ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10756

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 503 del 15/10/2015
Firmatari
Primo firmatario: MANNINO CLAUDIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 15/10/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 15/10/2015
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 15/10/2015
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 15/10/2015
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 15/10/2015
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 15/10/2015
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 15/10/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 15/10/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 21/01/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10756
presentato da
MANNINO Claudia
testo di
Giovedì 15 ottobre 2015, seduta n. 503

   MANNINO, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MICILLO, TERZONI e ZOLEZZI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 32, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, attribuisce le attività di monitoraggio e di raccolta delle informazioni relative al fenomeno dell'abusivismo edilizio, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in capo all'Osservatorio nazionale dell'abusivismo edilizio;
   ai sensi del citato articolo 32, il Ministero collabora con le regioni al fine di costituire un sistema informativo nazionale necessario anche per la redazione della relazione al Parlamento di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298;
   l'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, prevede la presentazione al Parlamento, entro il 15 marzo di ogni anno, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di una relazione sullo stato di attuazione, nell'anno precedente, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riguardo alla attuazione ed alla efficacia delle norme di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio;
   pertanto, dal combinato disposto delle due norme, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrebbe controllare i fenomeni di abusivismo edilizio, informando il Parlamento sulle attività svolte;
   infatti, la direzione generale per le politiche abitative, abusivismo edilizio, osservatorio e contenzioso ha una serie di competenze sulla raccolta e valutazione dei dati sull'abusivismo edilizio, che in particolare consistono in:
    a) supporto a enti locali e regioni nella individuazione e repressione dell'abusivismo edilizio;
    b) monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo edilizio anche su dati forniti dai comuni;
    c) promozione di accordi quadro contro l'abusivismo su beni demaniali;
    d) repressione delle violazioni urbanistiche;
    e) coordinamento dell'attività delle commissioni per l'uso della forza pubblica;
    f) raccolta delle segnalazioni pubbliche e private su manufatti abusivi;
    g) gestione del contenzioso;
    h) osservatorio dell'abusivismo edilizia. Acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sull'abusivismo edilizio;
   l'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico in materia di edilizia) recita:
    «4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
    4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.
    4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione» –:
   se in ottemperanza a quanto stabilito nel citato articolo del testo unico in materia di edilizia, si stato effettuato un monitoraggio sull'efficacia della normativa di cui in premessa e sul grado di applicazione di tali disposizioni su tutto il territorio nazionale. (4-10756)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

abusivismo edilizio

sanzione penale

relazione