ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10959

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 514 del 03/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: MARRONI UMBERTO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/11/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 03/11/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10959
presentato da
MARRONI Umberto
testo di
Martedì 3 novembre 2015, seduta n. 514

   MARRONI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   in data 1o gennaio 2014 è entrata in vigore la legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce, al comma 304, quanto segue:
    «Al fine di consentire, per gli impianti di cui alla lettera c) del presente comma, il più efficace utilizzo, in via non esclusiva, delle risorse del Fondo di cui al comma 303, come integrate dal medesimo comma, nonché di favorire comunque l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti e degli spettatori, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalità innovative di finanziamento:
     a) il soggetto che intende realizzare l'intervento presenta al comune interessato uno studio di fattibilità, a valere quale progetto preliminare, redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all'articolo 14, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e corredato di un piano economico-finanziario e dell'accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici in via prevalente. Lo studio di fattibilità non può prevedere altri tipi d'intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Il comune, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell'interessato in ordine allo studio di fattibilità, ove ne valuti positivamente la rispondenza, dichiara, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello studio medesimo, il pubblico interesse della proposta, motivando l'eventuale mancato rispetto delle priorità di cui al comma 305, ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto;
     b) sulla base dell'approvazione di cui alla lettera a), il soggetto proponente presenta al comune il progetto definitivo. Il comune, previa conferenza di servizi decisoria, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato e che può richiedere al proponente modifiche al progetto strettamente necessarie, delibera in via definitiva sul progetto; la procedura deve concludersi entro centoventi giorni dalla presentazione del progetto. Ove il progetto comporti atti di competenza regionale, la conferenza di servizi è convocata dalla regione, che delibera entro centottanta giorni dalla presentazione del progetto. Il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera medesima;
     c) resta salvo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente in relazione alla tipologia o dimensione dello specifico intervento promosso»; secondo il comma 305, gli interventi di cui al comma 304, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate;
   a seguito dell'accordo del 26 maggio 2014 con la AS Roma, Eurnova s.r.l., in qualità di promotore, con il coordinamento e il monitoraggio di Protos s.p.a. e di KPMG Advisory s.p.a. ha redatto, ai sensi della norma richiamata, lo studio di fattibilità, trasmesso a Roma Capitale in data 29 maggio 2014 con protocollo n. 82424;
   l'area oggetto dell'intervento, censita nel nuovo catasto terreni ai fogli 857, 858, è situata al chilometro 9 circa della via Ostiense-via del Mare, nella zona Tor di Valle ricadente nel IX Municipio del comune di Roma. Il masterplan proposto dal promotore consiste nella realizzazione del cosiddetto stadio della Roma (consistenza di circa 49.000 metri quadrati), del cosiddetto business park (consistenza di 305.000 metri quadrati), nella realizzazione di opere di urbanizzazione quantificabili economicamente nella cifra di 270 milioni di euro, all'interno delle quali sono comprese quelle definite come di connettività esterna, di importo pari a 135 milioni di euro (dati dello studio di fattibilità) oltre al contributo di 10 milioni di euro per l'adeguamento della tratta ferroviaria EUR Magliana-Tor di Valle per prolungamento metro, ipotizzando lo scomputo integrale del contributo di costruzione;
