ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10851

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 508 del 22/10/2015
Firmatari
Primo firmatario: PARENTELA PAOLO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 22/10/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE 22/10/2015
DIENI FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 22/10/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22/10/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 03/11/2015
Stato iter:
06/12/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/12/2016
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 10/03/2016

RISPOSTA PUBBLICATA IL 06/12/2016

CONCLUSO IL 06/12/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10851
presentato da
PARENTELA Paolo
testo di
Giovedì 22 ottobre 2015, seduta n. 508

   PARENTELA, NESCI e DIENI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che recepisce la direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, la direttiva 91/686/CEE sui rifiuti pericolosi e la direttiva 194/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, prevede l'attuazione di norme specifiche anche in materia di bonifiche e stabilisce, in particolare, che i piani di bonifica debbano essere considerati come parte integrante dei piani di gestione dei rifiuti;
   l'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997, al comma 5, precisa che i piani per la bonifica delle aree inquinate costituiscono parte integrante del Piano regionale e devono prevedere:
    l'ordine di priorità degli interventi;
    l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
    le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;
    la stima degli oneri finanziari;
    le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;
   l'articolo 18, comma, 1), del decreto legislativo n. 22 del 1997 definisce le competenze dello Stato in ordine di bonifiche e prevede:
    «le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione del decreto»;
    «la determinazione dei criteri generali per la elaborazione dei piani regionali ed il coordinamento dei piani stessi»;
    «la determinazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonché la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione dell'area interessata, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale»;
   l'indagine conoscitiva dei siti potenzialmente contaminati del territorio calabrese è stata effettuata nel giugno del 1999, per come esplicitato al paragrafo 10.7 del «Piano delle Bonifiche» recepito integralmente nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della regione Calabria n. 1771 del 26 febbraio 2002, e successivamente aggiornato con ordinanza n. 6294 del 30 ottobre 2007;
   tra i 696 siti, al momento della redazione del Piano regionale, risultano: 58 discariche attive, 17 interessate da ampliamenti, adeguamenti o costruzione, 636 siti con necessità di messa in sicurezza e/o bonifica, di cui 300 rappresentati dalle discariche dismesse. Nella provincia di Catanzaro sono state censite 118 discariche (5 attive, e 113 dismesse), nella provincia di Cosenza 268 (26 attive, 242 dismesse), nella provincia di Crotone 36 (11 attive 25 dismesse), nella provincia di Reggio Calabria 190 (11 attive, 179 dismesse) e, nella provincia di Vibo Valentia, le discariche censite ammontano a 84 (4 rattive, 80 dismesse);
   una classificazione dei 696 siti censiti per tipologia di rifiuti smaltiti porta ad evidenziare che:
    240 sono rappresentati da discariche utilizzate solo per rsu (tra i quali non sì esclude la presenza di rifiuti urbani pericolosi);
    4 da discariche di rifiuti speciali pericolosi;
    5 sono costituite da rifiuti ingombranti;
    4 da inerti e materiali da demolizione.
