ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10685

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 498 del 08/10/2015
Firmatari
Primo firmatario: PILI MAURO
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 08/10/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 08/10/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10685
presentato da
PILI Mauro
testo di
Giovedì 8 ottobre 2015, seduta n. 498

   PILI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee», all'articolo 19-ter reca disposizioni di adeguamento comunitario in materia di liberalizzazione delle rotte marittime prevedendo al comma 1: «1. Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale ai principi comunitari in materia di cabotaggio marittimo e di liberalizzazione delle relative rotte, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è trasferito a titolo gratuito, da Tirrenia di navigazione S.p.a., il cento per cento del capitale sociale della: [...] b) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. alla regione Sardegna;»;
   con tale disposizione il legislatore nazionale aveva chiaramente inteso il trasferimento alla regione Sardegna dell'intera società: naviglio, personale e in particolar modo le risorse finanziarie che avevano garantito la gestione in equilibrio economico-finanziario della società;
   alla regione Sardegna è stata, dunque, trasferita una società che in ogni suo aspetto veniva inquadrata nel patrimonio e nell'organizzazione della stessa istituzione regionale;
   tralasciando l'aspetto dei termini temporali dell'entrata in vigore della norma, che non risultano perentori, emerge con chiarezza la volontà dello Stato di garantire, attraverso la norma richiamata, la continuità della società Saremar con particolare riferimento al personale, che più volte è stato oggetto di puntuali richiami nel corso dell’iter parlamentare di approvazione della legge richiamata;
   va tenuto conto, al riguardo, anche di quanto stabilito nella risoluzione n. 8-00011 della Commissione trasporti della Camera del 19 novembre 2008 con la quale si impegnava il Governo pro tempore «a prevedere altresì, nell'ambito della privatizzazione, adeguate misure di salvaguardia dei livelli occupazionali e di tutela nei confronti dei dipendenti del gruppo Tirrenia»;
   con il comma 9, lettera a), punto 5 dell'articolo 19-ter del decreto-legge sopra richiamato, si dispone: «sono approvati dalle regioni Sardegna e Toscana, secondo i rispettivi ordinamenti e nel rispetto del mantenimento del servizio universale e della continuità territoriale con le isole, gli schemi di contratti di servizio di durata non superiore a dodici anni con le società, rispettivamente, Saremar e Toremar...»;
   risulta, dunque, esplicita, secondo l'interrogante, la disposizione della legge con cui è stabilito che il soggetto destinatario del contratto di servizio, ovvero la Saremar, vada inteso come la società in continuità di servizio sia sul piano giuridico che occupazionale e finanziario;
   in tal senso, risultano conseguentemente vincolate e non diversamente utilizzabili le risorse stanziate e affidate alla Saremar dal medesimo decreto-legge che, all'articolo 19-ter, comma 16, prevede: «Le risorse necessarie a garantire livello dei servizi erogati sulla base delle convenzioni attualmente in vigore e prorogate ai sensi del comma 6, nonché delle nuove convenzioni e dei contratti di servizio di cui ai commi da 8 a 15, nel limite di complessivi euro 184.942.251 a decorrere dal 2010, sono ripartite, per 2010 e per ciascuno degli anni della durata delle nuove convenzioni e dei singoli contratti di servizio, come segue: a) Tirrenia di navigazione S.p.a.: euro 72.685.642; [...] c) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. – regione Sardegna: euro 13.686.441»;
   tali risorse sono state di fatto riaffermate all'articolo 8, comma 13-septies del decreto-legge n. 78 del 2015 con il quale, sostanzialmente, secondo l'interrogante, si conferma l'obbligo di assegnare alla Saremar la proroga del servizio, fatte salve le procedure di eventuale privatizzazione;
   è fin troppo evidente alla luce della comparazione dei testi normativi, che il legislatore abbia voluto ripetutamente ribadire la volontà di non dismettere le società e di non scorporare il servizio di continuità territoriale dalla stessa società in essere;
   il legislatore ha, eventualmente, previsto forme di privatizzazione della società, ma senza scorporare il personale, il naviglio e la stessa ragione sociale del servizio;
   tutto questo con l'esplicita volontà di salvaguardare i livelli occupazionali della società Saremar, come del resto è avvenuto nella procedura di privatizzazione della Tirrenia, società capofila della stessa Saremar;
