciva l'immediata sospensione dei lavori, già iniziati, in via di autotutela, in quanto si era riscontrato che l'area in questione era ricompresa nel decreto ministeriale precedentemente citato, comprendendo aree vincolate più esterne al centro città, ma che la cartografia ad esso allegata escludeva «erroneamente», come recita l'ordinanza di sospensione, l'area su cui dovrebbe sorgere un supermercato LIDL con annesso parcheggio;
   con nota protocollo precedente del 23 giugno 2015, la n. U 323, l'assessorato alle politiche del territorio, della mobilità e dei rifiuti della regione Lazio ha inoltrato una nota della direzione territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti, area pianificazione paesistica e territoriale della regione Lazio, nella quale viene dichiarato che, a seguito di verifiche effettuate dalla competente area regionale, risulta «rilevata la difformità segnalata tra declaratoria del vincolo e graficizzazione» e «che si procederà alla rettifica della graficizzazione nelle procedure approvative del Ptpr, includendo l'area erroneamente rimasta esclusa»;
   in data 13 luglio 2015, in seguito a varie richieste e sollecitazioni, per quanto risulta agli interroganti la Soprintendenza archeologica di Roma, nella persona del responsabile del procedimento dottoressa Anna Buccellato, con nota protocollo n. 20128, avrebbe cercato di dirimere la questione dando la priorità alla planimetria piuttosto che alla perimetrazione attraverso toponomastica stradale, adducendo come motivazione il fatto che, quest'ultima, potrebbe sempre essere approssimativa e suscettibile di modifiche e che, nel caso specifico, «l'assenza di incrocio fra Via di S. Vito e Via di Villa S. Stefano non consente di chiudere la perimetrazione»;
   non risulta richiesta e, quindi non offerta, una risposta della Soprintendenza ai beni paesistici della regione Lazio quando risulta di tutta evidenza una discrepanza fra i confini del vincolo e le mappe del progetto LIDL;
   il parere della Soprintendenza archeologica di Roma comportava la nota protocollo 131302 della direzione territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti, area pianificazione paesistica e territoriale della regione Lazio del 6 agosto 2015 che, prendendo atto della nota ministeriale, non avrebbe provveduto ad alcuna rettifica della tavola B del Ptpr;
   comportava, inoltre, che in data 11 agosto 2015 il Presidente del V Municipio, Gianmarco Palmieri revocasse la precedente ordinanza di sospensione dei lavori;
   nella nota protocollo suindicata, la n. 20128 della Soprintendenza, a quanto risulta agli interroganti non si fa, peraltro, alcun riferimento alla sentenza della VI sezione del Consiglio di Stato 27 ottobre 2014 n. 5316 che ha affrontato un caso del tutto analogo. Nel dispositivo della sentenza in cui, come in questa fattispecie, si evidenziava «l'incongruenza tra i confini effettivi di un'area, come riportati in un decreto (parte normativa) e i confini riprodotti nella planimetria ufficiale (parte descrittiva): la quale svolge, del resto, una funzione meramente riproduttiva e figurativa della parte normativa dell'atto, che è quella che, innanzitutto, definisce l'ambito interessato dall'accertamento del pregio paesaggistico» si sottolineava, altresì come «prevalente la parte normativa su quella grafica», la quale, «di suo, deve rappresentare la fedele riproduzione dei dettati testuali provvedimentali, nel caso di specie quelli del più volte richiamato decreto» –:
   se il Ministro sia a conoscenza dei fatti di cui in premessa;
   se il Ministro intenda assume iniziative per una revisione del parere in merito, tenendo conto della sentenza del Consiglio di Stato di cui manca traccia nella nota di protocollo espressa dalla Soprintendenza archeologica di Roma, e che apparirebbe all'interrogante come dirimente nella risoluzione di questa controversia in favore di una nuova e definitiva ordinanza di sospensione dei lavori. (4-10983)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 23 maggio 2017
nell'allegato B della seduta n. 802
4-10983
presentata da
BARONI Massimo Enrico