   con deliberazione dell'assemblea capitolina di Roma Capitale n. 132, del 22 dicembre 2014, è stato dichiarato, ai sensi della lettera a) del comma 304 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, il pubblico interesse della proposta di realizzazione del progetto denominato «stadio della Roma-Tor di Valle» in variante al nuovo piano regolatore generale di Roma approvato con delibera di consiglio comunale n. 18 del 12 febbraio 2008, in deroga al piano generale del traffico urbano, in deroga alle norme ambientali, in area golenale del fiume Tevere, presentata dalla società Eurnova;
   in data 15 giugno 2015 il masterplan e gli elaborati di presentazione generale del progetto denominato «stadio della Roma-Tor di Valle» sono stati consegnati al sindaco di Roma Capitale;
   in data 21 luglio 2015 lo stesso masterplan e gli elaborati di presentazione generale del progetto sono stati inviati da Roma Capitale alla regione Lazio accompagnati da una relazione;
   lo spirito della legge sopra riportata prevede l'equiparazione a opera di interesse pubblico degli interventi di ammodernamento e costruzione di nuovi impianti sportivi, tra cui gli stadi. Tali interventi sono, infatti, collocati in una politica pubblica e relativa norma generale per favorire la ricapitalizzazione e comunque il rafforzamento delle società sportive quotate e non quotate in borsa. Tale proposta formulata al comune di Roma appare, invece, non conforme allo spirito e alle finalità di politica generale prevista dal legislatore e fonte della norma, sia perché il nuovo impianto non sarà, neanche in parte, di proprietà dell'AS Roma, sia per l'abnorme abuso del principio di compensazione previsto dalla legge nel riconoscimento di volumetrie a fronte degli oneri di costruzione del nuovo impianto, assolutamente sproporzionate, riconosciute in deroga alle norme vigenti dal comune di Roma. Tale proposta appare quindi all'interrogante ad esclusivo vantaggio degli operatori e delle società private, non giustificando minimamente la pubblica utilità prevista dalle norme e dichiarata dal comune di Roma. Inoltre, essendo sopraggiunta la norma prevista dall'articolo 17 del decreto-legge n. 133, del 2014, detto «Sblocca Italia», per cui al: «d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, viene suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche», la procedura appare all'interrogante non conforme da un punto di vista delle normative vigenti;
   la procedura seguita da Roma Capitale presenta poi alcune lacune in merito alla mancata pubblicazione della variante urbanistica, ossia privando, di fatto, i cittadini della facoltà di presentare le osservazioni e di procedere alle conseguenti controdeduzioni. Tutto ciò contravvenendo alle norme generali della legge urbanistica in vigore, non certo abrogata dalle norme sopra riportate, nonché a quelle di evidenza pubblica e partecipazione previste per tutte le trasformazioni urbanistiche;
   Roma Capitale ha assentito, in via preliminare, ai proponenti una volumetria di circa 300.000 metri cubi, calcolata non sulla destinazione originaria dell'area a verde privato attrezzato così come previsto dal nuovo piano regolatore generale di Roma, ma su una nuova previsione con una densità maggiore di «parco a tema», quale non è mai stata definita, a quanto risulta all'interrogante, da apposita procedura a norma di legge, concedendo senza un chiaro corrispettivo circa 80.000 metri cubi in più di volumetria rispetto al pianificato. Tale procedura, quindi, appare in contraddizione se non in evidente contrasto con le norme sopra citate, inerenti alle procedure di progetto di finanza con promotore, rispetto a quanto doveva essere previsto per un progetto di tale portata che dovrebbe essere attuato secondo le ordinarie norme urbanistiche tramite apposita variante ai sensi della legge n. 1150 del 1942 e successive modifiche;
   inoltre, il progetto urbanistico del comprensorio di circa 90 ettari di verde privato attrezzato, oltre a dover essere oggetto di variante ordinaria del piano regolatore generale con una nuova destinazione a centralità, per renderlo conforme in tale ipotesi con le norme tecniche di attuazione del nuovo piano regolatore di Roma Capitale, farebbe discendere una cessione di aree private all'amministrazione comunale da destinare a standard urbanistici e in particolare a verde pubblico. Nel caso in esame, poiché il progetto del promotore ha un carico urbanistico elevato, appare controverso che le aree da cedere conteggiate dal comune di Roma, comprenderebbero anche aree adiacenti al perimetro della proposta che avevano già la destinazione di verde pubblico da parte del piano regolatore generale esponendo così ad avviso dell'interrogante l'atto a vizi formali secondo le normative vigenti;
