ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10955

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 514 del 03/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: REALACCI ERMETE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/11/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRAGA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 03/11/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 03/11/2015
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 03/11/2015
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10/11/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 22/12/2015
Stato iter:
22/12/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/12/2015
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 01/12/2015

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 22/12/2015

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/12/2015

CONCLUSO IL 22/12/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10955
presentato da
REALACCI Ermete
testo di
Martedì 3 novembre 2015, seduta n. 514

   REALACCI e BRAGA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale . — Per sapere – premesso che:
   l'accordo italo-svizzero, firmato a marzo 2015 e ratificato dal consiglio regionale della Lombardia con la legge regionale n. 29 del 2015, prevede l'impegno «ad instaurare e a sviluppare la collaborazione transfrontaliera nell'ambito della gestione e destino dei materiali inerti per l'edilizia dalla Lombardia verso il Ticino e del materiale di scavo non inquinato e dei rifiuti edili di origine minerale dal Ticino verso la Lombardia»;
   il suddetto accordo presenta alcune questioni di conformità con la legge nazionale;
   appare necessario valutare se:
    a) si rispetti il principio di reciproca utilità, oppure se l'accordo costituisca un danno univoco per la regione Lombardia e le province di Varese e Como, laddove all'esportazione di materiale vergine corrisponde l'importazione di quelli che già nell'accordo vengono definiti «rifiuti edili»;
    b) non sia ravvisabile nelle modalità dell'accordo una possibile contraddizione con il decreto ministeriale n. 161 del 2012, che ha sostituito l'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni che concerne l'importazione di materiali; secondo gli interroganti non si trova il corrispettivo principio di precauzione nel corpus normativo elvetico, in particolare nella definizione della tipologia di rifiuti secondo la direttiva UFAM 31-06;
    c) se il materiale proveniente da demolizioni che entra nel territorio italiano da un Paese extra Unione europea sia destinato ad avere un'etichetta di rifiuto ed un codice CER e possa pertanto essere conferito unicamente ad un recuperatore o ad un impianto di smaltimento, ovvero essere utilizzato per «ri-ambientalizzare» dei siti di cava, come invece previsto dall'accordo ratificato dalla legge regionale in questione;
    d) se non sussistano elementi di conflitto della legge regionale con principi e norme di rango costituzionale, legislativo nazionale o norme di diritto internazionale ed europeo, passibili anche di costituire un pericoloso precedente –:
   quali siano, per quanto di competenza, gli orientamenti del Governo in relazione alla criticità sovraesposte e se il Governo, alla luce di tali profili che appaiono sicuramente problematici dal punto di vista costituzionale, non intenda assumere iniziative per impugnare la norma regionale lombarda ex articolo 127 della Costituzione, anche a tutela dei territori, delle risorse naturali, e della salute dei cittadini del territorio lombardo.
(4-10955)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 22 dicembre 2015
nell'allegato B della seduta n. 542
4-10955
presentata da
REALACCI Ermete

