ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10977

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 515 del 04/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: TERZONI PATRIZIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/11/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 04/11/2015
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 04/11/2015
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 04/11/2015
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 04/11/2015
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 04/11/2015
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 04/11/2015
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 04/11/2015
LIUZZI MIRELLA MOVIMENTO 5 STELLE 04/11/2015
SPESSOTTO ARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE 04/11/2015
VACCA GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 04/11/2015
DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 04/11/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 04/11/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10977
presentato da
TERZONI Patrizia
testo di
Mercoledì 4 novembre 2015, seduta n. 515

   TERZONI, BUSTO, ZOLEZZI, DAGA, DE ROSA, MICILLO, MANNINO, VIGNAROLI, LIUZZI, SPESSOTTO, VACCA e DE LORENZIS. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   il decreto ministeriale 25 marzo 2015 recante «Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell'articolo 38 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164» prevede che gli operatori coinvolti nelle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi dimostrino adeguate capacità tecnico-finanziarie e presentino, ai fini del rilascio ed esercizio dei titoli, garanzie finanziarie proporzionali all'entità degli eventuali danni derivanti da incidenti;
   il successivo decreto direttoriale 15 luglio 2015 recante «Procedure operative di attuazione del Decreto Ministeriale 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli» ha individuato i criteri e i requisiti per stabilire l'entità delle garanzie economico-finanziarie dovute per l'esercizio dei titoli;
   in particolare, l'allegato 1 prevede, al comma 2, che sia lo stesso operatore petrolifero a produrre lo studio contenente l'analisi dei rischi derivanti dalle operazioni da porre in atto nel titolo, comprensivo degli interventi previsti per la mitigazione degli stessi;
   il successivo comma 3 dell'allegato demanda allo stesso operatore petrolifero la quantificazione degli eventuali costi necessari per far fronte al caso più grave tra gli scenari incidentali previsti, sulla base dello studio di cui al comma precedente condotto, come detto, dall'operatore stesso;
   al comma 5 si introduce una tabella contenente gli importi minimi delle garanzie per tipologia di pozzo;
   al comma 9 si prevede che se l'operatore in questione gestisce molteplici titoli, tali garanzie devono essere prestate una sola volta, cioè per un solo caso di incidente; pertanto, a parità di tipologia di pozzo e condizione, un operatore che ne gestisce cento dovrà presentare garanzie pari a quelle dell'operatore che ne gestisce solo uno;
   i cittadini e le imprese hanno il diritto di conoscere la capacità tecnico-finanziaria degli operatori che lavorano sui territori in cui vivono e lavorano, in considerazione del fatto che i titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione devono far fronte a tutti i costi, compresi quelli dei danni a cose, persone ed attività economiche, di eventuali incidenti;
   i titoli minerari spesso coprono aree di decine di migliaia di ettari con villaggi e città, attività economiche, aree protette e sono migliaia i cittadini che possono essere coinvolti a vario titolo in incidenti connessi alla ricerca e alla coltivazione di idrocarburi;
   la direttiva 30 del 2013 sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi prevede un regime rigoroso per la prevenzione dei rischi per le attività in mare, nonché norme precise finalizzate a garantire l'efficacia delle operazioni di disinquinamento in caso di incidente –:
   a quali procedure valutative quali-quantitative siano sottoposti da parte dei competenti uffici del Ministero dello sviluppo economico gli studi di cui al richiamato comma 2 dell'Allegato 1 del decreto, visto che sono presentati dagli stessi operatori che ad avviso degli interroganti hanno tutto l'interesse di sottostimare l'entità dei rischi;
   a quali procedure valutative quali-quantitative siano sottoposti da parte dei competenti uffici del Ministero dello sviluppo economico le stime economiche proposte dagli operatori di cui al richiamato comma 3 dell'Allegato 1 del decreto visto che sono presentati dagli stessi operatori che ad avviso degli interroganti hanno tutto l'interesse di sottostimare l'entità dei costi connessi ad eventuali incidenti;
   perché non siano state previste soglie minime per impianti che comprendono navi quali FPSO e FPO nonché per oleodotti e gasdotti connessi agli impianti di estrazione visto che possono essere fonte di incidenti assai rilevanti;
   quale sia, per le tipologie di pozzo e di impianto indicati nella tabella di cui al comma 5 del decreto direttoriale, l'entità delle garanzie finora depositate presso il Ministero dello sviluppo economico sia in termini complessivi sia in termini di media per tipologia di pozzo ed impianto;
   quale sia la logica sottesa alla previsione di cui al comma 9, visto che i rischi sono associati ai singoli titoli e che, ovviamente, il livello complessivo di rischio e le probabilità di incidenti multipli sono strettamente connessi al numero di titoli e di impianti esercitato dall'operatore petrolifero;
   come si concili il comma 9 con il diritto comunitario e, in particolare, con le norme sulla concorrenza, visto che agli interroganti appare avvantaggiare chiaramente gli operatori aventi più titoli che sono chiamati a depositare garanzie in proporzione molto più limitate rispetto ai piccoli operatori, nonostante il livello di rischio da affrontare sia molto diverso;
   se non ritenga di rendere pubblici e facilmente accessibili sul web i piani di cui all'allegato 1, comma 2, e le valutazioni degli operatori di cui al comma 3 prima delle autorizzazioni all'esercizio;
   se non ritenga di dover assumere immediatamente iniziative affinché il decreto direttoriale sia modificato per renderlo più aderente alle finalità di prevenzione e gestione dei rischi inserendo una specifica pressione per la trasparenza verso il pubblico e i cittadini coinvolti.
(4-10977)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

gestione

idrocarburo

concorrenza