ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10683

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 498 del 08/10/2015
Firmatari
Primo firmatario: MISIANI ANTONIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 08/10/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 08/10/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10683
presentato da
MISIANI Antonio
testo di
Giovedì 8 ottobre 2015, seduta n. 498

   MISIANI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   i buoni postali fruttiferi sono stati introdotti nel nostro ordinamento con il decreto-legge 16 dicembre 1924, n. 2016, modificato con regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1241, con forma di finanziamento dello Stato alternativa ai buoni del tesoro;
   con la legge 14 giugno 1928, n. 1398, sono stati quindi regolamentati come forma di raccolta di risparmio postale da parte della Cassa depositi e prestiti: ciò spiega perché sin da allora recassero la doppia firma del direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni e del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
   i buoni postali fruttiferi venivano stampati dall'Istituto poligrafico dello Stato su carta filigranata e le loro caratteristiche tecniche erano determinate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle poste;
   in tempi più prossimi, i buoni postali fruttiferi hanno trovato la loro disciplina nelle norme di cui al capo VI, titolo I, libro III, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, di approvazione del «testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni» (cosiddetto «Codice Postale»), e nel titolo VI del regolamento di esecuzione di cui, al decreto del Presidente della Repubblica 1o giugno 1989, n. 256;
   secondo la formulazione originaria dell'articolo 173 del codice postale, la determinazione dei tassi di interesse dei buoni postali fruttiferi (crescenti sino al ventesimo anno) era demandata per ogni serie a un decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle poste e delle comunicazioni, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale e riportarsi a tergo dei titoli;
   successivamente, il decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460, convertito dalla legge 25 novembre 1974, n. 588, modificava la disposizione sopra richiamata (articolo 173 codice postale), prevedendo che i tassi di interesse corrisposti con le nuove serie potessero estendersi anche ai buoni già emessi – in melius o in peius rispetto a quanto indicato nel retro dei buoni stessi, ma demandando gli uffici di integrare la tabella riportata a tergo dei vecchi buoni con altra tabella «a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali» – con riferimento al montante maturato alla data di entrata in vigore dei nuovi buoni;
   con decreto ministeriale 15 giugno 1981 è stata istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi ordinari denominati con la lettera «O» e, successivamente, con decreto ministeriale 16 giugno 1984 veniva istituita la nuova serie di buoni postali fruttiferi denominati con la serie «P»;
   secondo i dati della Banca d'Italia, sono stati collocati e venduti tra gli anni ’80 e la metà dell'anno 1986, all'incirca 110.000 buoni postali fruttiferi della serie «O» e della serie «P»;
   con decreto ministeriale 13 giugno 1986 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 in data 28 giugno 1986 il Ministero del tesoro provvedeva a modificare i tassi di interesse indicati sui buoni postali fruttiferi serie «O» e «P» convertendoli in automatico in serie «Q» con riduzione del rendimento di circa il 48 per cento;
   avanti il tribunale di Bergamo, pendono circa 156 procedimenti circa in cui si contesta la modifica in pejus dei tassi di interesse proposti con l'acquisto dei buoni postali fruttiferi serie «O» e «P» in quanto non comunicata con la conseguente richiesta di pagamento del dovuto;
   i procedimenti sopra evidenziati hanno portato ad ordini di condanna giudiziari nei confronti di Poste Italiane s.p.a.;
   Poste Italiane s.p.a., a quanto consta all'interrogante, non provvede spontaneamente al pagamento con la conseguenza che subisce pignoramenti mobiliari presso le diverse sedi con maggiorazione a titolo di spese e competenze legali del 20 per cento rispetto a quanto effettivamente dovuto;
   in circa quindici casi, a seguito di notifica di atto di precetto, con aggravio di spese sempre a carico di Poste Italiane s.p.a., avrebbe corrisposto importi che vanno dal 2 per cento rispetto al dovuto al 17 per cento obbligando così il difensore dei risparmiatori a notificare nuovi atti di precetto in rinnovazioni con ulteriori spese sempre a carico di Poste Italiane s.p.a.;
   dei quindici casi sopra indicati, successivamente Poste Italiane s.p.a. avrebbe corrisposto per quattro l'importo dovuto e per i rimanenti faceva iniziare una procedura esecutiva mobiliare con ulteriore aggravio di spese sempre a carico della società Poste Italiane s.p.a.;
   il comportamento, a giudizio dell'interrogante, ostruzionistico di Poste Italiane s.p.a. comporta la corresponsione di importi ben superiori rispetto a quelli che dovrebbe corrispondere sulla base dei titoli emessi dall'autorità giudiziaria, senza alcun ritorno economico, anzi con dispendio inutile di denaro;
   il comportamento sopra spiegato si giustifica secondo l'interrogante solamente con l'obiettivo di disincentivare il ricorso all'autorità giudiziaria. I buoni postali fruttiferi oggetto della modifica in pejus, sono stati emessi fino al 12 giugno 1986 e, pertanto, avendo scadenza trentennale, gli stessi potranno essere riscossi fino alla fine del mese di dicembre 2016 e, dopo tale data, se riscossi, non potranno più essere oggetto di contestazione;
   Poste Italiane è una società per azioni il cui capitale è detenuto al 100 per cento dallo Stato italiano tramite il Ministero dell'economia e delle finanze e, pertanto, il comportamento sopra descritto oltre che portare alla luce un possibile spreco di denaro, palesa e dimostra che Poste Italiane s.p.a. sta attuando una vera e propria campagna ostruzionista che di fatto disincentiva il risparmiatore ad adire l'autorità giudiziaria. Questo comportamento potrebbe configurare una violazione del diritto al risparmio, diritto espressamente tutelato dall'articolo 47 della Carta costituzionale –:
   se il Governo sia a conoscenza delle problematiche riportate nelle premesse;
   se il Governo intenda, per quanto di competenza, verificare quanti dei cittadini che ad oggi hanno proposto ricorso all'autorità giudiziaria siano stati rimborsati da Poste Italiane s.p.a. di quanto effettivamente dovuto;
   quali iniziative il Governo intenda assumere per salvaguardare il diritto al risparmio dei cittadini, tutelato dalla Costituzione, in relazione alle questioni riportate nelle premesse. (4-10683)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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