ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10936

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 514 del 03/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: POLVERINI RENATA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 03/11/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 03/11/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10936
presentato da
POLVERINI Renata
testo di
Martedì 3 novembre 2015, seduta n. 514

   POLVERINI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 24 bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, nel testo convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, stabilisce che le aziende dei call center con almeno venti dipendenti possano decidere di delocalizzare l'attività di call center fuori da territorio nazionale; in tal caso devono darne comunicazione, almeno centoventi giorni prima del trasferimento, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, indicando i lavoratori coinvolti. Inoltre, devono darne comunicazione all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, indicando quali misure vengono adottate per il rispetto della legislazione nazionale, in particolare del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del registro delle opposizioni. Analoga informativa deve essere fornita dalle aziende che già oggi operano in Paesi esteri; la medesima norma stabilisce, altresì, che, in attesa di procedere alla ridefinizione del sistema degli incentivi all'occupazione nel settore dei call center, i benefici previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, non possono essere erogati ad aziende che delocalizzano attività in Paesi esteri; infine, l'articolo 24 bis al comma 4, prevede che quando un cittadino effettua una chiamata ad un call center deve essere informato preliminarmente sul Paese estero in cui l'operatore con cui parla è fisicamente collocato e deve, al fine di poter essere garantito rispetto alla protezione dei suoi dati personali, poter scegliere che il servizio richiesto sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale. Analoga comunicazione circa la collocazione dell'operatore è prevista nel caso in cui sia un cittadino ad essere destinatario di una chiamata da un call center; il mancato rispetto delle disposizioni sopra citate comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ogni giornata di violazione;
   risulta all'interrogante, tuttavia, che molte aziende del settore non rispettino la normativa sopra segnalata, con grave pregiudizio per la tutela di alcuni diritti fondamentali; in primo luogo, infatti, vi è un grave pregiudizio per quanto riguarda la tutela del diritto alla privacy dei cittadini che entrano in contatto con i call center collocati fuori dal territorio nazionale e che non vengono avvisati del fatto che stanno parlando con un operatore non collocato sul territorio nazionale. In fase di instradamento della chiamata al sistema automatico di risposta (IVR), la fonia dovrebbe permettere all'utente di scegliere preliminarmente, come opzione, con quale operatore parlare, se nazionale o straniero, ma ad oggi ciò risulta puntualmente disatteso; inoltre, vi è un gravissimo pregiudizio per i livelli occupazionali italiani, che stanno determinando il collasso di un intero settore, come quello delle telecomunicazioni, che consta di 80.000 famiglie che sul lavoro nei call center ci hanno costruito un progetto di vita –:
   se risulti vi sia una corretta applicazione della normativa sopra citata;
   se i Ministri interrogati non ritengano di dover assumere iniziative, anche normative, per l'istituzione di un sistema di vigilanza e controllo sull'attuazione della normativa citata, al fine di renderne più efficace l'applicazione;
   quali azioni intendano intraprendere i Ministri interrogati al fine di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali.
(4-10936)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

aiuto all'occupazione

conservazione del posto di lavoro

industria delle telecomunicazioni