  Il resto è rappresentato da siti utilizzati per smaltire rifiuti di vario genere;
   dall'indagine, traspare la fotografia di un territorio fortemente deturpato dall'elevato numero di discariche attivate nella regione. Una miriade di piccole e grandi discariche che formano una commistione di inquinamento del suolo e delle acque oltre che, naturalmente, concorrere negativamente al degrado del paesaggio;
   il Corpo forestale dello Stato nel 2002 ha pubblicato il «Primo Rapporto sul 3o censimento delle discariche abusive» che individua su tutto il territorio nazionale un considerevole numero di siti oggetto di abbandono incontrollato di rifiuti. Sulla base del predetto censimento, la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione 2003/2077 a carico dello Stato italiano;
   la Corte di giustizia europea, facendo proprie le argomentazioni presentate dalla Commissione europea, ha condannato l'Italia per violazione strutturale e generalizzata della normativa sui rifiuti con la sentenza del 27 aprile 2007, Causa C-135/05. La Commissione europea, conseguentemente, ha sollecitato l'adempimento della sentenza mediante l'identificazione di tutti i siti di smaltimento illegale e l'adozione di piani di azione per il loro ripristino;
   alla data del 9 gennaio 2012, su 40 dei 447 siti censiti dal Corpo forestale dello Stato e relativi alla regione Calabria, non era stata avviata alcuna azione per il superamento della criticità ambientale. Dei 40 siti, 9 necessitano di interventi di bonifica mentre sui restanti 31 è necessario avviare un Piano di caratterizzazione e, se necessario, l'intervento di bonifica;
   la regione Calabria, a seguito della verifica effettuata dall'Unità di verifica degli investimenti pubblici, è stata finanziata con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (Delibera CIPE 60 del 30 aprile 2012), avente ad oggetto «assegnazione di risorse e interventi di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno, nei settori ambientali della depurazione delle acque e della bonifica di discariche», per un costo complessivo di euro 42.918.620,34 afferente alle bonifiche;
   nella succitata delibera si legge che «gli interventi che saranno completati entro il 2015 e che non ricadono nelle fattispecie previste dagli articoli 86 e 87 del regolamento (CE) n. 1083/2006, potranno essere rendicontati a valere sulla dotazione finanziaria 2007-2013 dei Fondi strutturali, se ammissibili, anche in applicazione della delibera di questo Comitato n. 166/2007, quinto capoverso della parte dispositiva, cui si fa rinvio» e che «il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica provvede ad attivare il trasferimento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, secondo quanto disposto dal punto 7 della richiamata delibera n. 166/2007»;
   il dipartimento  ambiente e territorio della regione Calabria ha approvato con la delibera della Giunta regionale n. 253 del 22 maggio 2012 un «Piano Stralcio del Piano operativo generale» degli interventi per la bonifica sui 18 siti definiti ad alto rischio, redatto con gli indirizzi di cui al documento «Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo» (articolo 71 del Regolamento (CE) 1083/2006), nel quale era prevista la necessaria copertura finanziaria, ammontante a 45.128.750,00 euro, sulla linea di intervento 3.4.1.1 del Programma operativo regionale per la Calabria FESR 2007/2013. A gennaio 2013 è stato sottoscritto l'Accordo di programma quadro;
   l'assessore regionale all'ambiente, secondo quanto riportato in un articolo apparso il 21 marzo 2012 su «il Quotidiano della Calabria» ha affermato: «ai comuni si è inoltre voluto garantire il supporto tecnico specialistico per le procedure di gara che dovranno essere espletate, per utilizzare i 45 milioni di euro disponibili ed evitare che si ripeta quanto accaduto nel 2006, con la perdita di 50 milioni di euro per le attività di bonifica». Sempre nell'articolo, di seguito, si legge: «i sindaci presenti all'incontro di ieri hanno apprezzato l'avvio di quella che è stata definita “una nuova stagione di confronto, concertazione e cooperazione interistituzionale”, chiedendo all'Assessorato ed al dipartimento Ambiente “la costituzione di una cabina di regia regionale che segua tutte le fasi di gara e realizzazione degli interventi di bonifica”»;
   nel 2013, la Commissione europea ha ritenuto che l'Italia non avesse ancora adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza del 2007, venendo meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell'Unione. La Corte di giustizia dell'Unione europea, di conseguenza, il 2 dicembre 2014, ha condannato l'Italia a pagare una somma forfettaria di 40 milioni di euro e una penalità semestrale determinata in 42 milioni e 800 mila euro fino alla completa esecuzione della sentenza che riguarda 200 discariche. Datale importo saranno detratti 400.000 euro per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma e 200.000 euro per ogni altra discarica messa a norma. Per ogni semestre successivo, la penalità sarà calcolata a partire dall'importo stabilito per il semestre precedente detraendo i predetti importi in ragione delle discariche messe a norma nel corso del semestre;