   in questo quadro è fin troppo evidente che la procedura di Concordato pieno liquidatorio omologato deve obbligatoriamente tener conto dell'esistenza di una vera e propria assegnazione di fondi pluriennale a favore della società Saremar, per la quale sussiste un già citato esplicito richiamo di legge di cui all'articolo 19-ter del decreto-legge sopra richiamato, convertito dalla legge n. 166 del 2009, che dispone: «sono approvati dalle regioni Sardegna e Toscana, secondo i rispettivi ordinamenti e nel rispetto del mantenimento del servizio universale e della continuità territoriale con le isole, gli schemi di contratti di servizio di durata non superiore a dodici anni con le società, rispettivamente, Saremar e Toremar...» come già richiamato;
   tale disposizione di legge non solo è pienamente in vigore ma è esplicita: si tratta di contratti di servizio di durata non superiore ai dodici anni con le società Saremar e Toremar;
   in base alla previsione legislativa alla Saremar spettano quindi contributi, a partire dal 2010, sino al 2022 di 164.237.292 euro;
   tale contributo statale risulta di fatto esigibile dalla stipula della proroga prevista per legge con un ammontare futuro che sarebbe di 109.491.528 euro, considerando un termine che comprende il periodo 2015-2022;
   è fin troppo evidente che tali contributi statali non possono eludere il principio affermato in legge di mantenere in essere la società Saremar intesa come unicità tra servizio pubblico e fattori della produzione, dal personale allo stesso naviglio;
   è diritto inalienabile e riconosciuto quello relativo al rispetto del mantenimento del servizio universale e della continuità territoriale con le isole;
   tale servizio costituisce un diritto fondamentale e inalienabile alla mobilità di passeggeri e merci, senza discriminazioni e a pari condizioni;
   in questo quadro si inserisce anche la gestione del servizio di continuità territoriale tra le isole minori, disciplinate anch'esse da norme esplicite sul mantenimento del servizio universale;
   l'evoluzione del processo di privatizzazione e nel contempo i gravissimi limiti riscontrati nell'applicazione del principio di continuità territoriale e di oneri di servizio pubblico, impongono una puntuale applicazione delle norme vigenti, con particolare riferimento alla garanzia del servizio di continuità inteso come onere di servizio pubblico e il mantenimento in essere della società Saremar, a partire dal personale dipendente;
   in questo contesto appaiono rilevanti le norme e la giurisprudenza europea che articolano le proprie disposizioni in funzione del servizio universale di continuità territoriale, della tutela della non discriminazione e dell'onere del servizio pubblico;
   in tal senso appare indispensabile richiamare due fondamentali richiami della Commissione europea in merito all'applicazione dei regolamenti:
    la Commissione europea, direzione generale energia e trasporti, nella lettera protocollo n. D (2009) 75213 del 21 dicembre 2009, indirizzata alle autorità italiane nel quadro della procedura di infrazione n. 2007/4609; con riferimento al percorso di privatizzazione definito nel decreto-legge n. 135 del 25 settembre 2009, ha precisato, altresì, che «ai fini dell'applicazione del regolamento 3577/92 sul cabotaggio marittimo è del tutto irrilevante che gli operatori del servizio pubblico siano pubblici o privati»;
    la Commissione europea, nella lettera del dicembre 2009 ha affermato che «se le regioni effettuano il servizio “in house” ai sensi della sentenza Anav della Corte di giustizia (C-410/04) e tutti i relativi requisiti sono rispettati, il regolamento 3577/92 può considerarsi correttamente applicato»;
   la Corte di giustizia europea, sez. I, 6 aprile 2006, n. C-410/04 ha emesso la sentenza su «Libera prestazione dei servizi – Servizio di trasporto pubblico locale – Affidamento senza procedura di gara – Affidamento da parte di un ente pubblico ad un'impresa di cui esso detiene il capitale»;
   in primo luogo la Corte di giustizia ha richiamato le norme di riferimento alle quali ha ispirato la propria decisione, che sono:
    l'articolo 43 del Trattato CE così prevede: «Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate (...). La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali»;
    l'articolo 46 del Trattato CE ha il seguente tenore: «1. Le prescrizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultime lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica. 2. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, stabilisce direttive per il coordinamento delle suddette disposizioni»;
