ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10690

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 499 del 09/10/2015
Firmatari
Primo firmatario: MARGUERETTAZ RUDI FRANCO
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 09/10/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 09/10/2015
Stato iter:
04/03/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 04/03/2016
BOCCI GIANPIERO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 04/03/2016

CONCLUSO IL 04/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10690
presentato da
MARGUERETTAZ Rudi Franco
testo di
Venerdì 9 ottobre 2015, seduta n. 499

   MARGUERETTAZ. — Al Ministro dell'interno, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, comma 6, della legge 10 agosto 2000, n. 246, così come sostituito dall'articolo 5-quater del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, prevede che «alla copertura delle vacanze di organico nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco si può provvedere, in caso di specifica richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilità degli appartenenti ai corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento, di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo assenso dell'amministrazione autonoma di provenienza»;
   analoga previsione di mobilità verso la Valle d'Aosta è contenuta all'articolo 32 della legge regionale Valle d'Aosta 10 novembre 2009, n. 37, così come modificato dall'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 13 febbraio 2012, laddove recita «il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, può essere trasferito, a domanda o su richiesta dell'Amministrazione regionale, nell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. L'inquadramento è subordinato all'assenso dell'Amministrazione di provenienza, alla disponibilità di posti in organico e al superamento della prova di accertamento linguistico con le modalità di cui all'articolo 7 del r.r. 6/1996. In caso di più richieste, costituisce titolo di preferenza la residenza nella Regione»;
   il dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile non consente più la mobilità in ingresso dagli altri Corpi dei vigili del fuoco, interpretando l'articolo 1, comma 6 della legge 10 agosto 2000, n. 246, come implicitamente abrogato dall'articolo 132, comma 1 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che disciplina «l'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco esclusivamente con le seguenti modalità: a) pubblico concorso ovvero, limitatamente all'accesso nel ruolo degli operatori, avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento; b) assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio, nei limiti previsti dagli articoli 5, 21, 88, 97 e 108». Il comma 2 del medesimo articolo prevede infine che «è escluso l'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in casi e con modalità diversi da quelli indicati nel comma 1» elencando poi una serie di articoli di legge abrogati e terminando con una frase, a giudizio dell'interrogante, suscettibile di controversie interpretative «... e ogni alta disposizione che prevede il passaggio tra amministrazioni di personale non idoneo, sotto il profilo psico-fisico, al servizio o all'impiego incondizionati»;
   a parere dell'interrogante, visto che il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, datato 5 aprile 2011, dispone la libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea, appare del tutto anacronistico che, a fronte di norme europee che consentono la libera circolazione dei lavoratori all'interno dei Paesi dell'Unione europea, ovvero pongono il divieto di limitazioni tra Stati nelle assunzioni, in Italia un vigile del fuoco non possa trasferirsi da una regione all'altra del medesimo Stato;
   nella fattispecie si riporta il caso dei vigili del fuoco professionisti del Corpo valdostano dei vigili del fuoco della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ai quali è oggi, di fatto, negata qualsiasi possibilità di trasferirsi presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco –:
   se i Ministri interrogati non ritengano opportuno assumere iniziative interpretative della norma, o in alternativa, porre in essere un'iniziativa normativa per la modifica della stessa, per sanare tale situazione che impedisce ai vigili del fuoco professionisti dipendenti dal Corpo valdostano (come invece è consentito ai vigili del fuoco del Corpo nazionale) di essere trasferiti, su loro richiesta, presso altra sede territoriale. (4-10690)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 4 marzo 2016
nell'allegato B della seduta n. 583
4-10690
presentata da
MARGUERETTAZ Rudi Franco

  Risposta. — In merito alla richiesta di consentire ai vigili del fuoco permanenti del Corpo valdostano dei vigili del fuoco il trasferimento presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si fa presente quanto segue.
  In effetti, l'articolo 1, comma 6, della legge del 10 agosto 2000, n. 246, richiamato nell'interrogazione, consentiva di ripianare le vacanze di organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche attraverso la mobilità dei vigili del fuoco del Corpo valdostano. Era previsto che il passaggio avvenisse su richiesta degli interessati e previo assenso dell'amministrazione autonoma di appartenenza.
  Successivamente, l'articolo 132 del decreto legislativo del 13 ottobre 2005, n. 217 ha previsto, quali uniche modalità di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale, il concorso pubblico e l'assunzione obbligatoria per chiamata diretta nominativa dei congiunti degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio.
  Tale disposizione va letta unitamente all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale le disposizioni in materia di mobilità di cui all'articolo 30 e seguenti del medesimo testo normativo non si applicano al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  A parere di questa Amministrazione, tali disposizioni hanno determinato l'abrogazione di quella della legge n. 246 del 2000 sopra citata, essendo escluso – allo stato – che l'accesso al Corpo nazionale possa avvenire con modalità diverse rispetto a quelle ivi tipizzate.
  Tuttavia, sulla problematica rappresentata questa Amministrazione manifesta la propria disponibilità al confronto, anche in sede di tavolo tecnico istituito allo scopo.
Il Sottosegretario di Stato per l'internoGianpiero Bocci.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione civile

libera circolazione dei lavoratori

assunzione