   con la legge di stabilità 2014, legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, un Fondo «per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti Autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007», con una dotazione finanziaria di circa 60 milioni di euro suddivisi negli esercizi finanziari 2014 e 2015 che, tuttavia, esclude dal riparto di tali risorse la regione Calabria, avendo già usufruito in precedenza di risorse economiche per le medesime finalità;
   il dipartimento n. 11 «ambiente e territorio» della regione Calabria, con decreto del 13 maggio 2015, prot. n. 275 ha concesso un differimento dei termini di attuazione di 9 interventi «non cantierabili» agli enti beneficiari del finanziamento fino alla data del 31 maggio 2016. I sopracitati interventi sono finalizzati al superamento delle procedure di contenzioso e pre-contenzioso comunitario;
   la Commissione europea, in data 18 agosto 2015, rispondendo ad un'interrogazione presentata dagli europarlamentari del Movimento 5 Stelle, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini e Marco Affronte ha fornito ai deputati citati l'elenco delle discariche abusive oggetto della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in data 2 dicembre 2014 (causa C-196/13) – Situazione allo scadere del primo semestre successivo alla sentenza (2 dicembre 2014-2 giugno 2015);
   dall'elenco si evince che esistono ancora 185 discariche non conformi alle direttive europee ossia inottemperanti a quanto stabilito dalla più volte richiamata sentenza della CGUE, motivo per cui è stata inflitta all'Italia la multa semestrale di 39.800.000 euro;
   l'interrogante con lettera datata 6 ottobre 2015 ed inviata alla casella di posta certificata del Presidente della regione Calabria e del dipartimento «ambiente e territorio» ha richiesto la rendicontazione delle spese sostenute per gli interventi di bonifica per i quali sono stati utilizzati i fondi strutturali, come previsto dalla delibera CIPE e un report sui progressi compiuti nelle operazioni di bonifica dei siti calabresi non conformi a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in merito alla causa C-135/05 del 2007. Nel secondo caso l'interrogante ha ricevuto risposta mentre, in merito alla prima questione sollevata, il dipartimento «ambiente e territorio» in data 12 ottobre 2015 ha risposto che: «è opportuno puntualizzare che le attività afferenti la bonifica di un sito contaminato, per come disposto dalla normativa nazionale, rientrano in un procedimento articolato, che passa anche per lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, il cui iter istruttorio, con riferimento agli interventi implementati nella su indicata Delibera CIPE 60/2012, difficilmente avrebbe potuto concludersi entro la data di chiusura del Programma operativo regionale FESR 2007-2013, tanto più che i medesimi interventi contemplano anche le attività di riqualificazione ambientale»;
   alla luce della normativa ambientale e delle relative interpretazioni giurisprudenziali, gli obblighi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati, ivi incluse le discariche abusive da dismettere, gravano in capo al comune territorialmente competente, ed in caso di inerzia di quest'ultimo, in capo alla regione, che è dunque il responsabile di ultima istanza per la realizzazione dell'opera di bonifica o messa in sicurezza;
   entro il 15 di ogni mese le regioni trasmettono un «report mensile», sui progressi compiuti nelle operazioni di bonifica. Il Governo, ove si renderà necessario, eserciterà nei confronti degli enti inadempienti i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente, al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile, al completo adempimento degli obblighi –:
   quali siano i progressi compiuti nelle operazioni di bonifica dei siti calabresi non conformi a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in merito alla causa C-135/05 del 2007, aggiornati al giorno 15 del mese di ottobre 2015 e, se i progressi compiuti nelle operazioni di bonifica avvengano in modo tale da garantire l'auspicato superamento delle procedure di contenzioso e pre-contenzioso comunitario;
   se, nel caso fossero riscontrati inadempimenti da parte degli enti preposti, il Governo non intenda prendere in considerazione la possibilità di esercitare i poteri sostitutivi e al contempo di assumere le iniziative di competenza, ove ne sussistano i presupposti, per esercitare il diritto di rivalsa nei confronti degli enti inadempienti. (4-10851)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 6 dicembre 2016
nell'allegato B della seduta n. 711
4-10851
presentata da
PARENTELA Paolo

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, sulla base degli elementi acquisiti si rappresenta quanto segue.