    l'articolo 49 del Trattato, primo comma, CE così prevede: «Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione»;
    il testo dell'articolo 86, n. 1, del Trattato CE è il seguente: «Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 12 e da 81 a 89 inclusi»;
   in tal senso la Corte di giustizia si è così pronunciata: «Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: Gli articoli 43 CE, 49 CE e 86 CE, nonché i principi di parità di trattamento, di non discriminazione sulla base della nazionalità e di trasparenza non ostano a una disciplina nazionale che consente ad un ente pubblico di affidare un servizio pubblico direttamente ad una società della quale esso detiene l'intero capitale, a condizione che l'ente pubblico eserciti su tale società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la detiene»;
   il 22 gennaio 2014 Joaquín Almunia, vicepresidente e commissario per la politica di concorrenza, in relazione alla procedura riguardante la vicenda Saremar, con una nota ufficiale ha dichiarato: «Gli Stati membri e le autorità regionali sono ovviamente liberi di finanziare servizi di interesse economico generale. Tuttavia, come previsto dalle norme UE, il finanziamento dovrebbe essere trasparente e basato su obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti.»;
   in particolar modo, e a sottolineare le responsabilità della regione Sardegna, nella grave gestione della vicenda Saremar la Commissione europea scrive: «La normativa SIEG prevede che i prestatori di servizi pubblici possano ricevere una compensazione pari ai costi netti sostenuti per assolvere ai loro obblighi di servizio pubblico, qualora i parametri per calcolare la compensazione siano previamente definiti e gli obblighi di servizio pubblico siano definiti in modo chiaro. Tuttavia, quando Saremar era stata incaricata dell'esercizio delle due rotte marittime, non era stato definito un relativo meccanismo di compensazione. Inoltre, gli atti di incarico non definivano chiaramente gli obblighi di servizio pubblico imposti a Saremar. La Commissione ha concluso che Saremar non aveva diritto a una compensazione e doveva rimborsare le somme ricevute.»;
   in questo contesto appare ancora più esplicito il richiamo della Commissione nella decisione assunta: l'importo della compensazione non deve eccedere quanto necessario per coprire i costi netti determinati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, compreso un margine di utile ragionevole (punto 21);
   nella decisione della Commissione del 22 gennaio 2014 sulle misure di aiuto Sa.32014 (2011/C), Sa.32015 (2011/C), Sa.32016 (2011/C), cui la regione Sardegna ha dato esecuzione a favore di Saremar al punto (254) la Commissione europea inquadra la Saremar in un servizio gestito in house e infatti scrive: «sembrerebbe in effetti che Saremar agisca per conto della RAS come strumento per l'attuazione delle politiche di trasporto marittimo e sviluppo regionale della RAS»;
   sempre nella decisione richiamata del 22 gennaio 2014 si fa esplicito riferimento alle condizioni finanziarie e gestionali della Saremar e le possibili strade percorribili per il suo salvataggio. Al punto (261) della decisione è infatti scritto: «Per le ragioni precisate in appresso, la Commissione ritiene che Saremar potesse essere considerata un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione all'epoca della concessione della compensazione»;
   è esplicito il richiamo della Commissione alle condizioni per il salvataggio e l'interesse della parte pubblica al suo intervento diretto nel salvataggio. In particolar modo al punto 262 della decisione del 22 gennaio 2014 è scritto: «(262) Ai sensi del punto 9 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, un'impresa è considerata in difficoltà quando non è in grado di riprendersi con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dagli azionisti o sul mercato e se, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche sarebbe quasi certamente costretta a uscire dal mercato.»;
   al punto 270 della decisione la Commissione richiama esplicitamente un percorso possibile di salvataggio che la regione, ad avviso dell'interrogante, non solo non ha perseguito ma che ha maldestramente disatteso: «(270) Poiché la società non ha ricevuto aiuti per salvataggio o ristrutturazione negli ultimi dieci anni, la Commissione conclude che è rispettato il principio del cosiddetto “aiuto una tantum” di cui al punto 72 e successivi degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.»;
