ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10954

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 514 del 03/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: DELL'ORCO MICHELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 03/11/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FERRARESI VITTORIO MOVIMENTO 5 STELLE 03/11/2015
SPADONI MARIA EDERA MOVIMENTO 5 STELLE 03/11/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 03/11/2015
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 03/11/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 16/02/2016
Stato iter:
13/12/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/12/2016
SENATOGENTILE ANTONIO AREA POPOLARE (NCD - CENTRISTI PER L'ITALIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 13/12/2016

CONCLUSO IL 13/12/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10954
presentato da
DELL'ORCO Michele
testo di
Martedì 3 novembre 2015, seduta n. 514

   DELL'ORCO, FERRARESI e SPADONI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   da fonti stampa risulta che venerdì 23 ottobre 2015 si sarebbe riunito il consiglio d'amministrazione di Coopsette, società cooperativa di Castelnuovo di Sotto (RE), per analizzare la crisi aziendale. In considerazione però dell'esito negativo delle ultime negoziazioni relative alla collocazione del ramo aziendale costruzioni, il consiglio d'amministrazione avrebbe preso atto dell'impossibilità di predisporre un piano industriale, economico finanziario che possegga quelle caratteristiche di credibilità e fattibilità idonee a supportare una proposta concordataria che si fondi sulla continuità dell'attività della società;
   nella suddetta riunione si è deciso pertanto di non presentare presso il tribunale una proposta di concordato e, al momento, risultano comunque scaduti i termini. La strada che si delinea per Coopsette è dunque quella della liquidazione coatta amministrativa, per cui sembrerebbe essere già stata inoltrata istanza al Ministero dello sviluppo economico, che dovrà nominare un commissario tra i tre nominativi proposti dalla Legacoop. Non risulta neppure escluso il fallimento su istanza avanzata da un fornitore della coop, che andrà in udienza tra pochi giorni;
   in entrambi i casi, l'operatività dell'azienda sembra, almeno al momento, non poter essere più assicurata e a questo punto si pone il problema dei nuovi equilibri e degli impegni assunti da Coopsette all'interno delle società di progetto Arc e Autocs concessionarie per la progettazione, la costruzione e la gestione rispettivamente dell'autostrada regionale Cispadana e della Bretella di Campogalliano-Sassuolo;
   inoltre, sebbene la società di progetto sia un'entità giuridicamente distinta da quelle dei soggetti promotori, tuttavia, l'uscita di Coopsette potrebbe configurarsi come un venir meno dei requisiti delle società di progetto stesse. Coopsette, che detiene quasi il 15 per cento della società Autocs e oltre il 19 per cento della società di progetto Arc, è infatti uno dei soci che hanno certamente concorso a formare i requisiti per la qualificazione ai bandi per le suddette tratte autostradali. Ciò risulta chiaro anche da un comunicato stampa, diffuso dalla capofila Autobrennero, subito dopo la costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese, per partecipare al bando della Bretella, in cui si sosteneva che le cooperative Coopsette e Pizzarotti rappresentassero i maggiori soci costruttori, come da collaudate precedenti esperienze quali le iniziative appunto per l'autostrada Cispadana e la superstrada Ferrara-Porto Garibaldi;
   in merito ai soci promotori che concorrono a formare i requisiti di qualificazione di una società di progetto, il legislatore ha inteso porre maggiori garanzie per gli equilibri del piano economico finanziario, per i lavori stessi e per tempistiche, gara, garanzie che, al momento, potrebbero non più sussistere come risulta chiaro in tema ad esempio di cessione di quote su cui l'articolo 156, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, prevede appunto che i soci promotori che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione siano tenuti a partecipare alla società fino al collaudo dell'opera –:
   se i Ministri interrogati non ritengano che l'eventuale fallimento o liquidazione di Coopsette possa configurarsi come causa di perdita dei requisiti di qualificazione previsti dal bando per Autocs;
   se il Governo sia a conoscenza degli intendimenti di Autocs in merito alla gestione dei fatti in premessa e se si intenda prevedere un subentro a Coopsette;
   se il Governo non intenda sospendere la concessione di Autocs per la bretella di Campogalliano-Sassuolo, almeno fino a quando non risulteranno chiari gli effetti della crisi di Coopsette, per evitare che, in futuro, si palesi la necessità di ulteriori apporti di contributi pubblici. (4-10954)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 13 dicembre 2016
nell'allegato B della seduta n. 713
4-10954
presentata da
DELL'ORCO Michele