   in merito alla trasmissione degli elaborati definitivi della proposta del promotore previsti dalla legge sopra citata, da Roma Capitale alla regione Lazio, così come prescritto dalla legge di stabilità del 27 dicembre 2013, n. 147, al punto b) comma 304, si fa presente che il masterplan e gli elaborati di presentazione generale non risponderebbero, secondo l'interrogante, al requisito richiesto, in quanto non ottemperanti alle prescrizioni, che classificano un progetto come «definitivo» ovvero quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010 negli articoli 24-32;
   prima di procedere a qualsiasi progettazione definitiva, infatti sarebbe necessario eseguire i relativi sondaggi, la classificazione del terreno ai fini del rischio sismico per tutte le aree interessate dalla proposta, nonché degli elementi infrastrutturali connessi all'opera stessa. Oltre a ciò, risulta mancante la fase di approvazione formale del progetto «definitivo» da parte degli organi tecnici di Roma Capitale e da parte dell'Assemblea Capitolina che aveva riconosciuto a dicembre 2014 la pubblica utilità per il progetto preliminare, prima dell'invio alla regione Lazio. Va da sé che per poter essere oggetto di qualsivoglia autorizzazione amministrativa, o permesso a costruire, i progetti devono essere definitivi, così come tali devono essere per poter costituire oggetto di bando di gara europeo con relativa approvazione tecnica ed economica da parte degli organi competenti e validazione da parte di società specializzate che ne certifichino la completezza e la rispondenza alle norme europee. Inoltre, sempre in riferimento alla mancanza del progetto definitivo di tale proposta, da articoli di stampa si è appreso che sono state dichiarate dallo stesso comune di Roma, dall'assessore alla mobilità e dall'azienda dei trasporti ATAC irrealizzabili le previsioni connesse alle infrastrutture per la mobilità con l'impossibilità di realizzare il collegamento su ferro, considerato condizione «sine qua non», dallo stesso comune di Roma e dall'Assemblea Capitolina per la realizzazione di un intervento ad altissimo carico urbanistico;
   in sintesi il masterplan e gli elaborati generali relativi al progetto denominato «stadio della Roma-Tor di Valle» sarebbero manchevoli della caratteristica di progettazione definitiva, delle opere funzionali e connesse all'intervento, d'inquadramento e fattibilità infrastrutturale dimostratasi infattibile dagli stessi organi del comune di Roma, quindi di relativi computi metrici e stime delle opere compensative che appaiono a giudizio dell'interrogante a dir poco approssimative, di sondaggi geologici e archeologici (compreso il nulla osta necessario), nonché della definizione del contributo straordinario previsto dall'articolo 17 del decreto «Sblocca Italia». Si fa presente che, assumendo il proponente la figura di stazione appaltante delle opere pubbliche ed eseguendo le stesse «a scomputo», senza chiari e dettagliati computi metrici e stime frutto di progettazioni definitive non è dato quantificare gli elementi economici e soprattutto le volumetrie compensative alla base della dichiarazione di pubblica utilità così come definito dalla legge di equiparazione ad opera pubblica per lo stadio e le esclusive opere compensative dello stadio, non di altro, per l'equilibrio economico finanziario, nonché le relative fidejussioni bancarie che il proponente deve alla pubblica amministrazione; di conseguenza ci si troverebbe nella impossibilità di garantire la pubblica amministrazione e quindi la stessa definizione delle volumetrie da assentire per la valutazione «dell'equilibrio economico-finanziario» della proposta stessa, che rischia di essere solo di privata utilità e quindi a favore del solo proponente ad esito dalla particolare procedura e interpretazione della norma fatta dal comune di Roma, vista la vaghezza degli elementi compensativi, della loro fattibilità e quindi delle volumetrie assentite e stime connesse. Considerato che le volumetrie appaiono sproporzionate non solo all'opera stadio, come evidenziato peraltro da altre iniziative del genere sul territorio nazionale, ma anche rispetto alle opere pubbliche considerate complementari per le quali peraltro a conoscenza dell'interrogante mancano i progetti definitivi, e alcune delle quali irrealizzabili sarebbe opportuno rivedere l'intera procedura di pubblica utilità. Per evitare appunto un differenziale troppo a vantaggio dei soggetti privati;