   a conferma del fatto che lo Stato Italiano e la regione Sardegna dovessero, e soprattutto potessero, attivare procedure di salvataggio è indicato al punto 273 della decisione che: «(273) In secondo luogo, perché una misura possa essere considerata compatibile ai sensi dei punti 34-37 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, il piano di ristrutturazione deve analizzare nei dettagli i problemi all'origine delle difficoltà e precisare i mezzi con cui si intende procedere per ripristinare la redditività a lungo termine e la salute della società entro un lasso di tempo ragionevole. Il piano di ristrutturazione deve essere elaborato sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future, prendendo in considerazione scenari diversi – ottimisti, pessimisti e intermedi – che tengano conto dei punti di forza e delle debolezze specifiche dell'impresa. Il piano deve essere presentato alla Commissione corredato di tutte le informazioni utili, tra cui in particolare uno studio di mercato.»;
   al punto 274 la Commissione europea dichiara inoltre esplicitamente: «(274) Nessun piano avente queste caratteristiche è stato trasmesso alla Commissione. È vero che la RAS ha presentato un piano industriale per Saremar per il periodo 2011-2022; è anche vero, però, che tale piano non rispetta le prescrizioni degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.»;
   a conferma di quanto richiamato in numerosi atti di sindacato ispettivo relativamente alla gestione della continuità territoriale è fondamentale richiamare il principio disciplinato al punto 21 della disciplina SIEG del 2011: «l'importo della compensazione non deve eccedere quanto necessario per coprire i costi netti determinati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, compreso un margine di utile ragionevole». A norma del punto 24 della disciplina SIEG del 2011, il costo netto necessario per l'adempimento degli OSP deve essere calcolato sulla base di un confronto della situazione del fornitore con e senza gli OSP da assolvere;
   risulta evidente che, alla luce di quanto enunciato e disposto dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, risulta indispensabile un intervento immediato del Governo al fine di ripristinare un pieno e adeguato servizio di continuità territoriale tra la Sardegna e le isole minori, salvaguardando livelli occupazionali e garantendo una gestione diretta del servizio stesso, al fine di scongiurare distorsioni del servizio e possibili fenomeni speculativi sulla gestione dello stesso –:
   se il Governo non ritenga di dover assumere le iniziative di competenza al fine di:
    a) garantire la salvaguardia del diritto alla continuità territoriale tra isole minori in quanto diritto universale e inalienabile;
    b) garantire la piena applicazione della norma contenuta nella legge n. 166 del 2009, con la quale si dispone l'affidamento del servizio alla società Saremar, attraverso la proroga del contratto per 12 anni;
    c) impedire il fallimento della società Saremar, sulla base del falso presupposto che essa non abbia, per legge, piena titolarità del servizio, a prescindere dal tipo di gestione, pubblica o privata, che sarà disposta dalla regione Sardegna;
    d) garantire l'attuazione del pieno diritto delle regioni a statuto speciale a disciplinare il servizio di cabotaggio marittimo secondo le articolazioni da definire con disposizioni di attuazione in base alle normative vigenti, con particolare riferimento alla gestione in house;
    e) dare attuazione alle disposizioni e alla stessa giurisprudenza che prevedono l'esercizio del servizio pubblico del cabotaggio marittimo attraverso società in house, considerato che la stessa Commissione europea ha affermato che «se le regioni effettuano il servizio “in house” ai sensi della sentenza Anav della Corte di giustizia (C-410/04) e tutti i relativi requisiti sono rispettati, il regolamento 3577/92 può considerarsi correttamente applicato»;
    f) definire, d'intesa con la regione Sardegna, interventi che prevedano il salvataggio e la ristrutturazione della società Saremar, anche alla luce delle comunicazioni che la Commissione europea ha rivolto allo Stato italiano, con le quali ha preso atto del mancato avvio di un piano industriale teso al salvataggio e alla ristrutturazione della società Saremar, con la conseguente soluzione delle condizioni pregiudiziali alla gestione della società stessa, anche di natura giudiziaria;
    g) prevedere nella stipula della proroga del contratto di servizio con la Saremar clausole di salvaguardia totale per i lavoratori della società Saremar che permettano il mantenimento delle condizioni contrattuali e previdenziali pregresse.
(4-10685)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prestazione di servizi

contratto di prestazione di servizi

politica comune dei trasporti