ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10970

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 515 del 04/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: BRUGNEROTTO MARCO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/11/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
D'INCA' FEDERICO MOVIMENTO 5 STELLE 04/11/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 04/11/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 07/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10970
presentato da
BRUGNEROTTO Marco
testo di
Mercoledì 4 novembre 2015, seduta n. 515

   BRUGNEROTTO e D'INCÀ. – Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. – Per sapere – premesso che:

  l'articolo 485 del decreto legislativo n. 297 del 1994, recante: «Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione», prevede che all'atto della ricostruzione di carriera di cui usufruiscono i docenti immessi in ruolo che hanno superato l'anno di prova, il periodo di precariato è «riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero, per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo»;

  tali determinazioni parrebbero contrastare, però, con la direttiva comunitaria 1999/70/CE che prescrive il principio di non discriminazione del lavoro precario rispetto a quello a tempo indeterminato se non per ragioni oggettive. Recentemente, infatti, sono sempre più numerose le sentenze di vari tribunali del lavoro, tra cui si citano a titolo di esempio la sentenza n. 362/15 del tribunale di Livorno e la n. 1319/15 del tribunale del lavoro di Torino, oltre ad altre dei tribunali di Genova e Cremona, nelle quali, in tutti questi casi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si è visto condannato al pagamento delle spese processuali, a riconoscere gli aumenti retributivi collegati all'anzianità di servizio, a pagare le differenze retributive maturate e maturande e ad effettuare una nuova ricostruzione di carriera dei ricorrenti. Avvalorando, quindi, il principio di non discriminazione che impone la valutazione immediata per intero del servizio pre-ruolo nella ricostruzione di carriera del personale della scuola, sia del personale docente che del personale Ata;

  la ratio di fondo delle sentenze suindicate mira ad evidenziare come «le modalità di svolgimento della attività lavorativa, per i tempi e il contenuto delle prestazioni svolte nel contesto di servizi pre-ruolo, in nulla si differenziano con quelli svolti una volta avuto ingresso nel ruolo» e, quindi, non esistono ragioni oggettive per discriminare e valutare solo parzialmente il lavoro a tempo determinato prestato prima dell'immissione in ruolo ai fini del corretto inquadramento professionale del docente appena confermato in ruolo;

  gli effetti delle sentenze suindicate non valgono «erga omnes» ma soltanto per chi ricorre, pertanto coloro che vorranno vedersi riconosciuto per intero il periodo pre-ruolo dovranno necessariamente rivolgersi ad un legale;

  anche eventuali arretrati, maturati durante il precariato, occorrerebbe chiederli con un eventuale ricorso giudiziario che sarebbe vincente qualora si dimostrassero i presupposti di questi arretrati e cioè l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine e il diritto di vedersi riconosciuti gli scatti di anzianità anche da precari;

  la giurisprudenza nazionale e quella sovranazionale hanno ormai chiarito che, in ossequio al principio comunitario di «non discriminazione», i lavoratori a termine della scuola non possono ricevere un trattamento sfavorevole rispetto ai colleghi di ruolo; da ciò deriva che il diritto a ottenere gli arretrati relativi al pre-ruolo potrebbe essere riconosciuto in tribunale con un sufficiente grado di probabilità –:

  se e quali iniziative normative il Governo intenda adottare al fine di riconoscere per intero il periodo pre-ruolo per il personale della scuola neo-immesso in ruolo, ai fini della ricostruzione della carriera e della relativa progressione, così come previsto dalla normativa comunitaria, rivedendo conseguentemente gli effetti, anche ai fini contributivi, su pensioni e trattamento di fine rapporto. (4-10970)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

giurisdizione del lavoro

parita' di trattamento

categoria socioprofessionale