  A motivo della mancata esecuzione della prima sentenza di condanna del 26 aprile 2007 per violazione della direttiva rifiuti 75/442/CE (modificata dalla direttiva 91/156/CEE), della direttiva 91/689 CEE, e della direttiva 1999/31 /CE, in riferimento a 200 discariche presenti sul territorio di 18 Regioni italiane, il 2 dicembre 2014 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha condannato l'Italia al pagamento di una sanzione forfettaria di 40 milioni di euro e di una penalità semestrale di 42,8 milioni di euro da pagarsi fino all'esecuzione completa della sentenza.
  La sentenza ha una determinazione degressiva della sanzione pecuniaria: si prevede, infatti, la riduzione di 400.000 euro per la messa a norma di ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi e di 200.000 euro per la messa a norma di ciascuna discarica contenente rifiuti non pericolosi. Inoltre, la Commissione europea ha chiarito che, per dare esecuzione alla sentenza, non basta garantire che nei siti oggetto della condanna non siano più depositati rifiuti o che i rifiuti già depositati siano gestiti in conformità alla normativa UE in materia, ma occorre altresì verificare che i rifiuti non abbiano inquinato il sito e, in caso di inquinamento, eseguire le attività di messa in sicurezza o bonifica del sito ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  La Commissione europea, con due note del 14 dicembre 2014 e del 18 dicembre 2014, ha richiesto la trasmissione, entro il 2 giugno 2015, di specifiche informazioni sulle misure adottate in ottemperanza alla sentenza al fine di determinare l'entità della sanzione semestrale e decurtare dalla citata penalità semestrale la quota relativa agli interventi completati durante il primo semestre successivo alla sentenza.
  A seguito della disamina della documentazione ricevuta dalle regioni e trasmessa a giugno 2015 dalle autorità italiane, la Commissione europea ha riconosciuto la messa a norma di 14 discariche ed 1 errore di censimento, escludendoli dal pagamento della penalità semestrale, e ha contestualmente notificato l'ingiunzione di pagamento della penalità semestrale per le discariche restanti, per un ammontare di euro 39.800.000,00.
  Alla data del 13 luglio 2015, rimanevano, pertanto, in procedura di infrazione ancora 185 discariche.
  A seguito della disamina della documentazione trasmessa dalle autorità italiane a dicembre 2015, in data 8 febbraio 2016 la Commissione europea ha riconosciuto la messa a norma di 29 discariche, nonché 1 errore di censimento, escludendo i relativi siti dal computo della penalità semestrale, e ha contestualmente notificato l'ingiunzione di pagamento della seconda penalità semestrale per le discariche restanti, per un ammontare di euro 33.400.000,00.
  Per le 155 discariche ancora oggetto della procedura d'infrazione a seguito delle predette valutazioni della Commissione europea, si segnala che gli enti territoriali competenti per 151 discariche sono stati destinatari di diffida ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e che per altri 4 casi di discariche che ricadono all'interno di Siti d'interesse nazionale di bonifica, sono in corso approfondimenti istruttori.
  Occorre segnalare che in molti casi i termini imposti con le diffide sono scaduti e le Amministrazioni interessate non hanno avviato o completato le attività prescritte. In tali casi, è senz'altro ipotizzabile l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dello Stato. Il Ministero dell'Ambiente ha pertanto comunicato le informazioni necessarie alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della valutazione dell'opportunità di procedere all'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti delle amministrazioni inadempienti e al loro conseguente commissariamento. Sul punto merita di essere richiamata la nuova disciplina introdotta con l'articolo 1, comma 814 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), che si applica pienamente anche ai casi in esame.