   inoltre, appare all'interrogante scarsamente motivata la scelta del comune di Roma di collocare tale previsione di nuove volumetrie di circa 1.000.000 di metri cubi in un'area non destinata a Centralità dal Piano Regolatore da poco approvato, che peraltro ne prevede altre ancora non realizzate e quindi non si spiega e non è evidenziato nella delibera di pubblica utilità la motivazione per cui il comune abbia voluto collocare in deroga allo strumento di pianificazione generale su un'area a verde particolarmente delicata da un punto di vista ambientale. Infatti per quanto attiene la sistemazione idraulica l'intera proposta è totalmente carente. Per il fosso di Vallerano, essa non presenta nessuna possibilità d'indicazione specifica né tantomeno di stima. L'area, è situata nell'ansa del Tevere, ed è classificata nel piano stralcio n. 5, del piano assetto idrogeologico della regione Lazio come area di esondazione, «a rischio idraulico per esondazione del fosso di Vallerano, e rischio idraulico potenziale per deflusso e accumulo idrico di tipo meteorico», così come già dichiarato dal Governo, nonché direttamente interessata da vincoli paesaggistici volti al mantenimento e alla conservazione di paesaggi naturali e da altri vincoli di inedificabilità assoluta, con elevato consumo di suolo, destinato a produrre un forte impatto, con gravissima alterazione dell'equilibrio idrologico in una zona già più volte interessata da eventi alluvionali e per la quale occorrerebbe verificare se l'intervento proposto risponda alle norme di cui ai commi 304 e 305 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
   tale procedura non essendo sicuramente ordinaria sarebbe in contrasto con le leggi vigenti, la prassi e il testo unico degli enti locali ove il commissario di Governo, considerata la chiusura anticipata della consiliatura sopraggiunta con le dimissioni del sindaco di Roma, volesse proseguire l’iter amministrativo di tale proposta;
   occorrerebbe chiarire se il complesso delle volumetrie previste sia strettamente funzionale alla fruibilità dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e se per la realizzazione del nuovo stadio della AS Roma siano state valutate preventivamente interventi di recupero d'impianti già esistenti nella Capitale o la localizzazione in aree già edificate e compatibili con la realizzazione di un nuovo stadio e in caso affermativo, con quali risultanze, così come previsto dalla legge;
   sarebbe auspicabile che l'ANAC proceda alle opportune verifiche sui fatti descritti in premessa –:
   di quali elementi disponga il Governo in relazione a quanto esposto in premessa e quali iniziative di competenza si intendano adottare con riferimento alle criticità sopra esposte, anche in considerazione della nomina del Commissario di Governo per Roma Capitale;
   se le procedure seguite per l'intervento denominato «stadio della Roma-Tor di Valle» rispondano alle disposizioni di cui ai commi 304 e 305 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ovvero alla legge urbanistica del 1942, all'articolo 17 della legge n. 133 del 2014, detta «Sblocca Italia» al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 e più in generale alla normativa vigente;
   se non sia configurabile una mancanza di compatibilità del progetto con la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
   se, considerato il fatto che tale proposta andrebbe a ricadere in una zona golenale del fiume Tevere definita dalle stesse dichiarazioni del Governo, in sede di Commissione VIII in risposta ad altra interrogazione, ad alto rischio idrogeologico, siano quindi coerenti e compatibili con tali configurazioni dell'area in cui ricadrebbero le volumetrie compensative ad altissimo carico urbanistico previste dalla proposta, di fatto non connesse alla realizzazione dello stadio da un punto di vista della norma di cui in premessa e delle normative ambientali. (4-10959)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

attrezzatura sportiva