ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10725

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 501 del 13/10/2015
Firmatari
Primo firmatario: PILI MAURO
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 13/10/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 13/10/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10725
presentato da
PILI Mauro
testo di
Martedì 13 ottobre 2015, seduta n. 501

   PILI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 14 dello statuto speciale per la Sardegna legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1948, n. 58, dispone: 1) la regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo; 2) i beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato, finché duri tale condizione. I beni immobili situati nella regione, che non sono di proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della regione;
   la Corte costituzionale con sentenza n. 383 del 1991, in merito al ricorso proposto da altra regione a statuto speciale, la regione Valle d'Aosta, aveva sostenuto l'automatico passaggio dei beni alla stessa regione anche in virtù del seguente esplicito riferimento alla regione Sardegna: «Del resto l'articolo 14 dello statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) mentre stabilisce, al primo comma, che la regione, nell'ambito del suo territorio, succede allo Stato nei beni demaniali e, al secondo comma, che restano allo Stato i beni e diritti connessi a servizi di competenza statale, da rilievo alla sopravvenienza, in quanto prevede che la detta causa di esclusione possa cessare, con l'effetto in tal caso che la successione si realizza, in un momento posteriore all'entrata in vigore dello statuto»;
   la Corte costituzionale nella stessa sentenza, per il bene militare le cui funzioni di difesa erano venute meno proprio per l'intenzione dello Stato di vendere il compendio, disponeva: «Va dunque dichiarato che non spetta allo Stato porre in vendita a privati, con l'impugnato avviso d'asta, l'immobile in questione, appartenendo questo al demanio della regione Valle d'Aosta»;
   le disposizioni contenute nei primi due commi dell'articolo 14 dello statuto della regione Sardegna di rango costituzionale dispongono che la regione succeda, nell'ambito del suo territorio, nei beni e nei diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare, regola generale esplicitata nel primo comma;
   il secondo comma del citato articolo 14 introduce un'eccezione: la successione non avviene e i beni restano di proprietà dello Stato quando sono utilizzati (connessi) per servizi di pertinenza statale;
   l'eccezione, però, ha un limite ben preciso: l'utilizzazione deve essere attuale, di guisa che se tale utilizzo viene a cessare cade il presupposto della medesima eccezione ed i beni non più utilizzati ricadono nella regola generale e seguono la sorte degli altri beni statali e, cioè, la loro proprietà è trasferita «ope legis» alla regione; la chiara e univoca statuizione dell'articolo 14, secondo cui «i diritti patrimoniali connessi a servizi di competenza statale restano allo Stato “finché” duri tale condizione» non può dare luogo a dubbi interpretativi;
   la congiunzione temporale «finché» attribuisce, infatti, un sicuro valore dinamico allo norma. Nel senso che transitano nel patrimonio regionale non solo i beni che, alla data di entrata in vigore dello statuto speciale, non erano più connessi a servizi statali, ma anche quelli la cui connessione sia venuta meno successivamente; l'applicazione di tale disposto si rileva nella nota n. 2/20680/10-1-20-20/89 dell'aprile 1989, quando l'allora Ministro della difesa, Zanone, comunicava al presidente della regione di aver impartito disposizioni agli organi tecnici della difesa, per l'avvio della procedura prevista per la cessione all'amministrazione finanziaria dei beni demaniali non più necessari alle Forze armate;
   il significato proprio dato dal legislatore alla norma porta sicuramente a dare rilievo alla sopravvenienza e, cioè, al sopravvenuto venir meno della connessione del bene con il servizio statale;
   tale sopravvenienza rappresenta il limite all'eccezione di cui al secondo comma dell'articolo 14 e fa, quindi, rivivere la regola generale della successione della regione Sardegna nella proprietà dei beni dello Stato;
   la cessazione della connessione dei beni immobili ai fini statali, come dispone la richiamata sentenza della Corte costituzionale, si è verificata proprio nel momento in cui l'amministrazione dello Stato ha posto in vendita il bene o ha attivato forme di concessione e comodato a soggetti privati o pubblici del bene stesso;
   con riferimento alla regione Sardegna non esiste nessuna disposizione normativa che possa configurarsi come ostativa al trasferimento dei beni statali alla regione stessa, quando la «dismissione» avvenga in data successiva all'entrata in vigore dello statuto sardo;
   il Consiglio di Stato in sede consultiva, con il parere della terza sezione del 12 febbraio 1985, n. 158, ha espresso formale parere su richiesta del Ministero della difesa proprio sull'applicazione dello statuto sardo;
   l'organo consultivo in quel parere, – in estrema sintesi – si è pronunziato nel senso che l'articolo 14, secondo comma, dello statuto sardo stabilisce che i beni immobili connessi a servizi di competenza statale restano allo Stato soltanto finché duri tale condizione, riconoscendo, così, allo Stato la funzione di uso e non anche di disposizione degli immobili stessi;
   ad ormai tre anni dal trasferimento della struttura carceraria ospitata in piazza Mannu di Oristano, nota anche come Reggia Giudicale lo straordinario stabile storico e ricco di significati continua ad essere inutilizzato;
   sulla stessa struttura il Ministero dell'economia e delle finanze, a quanto consta all'interrogante, starebbe predisponendo un piano, di dubbia legittimità, per trasferire all'interno del palazzo giudicale uffici statali al servizio del Ministero medesimo;
   tale ipotesi proprio per quanto richiamato è secondo l'interrogante decisamente dubbia sul piano della legittimità e costituisce un grave atto contro l'intera comunità Oristanese che su quello stabile storico ha pensato di costruire un progetto di rinascita culturale di quell'area e dell'intera città;
   in quello stabile è molto probabile l'identificazione della residenza «ufficiale» di Eleonora con una casa-fortezza che sorgeva nel sito ove oggi si trova l'ex carcere di Oristano, nell'attuale piazza Manno, nei pressi della cosiddetta e ormai scomparsa «Porta Mari»;
   tale residenza viene nominata per la prima volta nel 1335, nel testamento del giudice Ugone II, dal quale si apprende la localizzazione del palazzo giudicale su un lato della piazza della Maioria, l'attuale piazza Manno;
   solo ipotizzare che si voglia ubicare in quello stabile gli uffici dell'Agenzia delle entrate e quelli del demanio è inaccettabile e lesivo dell'autonomia della stessa amministrazione comunale;
   il fatto che la reggia giudicale degli Arborea per il Ministero dell'economia e delle finanze sia solo un vecchio carcere dismesso dal quale ricavare uffici è un atto grave e inaccettabile;
   l'insensibilità del Ministero rischia la sollevazione popolare se quel pezzo di storia sarda e oristanese, negato per secoli alla città con la sua trasformazione in carcere, dovesse essere trasformato in un ufficio –:
   se non ritenga di dover attivare con urgenza le procedure per il trasferimento del bene all'amministrazione regionale in modo che da questa passi a quella comunale senza ulteriori indugi nel rispetto dell'articolo 14 dello statuto;
   se non ritenga che sussistano i presupposti, nelle more del passaggio definitivo al patrimonio regionale, per affidare lo stabile all'amministrazione comunale con atto provvisorio;
   se non intenda evitare ogni iniziativa che possa ledere i diritti della comunità sarda e oristanese di disporre di tale bene per l'utilizzo più adeguato alla sua storia e al futuro della città. (4-10725)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

cultura regionale

costituzione

amministrazione locale