  In effetti, proprio in considerazione della grande importanza e della notevole complessità degli adempimenti qui in discussione, il Governo si è fatto promotore dell'approvazione, in sede di legge di stabilità, di una normativa volta a rendere più celere ed efficace l'intervento sostitutivo dello Stato a garanzia di importanti diritti fondamentali degli individui nonché del corretto adempimento agli obblighi europei. Per giungere alla definitiva bonifica di questi siti è infatti necessario procedere ad una serie di attività, strettamente collegate le une alle altre: questo rende particolarmente difficile l'esercizio di un efficace potere sostitutivo da parte del Governo. La norma prevista in legge di stabilità consente al Governo – nel caso in cui ciò si renda necessario per far fronte a sentenze di condanna o a procedure di infrazione dell'Unione europea – di diffidare gli enti inadempienti alla realizzazione di uno specifico cronoprogramma, con la possibilità, nel caso di inadempimento anche ad uno solo degli atti indicati nel cronoprogramma, di una integrale sostituzione fino al pieno raggiungimento del risultato. Come è evidente, si tratta di uno strumento di grande accelerazione dei procedimenti e di cui è intenzione del Governo servirsi con decisione.
  Con una nota inviata alle autorità italiane, la Commissione europea ha risposto positivamente a gran parte delle informazioni trasmesse dal nostro Paese il 2 giugno 2016 e annunciato di aver stralciato altre 22 discariche abusive dalla lista di quelle che oggi obbligano l'Italia al pagamento di una sanzione pecuniaria comminata con la sentenza della Corte di giustizia europea del 2 dicembre 2014. L'effetto immediato è l'abbassamento della sanzione semestrale dovuta a 27 milioni e 800.000 euro, dagli oltre 42 milioni stabiliti inizialmente con la sentenza di condanna della Corte di giustizia europea. Le discariche abusive in infrazione passano da 200 a 133.
  Questi risultati sono stati resi possibili attraverso un'intensa attività di monitoraggio e la costante interlocuzione tra i diversi livelli istituzionali. Sono state convocate e regolarmente verbalizzate apposite riunioni con le regioni interessate dalla procedura d'infrazione, esaminando caso per caso le discariche oggetto di condanna, supportando gli organi regionali nell'individuazione dei percorsi utili alla risoluzione dei casi.
  Inoltre, sulle discariche abusive, il Ministero dell'ambiente ha adottato un piano straordinario di bonifica su 45 discariche (ora scese a 40), in attuazione della legge di stabilità 2014: con le risorse disponibili sono stati immediatamente finanziati interventi per oltre 68 milioni, di cui più di 59 con fondi ministeriali e i restanti con risorse regionali. La messa in sicurezza di 29 discariche in Abruzzo, Puglia, Sicilia e Veneto è disciplinata da accordi di programma quadro sottoscritti con le regioni.
  Il decreto ministeriale di approvazione del piano e gli accordi di programma prevedono che l'erogazione delle risorse assegnate avvenga dopo la presentazione dei quadri economici definitivi degli interventi e poi con le successive attestazioni dello stato di avanzamento dei lavori.
  Ad oggi, nonostante i numerosi solleciti da parte del Ministero, non è pervenuta dalle regioni alcuna istanza di erogazione dei fondi e dunque le risorse non sono state trasferite. Le restanti 16 discariche (adesso ridotte a 14), sono inserite nella «fase programmatica» del Piano straordinario. Gli interventi potranno, di conseguenza, essere attivati non appena reperite le risorse necessarie.
  Si evidenzia che la legge di stabilità 2016 dispone l'assegnazione di ulteriori 30 milioni di euro da destinare al rifinanziamento del piano, 10 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
  A causa dei ritardi nell'attuazione degli interventi oggetto di contenzioso comunitario, la cabina di regia istituita nel 2015 presso la Presidenza del Consiglio ha concordato di attivare i poteri sostitutivi nei confronti delle regioni e degli enti locali inadempienti, procedimento avviato con i provvedimenti di diffida, dei quali risultano decorsi inutilmente i termini, e sta definendo quindi la nomina di un commissario straordinario cui assegnare tutte le risorse finanziarie statali destinate agli interventi.
  Quanto riferito testimonia che le problematiche rappresentate dall'interrogante sono tenute in debita considerazione da parte di questo Ministero, il quale ha provveduto, e provvederà per il futuro, alle attività e valutazioni di competenza in materia con il massimo grado di attenzione, e a svolgere un'attività di monitoraggio e sollecito, tenendosi informato anche attraverso gli altri enti istituzionali competenti.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

deposito dei rifiuti

protezione dell'ambiente

sentenza della Corte CE