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, concernente le vicende della Coopsette società cooperativa di Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia), si rappresenta quanto segue.
  Occorre premettere che la Coopsette, costituita in data 30 aprile 1960 e operante nel settore delle cooperative di produzione e lavoro, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale n. 541 del 2015 del 30 ottobre 2015 con la nomina di un commissario liquidatore.
  L'avvio di tale procedura trae origine dagli accertamenti effettuati dalla associazione lega nazionale cooperative e mutue, cui l'ente aderiva. Le risultanze ispettive hanno evidenziato lo stato di decozione dell'ente che non è in grado di far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte. Oltre alla difficoltà oggettiva a comporre accordi per la salvaguardia dei rami d'azienda, si registrano decreti ingiuntivi attivati da creditori ed azioni esecutive avviate da ex dipendenti/dirigenti esodati o licenziati.
  La cooperativa in parola ha, inoltre, ritirato la proposta di concordato preventivo
ex articolo 161, sesto comma, legge fallimentare formulata al tribunale con nota del 27 maggio 2015 per l'impossibilità di procedere al deposito del necessario piano concordatario.
  Pertanto, sulla base di tali elementi è stato adottato il provvedimento di apertura della procedura concorsuale.
  Inoltre, per quanto attiene i rapporti con le società di progetto autostrada regionale cispadana s.p.a. (ARC) e autostrada Campogalliano Sassuolo s.p.a. (AUTOCS), concessionarie per la progettazione, costruzione e gestione, rispettivamente, dell'autostrada regionale cispadana Reggiolo Ferrata sud e dell'accordo autostradale Campogalliano Sassuolo tra la A22 e la strada statale 467 «Pedemontana», in
project financing, si rileva che, come chiarito dall'Autorità nazionale anticorruzione (confronti determinazione n. 10 del 23 settembre 2015), con il termine project financing si indica il finanziamento di un progetto in grado di generare flussi di cassa sufficienti a remunerare l'investimento effettuato ed a garantire un utile. Caratteristica fondamentale di tali operazioni è la costituzione di una società di progetto, istituto finalizzato a garantire una situazione di isolamento reciproco tra i rischi e le responsabilità che fanno capo al progetto e quelle che fanno capo ai suoi sponsor.
  Nello specifico, ai sensi dell'articolo 156, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, la società di progetto subentra nel rapporto di concessione all'aggiudicatario e diviene la concessionaria a titolo originario. Il subentro della società di progetto nella posizione dell'aggiudicatario integra un'ipotesi di novazione soggettiva e prevede che un soggetto del tutto nuovo rispetto al rapporto concessorio originario succeda nella titolarità dei diritti e degli obblighi rispetto al previo aggiudicatario-concessionario.
  Il rapporto di concessione intercorre, pertanto, tra l'ente concedente e la società di progetto, cosicché eventuali procedure concorsuali che colpiscano i soci della stessa non possono avere effetti diretti ed immediati sulla concessione.
  In capo ai soli soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione è previsto dall'articolo 156, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni il permanere di una posizione di garanzia, peraltro limitata all'eventuale rimborso del contributo pubblico percepito, cui è correlato un obbligo di permanenza nella società di progetto sino alla data di emissione del certificato di collaudo.
  In particolare, sulla base delle informazioni fornite sul caso specifico dal Commissario liquidatore si precisa che, per quanto concerne la concessione relativa al raccordo autostradale Campogalliano Sassuolo, i soci autostrada del Brennero s.p.a. e impresa Pizzarotti & C. s.p.a., che detengono congiuntamente l'82,29 per cento della società di progetto Autocs, di cui fa parte anche Coopsette, soddisfano autonomamente i requisiti di capacità economico-finanziaria e capacità tecnica richiesti dal bando della gara originariamente indetta dall'Anas.
  La predetta società di progetto risulta, inoltre, correttamente capitalizzata, in conformità alle prescrizioni dettate dal medesimo bando di gara.
  In ragione di quanto sopra, si sottolinea:
   1. la liquidazione coatta amministrativa della società Coopsette determina la perdita dei requisiti di qualificazione previsti dal bando per Autocs, in quanto i soci della società di progetto diversi da Coopsette, ed in particolare Autostrada del Brennero s.p.a. e Impresa Pizzarotti & C. s.p.a., sono autonomamente in possesso dei predetti requisiti. La società di progetto è inoltre correttamente capitalizzata nel rispetto delle prescrizioni di gara;
   2. la valutazione circa l'opportunità di eventuali variazioni della compagine sociale di Autocs sono di esclusiva competenza della società di progetto e dei soci della medesima, alle condizioni e termini previsti dalle disposizioni normative vigenti e sotto la vigenza dell'ente concedente.

  Pertanto, non si ritiene ricorrano le condizioni per procedere alla sospensione della concessione, visto che il concessionario non versa in condizioni di inadempienza e, come illustrato, non si è verificata alcuna perdita dei requisiti di qualificazione.
  Infine, per completezza di informazione si rende noto che, a seguito della delibera del 18 febbraio 2016, con la quale ARC – autostrada regionale cispadana spa ha richiamato l'1 per cento del capitale sottoscritto, ma non versato, al fine di poter continuare ad operare per l'esecuzione della concessione, in virtù della quota di partecipazione di Coopsette, su richiesta del Commissario liquidatore, il Ministero dello sviluppo economico, vigilante, ha autorizzato il versamento del citato richiamo dell'1 per cento del capitale sociale, pari ad euro 135.000,00, quale quota di competenza. Ovviamente l'autorizzazione è stata rilasciata nell'ottica della migliore valorizzazione della partecipazione posseduta in ARC derivante dalla continuazione di tale attività.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economicoAntonio Gentile.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica industriale

costruzione stradale

fallimento