Legislatura: 17Seduta di annuncio: 503 del 15/10/2015
Primo firmatario: LATTUCA ENZO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 15/10/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BRATTI ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 15/10/2015
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 15/10/2015
LATTUCA e BRATTI. —
Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
. — Per sapere – premesso che:
il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, riguarda il «Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192»;
in base all'articolo 4 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013, gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti invernali sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013;
l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata in zone e precisamente:
a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1o dicembre al 15 marzo;
b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1o dicembre al 31 marzo;
c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1o novembre al 15 aprile;
e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
f) Zona F: nessuna limitazione;
al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;
la declinazione di tale deroga non sempre è di facile interpretazione in particolare per quanto concerne la responsabilità di autorizzare il suddetto principio derogatorio;
il presente atto di sindacato ispettivo nasce, appunto, dalla esigenza di una maggiore chiarezza sollevata da più parti anche per la ormai predominante prevalenza di impianti autonomi –:
se le citate condizioni climatiche che giustificano l'attivazione degli impianti termici al di fuori dei periodi stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013 debbano comunque essere accertate esclusivamente con ordinanza del sindaco e quali eventuali iniziative di competenza intendano assumere al riguardo. (4-10751)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):riscaldamento
climatizzazione
sindacato giurisdizionale