  Risposta. — In riferimento all'interrogazioni in esame, relative alla legittimità dell'intesa di coordinamento transfrontaliero per la gestione dei materiali inerti fra la regione Lombardia e il Canton Ticino, ratificata con legge regionale n. 29 del 2015, si rappresenta segue.
  Si fa presente, in via preliminare, che con nota protocollo n. 28315 del 29 ottobre 2014, la direzione generale competente di questo Ministero aveva espresso un primo parere sul testo della suddetta intesa, rilevando come potenziale criticità il mancato richiamo nella stessa della normativa vigente in materia di utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161.
  Successivamente, la citata legge regionale di ratifica dell'intesa veniva posta all'attenzione della medesima direzione generale la quale, avendo verificato l'inserimento nella stessa dei riferimenti che fanno salva la vigente normativa di settore (Regolamento CE 1013/2006, articoli 194 e 196 del decreto legislativo n. 152 del 2006, decreto ministeriale n. 161 del 2012), faceva presente, con nota 14101 del 5 novembre 2015, che non vi erano osservazioni da comunicare.
  Ciò posto, si ritiene tuttora che non sussistano elementi di illegittimità costituzionale rilevabili nel testo della suddetta Intesa.
  In particolare, proprio perché l'intesa fa salvo il decreto ministeriale n. 161 del 2012, non si ravvisa alcuna contraddizione tra l'attività di importazione dal Canton Ticino dei materiali di scavo (terre e rocce) e il decreto stesso. Infatti, rimane in capo comunque all'autorità che autorizza le operazioni di riutilizzo del materiale di scavo importato verificare che lo stesso soddisfi i criteri in base ai quali le terre e rocce da scavo possono essere considerate sottoprodotti e non rifiuti ai sensi del suddetto decreto.
  Per quanto riguarda, invece, alle attività di recupero dei rifiuti edili, le stesse restano in ogni caso soggette alle procedure autorizzatorie in forma ordinaria (articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006) o in forma semplificata (articolo 214 e successive modificazioni e integrazioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 e decreto ministeriale 5 febbraio 1998) alle quali l'intesa in questione non può certo derogare.
  In particolare, il recupero di rifiuti edili finalizzato al ripristino delle cave dismesse è soggetto, oltre che alle summenzionata normativa, anche alla disciplina dettata dal decreto legislativo n. 117 del 2008 recante attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.
  Relativamente a tale ultimo decreto, si segnala l'articolo 10, comma 3, secondo cui «il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall‘attività estrattiva con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione di cui al presente decreto è sottoposto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo alle discariche di rifiuti», che in passato ha comportato difficoltà interpretative. In particolare, sembrava che le attività di riempimento dei vuoti di estrazione mediante rifiuti diversi da quelli estrattivi, rientrando nell'ambito di applicazione della disciplina sulle discariche, potesse essere considerata come mera attività di smaltimento. Tali difficoltà erano sorte nonostante la direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, nel quindicesimo considerando, chiarisse che, ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti, il recupero dei rifiuti inerti o non pericolosi idonei ad essere utilizzati in lavori di accrescimento/ricostruzione e riempimento o a fini di costruzione non può costituire un'attività riguardante le discariche.
  Al riguardo si precisa che, la stessa direttiva, inoltre, all'articolo 3, paragrafo 2, esclude dal proprio ambito di applicazione «l'uso di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento/ricostruzione e riempimento o a fini di costruzione nelle discariche». Sull'argomento la predetta direzione generale competente del Ministero aveva sottoposto un quesito alla commissione europea la quale ha fornito la propria interpretazione in merito, chiarendo che è possibile considerare come operazione di recupero l'operazione di riempimento di vuoti dell'attività estrattiva con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione. Tale interpretazione risulta, inoltre, confermata dalla diffusione da parte della Commissione europea della proposta di revisione della direttiva quadro sui rifiuti che contiene l'introduzione della definizione di «backfilling» (riempimento) descrivendola come un'operazione di recupero nella quale i rifiuti sono utilizzati in aree escavate quali miniere in sotterranea o cave di ghiaia per il ripristino morfologico dei luoghi.
  Pertanto, alla luce di quanto sopra detto, i riempimenti dei vuoti di estrazione ai fini del ripristino ambientale effettuati utilizzando dei rifiuti in sostituzione di materie prime, laddove i primi abbiano le caratteristiche idonee a sostituire queste ultime senza che ciò sia causa di aumento degli impatti sulla salute e sull'ambiente, non costituiscono attività di smaltimento di rifiuti ma operazioni di recupero.
  Tali caratteristiche si ritiene debbano essere le smesse previste, a garanzia della tutela della salute e dell'ambiente, dai commi 1 e 2 del citato articolo 10 del decreto legislativo n. 117 del 2008 per le operazioni di ripiena dei vuoti e volumetrie effettuate con rifiuti estrattivi. La verifica dell'esistenza di tali condizioni spetta all'autorità competente nell'ambito del rilascio delle autorizzazioni del caso.
  Si fa presente, infine, che il richiamo nel testo dell'intesa al regolamento CE1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti garantisce che l'importazione di rifiuti edili all'interno del territorio della regione Lombardia avvenga nel rispetto delle procedure previste dal Regolamento stesso.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

principio di precauzione

rifiuti

risorse naturali