Legislatura: 17Seduta di annuncio: 503 del 15/10/2015
Primo firmatario: D'INCA' FEDERICO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 15/10/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BRUGNEROTTO MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 15/10/2015 PETRAROLI COSIMO MOVIMENTO 5 STELLE 15/10/2015
Ministero destinatario:
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega Delegato a rispondere Data delega PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15/10/2015 Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 03/11/2015
SOLLECITO IL 22/02/2016
D'INCÀ, BRUGNEROTTO e PETRAROLI. —
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze
. — Per sapere – premesso che:
con le sentenze n. 2454/15, 2458/15 e 2459/15 il Tar del Lazio ha ritenuto illegittima l'attuale formulazione e, quindi, l'attuale modulistica relativa al nuovo ISEE, nei termini in cui è stata elaborata in ottemperanza all'articolo 4 del decreto n. 159 del 2013 della Presidenza del Consiglio dei ministri;
le sentenze sono state emesse in seguito al ricorso delle associazioni dei disabili, che avevano contestato la decisione di inserire la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento destinata ai disabili e ai portatori di un handicap grave, tra i redditi che andavano a costituire il reddito complessivo del contribuente ai fini del nuovo ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente), in vigore dal 1o gennaio 2015;
in base a queste sentenze le pensioni d'invalidità e le indennità di accompagnamento non potranno essere considerate tra i redditi che devono essere tenuti in considerazione ai fini del calcolo della situazione economica di un nucleo familiare;
a parere dell'interrogante tali sussidi di natura previdenziale, infatti, devono essere considerati solo come somme da ritenere indispensabili per il sostentamento di anziani, invalidi e disabili e non ricomprese tra i redditi considerati tali ai fini della determinazione della situazione economica. Pertanto tali somme non possono essere considerate una fonte di ricchezza perché si rivelano un aiuto e un sussidio di carattere sociale;
tuttavia il Governo ha ritenuto opportuno appellarsi al Consiglio di Stato avverso le sopra dette decisioni del TAR e occorrerà attendere sino al 3 dicembre 2015 per stabilire se le provvidenze economiche erogate dallo Stato a sostegno dell'invalidità debbano essere incluse o meno nel computo dell'Isee –:
se il Governo non intenda, nell'immediato, rivedere le posizioni assunte avanti il Consiglio di Stato e conseguentemente aderire all'interpretazione fornita dal TAR così prevedendo l'esclusione della pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento destinata ai disabili e ai portatori di un handicap grave, tra i redditi calcolati ai fini del nuovo ISEE. (4-10752)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):disabile
situazione economica
pensionato