  Risposta. — Si riscontra l'atto di sindacato ispettivo in esame, nel quale l'interrogante, con riferimento alla realizzazione di un centro commerciale in Roma, in via dell'acqua bullicante, chiede se si intenda promuovere iniziative per la revisione del parere della ex soprintendenza archeologica di Roma, parere che contrasterebbe con la sentenza del Consiglio di Stato n. 5316 del 2014.
  La questione intorno alla quale verte l'atto ispettivo è quella della inclusione o meno della particella sulla quale è stato realizzato il centro commerciale, nella perimetrazione del vincolo adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e ambientali 21 ottobre 1995, in quanto ci sarebbe discrasia tra la parte descrittiva del vincolo e l'allegata planimetria, per cui l'area del centro commerciale, secondo la parte descrittiva, risulterebbe compresa nel perimetro del vincolo mentre non sarebbe ricompresa nella planimetria allegata al provvedimento di vincolo.
  Secondo l'interrogante, la discrasia andrebbe risolta conformemente alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5316 del 2014, secondo cui nel contrasto tra parte normativa e parte descrittiva (planimetria), salvo il caso di evidenti errori di identificazione o denominazione dei luoghi e dei toponimi, è la parte normativa quella ad avere funzione costitutiva.
  Sulla questione, la ex soprintendenza archeologica di Roma sostiene, invece, che l'area in questione è esclusa dalla perimetrazione del vincolo archeologico paesistico.
  Nel merito della controversia si è espresso il tribunale amministrativo del Lazio che, con sentenza n. 9218 del 2016, ha riconosciuto le ragioni di questo Ministero, con le motivazioni che si riportano nel virgolettato che segue: «Il Collegio osserva che il decreto in parola ha sottoposto ai vincoli e alle prescrizioni previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dalla legge n. 431 del 1985». «Il comprensorio denominato “Ad duas Lauros” sito in Roma tra la via Prenestina e la via Labicana Antica, nelle circoscrizioni VI e VII, nei limiti sopradescritti e così come indicati nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente decreto».
  In parte motiva, il decreto individua, tra le altre vie che delimitano il comprensorio in cui ricade il vincolo e per quanto qui di interesse, la via di Villa Santo Stefano, la via di San Vito e la via acqua bullicante.
  Il decreto, tuttavia, non indica alcuna particella che consenta l'esatta identificazione catastale (per estensione e consistenza) della suddetta delimitazione (come anche per altre vie in cui ricade il medesimo vincolo).
  In parte dispositiva, il decreto rinvia all'allegata planimetria per l'esatta indicazione della estensione del vincolo.
  Una immediata conclusione è possibile trarre: non esiste alcuna discrasia tra parte descrittiva del vincolo e parte pianimetrica, atteso che la graficizzazione costituisce espressamente parte integrante del decreto laddove indica la delimitazione del vincolo, la cui perimetrazione non è stato possibile rendere edotta nella parte descrittiva del decreto.
  Al riguardo, s'appalesano plausibili le argomentazioni dell'intimato ministero secondo cui la perimetrazione attraverso l'enunciazione della toponomastica stradale si è resa necessaria tenuto conto della natura del vincolo che non prevede l'identificazione del medesimo attraverso l'indicazione delle particelle catastali. La stessa, dunque, si è resa «inevitabilmente approssimativa» nella parte descrittiva del decreto e «suscettibile di modifiche derivanti da mutamenti nella denominazione della viabilità», per cui «fa fede la planimetria allegata che definisce precisamente l'area rendendo pubblica la dichiarazione nella Gazzetta ufficiale».
  In particolare, la soprintendenza ha chiarito, con argomentazioni immuni da vizi logici e di ragionevolezza, dunque insindacabili sul piano della opinabilità tecnica, che «nel caso specifico l'assenza di incrocio tra via di San Vito e via di Villa Santo Stefano non consente la chiusura della perimetrazione». Per cui, «fa fede la planimetria allegata» che assume, nella particolarità del vincolo in esame, valore non già sostitutivo o modificativo bensì integrativo-costitutivo del vincolo medesimo.
  Per giunta, la soprintendenza ha comprovato di avere compiuto siffatta valutazione in ordine alla esclusione del vincolo in ragione della certezza degli elementi a sua disposizioni, ritenendo affidabile la cartografia perché in grado di permettere l'individuazione di aree specifiche inscritte in figure geometriche chiuse su tutti i lati; ciò che non ha potuto fare la declaratoria descrittiva del vincolo.
  La valutazione effettuata dalla soprintendenza, siccome basata su criteri di discrezionalità tecnica che il collegio non può sostituire con altri altrettanto opinabili in punto di modalità di perimetrazione del vincolo, resiste alle censure di eccesso di potere.
  Sotto questo profilo va soggiunto che l'apparente discrasia risulta in effetti anche già rettificata sul piano applicativo laddove, nell'ambito dei lavori di verifica congiunta tra la regione Lazio e la soprintendenza speciale, la prima ha preso atto della interpretazione data dall'amministrazione statale alla consistenza del vincolo mostrando di adeguarsi ad essa ai fini della pianificazione territoriale.
  La questione sottoposta all'esame del collegio va, dunque, risolta nel senso che l'area interessata dall'intervento non rientra, alla stregua di quanto plausibilmente documentato e dichiarato dalla soprintendenza speciale per Roma Capitale, nella perimetrazione del vincolo apposto ex lege n. 431 del 1985 con decreto ministeriale 21 ottobre 1995 (ora decreto legislativo n. 42 del 2005, articolo 142, lettera m)».
La Sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismoIlaria Carla Anna Borletti dell'Acqua.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

archeologia

assetto territoriale

urbanistica