ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10681

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 498 del 08/10/2015
Firmatari
Primo firmatario: LABRIOLA VINCENZA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 08/10/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PASTORELLI ORESTE MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI) 08/10/2015
SEGONI SAMUELE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 08/10/2015
FURNARI ALESSANDRO MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 08/10/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 08/10/2015
Stato iter:
03/08/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 03/08/2016
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 03/08/2016

CONCLUSO IL 03/08/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10681
presentato da
LABRIOLA Vincenza
testo di
Giovedì 8 ottobre 2015, seduta n. 498

   LABRIOLA, PASTORELLI, SEGONI e FURNARI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   secondo i dati contenuti nel Rapporto rifiuti urbani 2014 redatto dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambienta (Ispra), nel 2013 la produzione nazionale dei rifiuti urbani si è attestata, a circa 29,6 milioni di tonnellate, facendo registrare una riduzione di quasi 400 mila tonnellate rispetto al 2012 (-13 per cento). Tale contrazione, che fa seguito ai cali già registrati nel 2011 e nel 2012, porta a una riduzione complessiva di circa 2,9 milioni di tonnellate rispetto al 2010 (-8,9 per cento). Il dato di produzione dei rifiuti urbani si attesta, nel 2013, a un valore inferiore a quello rilevato nel 2002 (29,9 milioni di tonnellate);
   in relazione alle modalità di smaltimento dei rifiuti urbani, il citato rapporto dell'Ispra specifica che nei 44 impianti di incenerimento operativi in Italia, sempre nel 2013, i rifiuti complessivamente inceneriti sono pari a 5,8 milioni di tonnellate, di cui 2,5 milioni di RU indifferenziati, circa 1,8 milioni di tonnellate di frazione secca, oltre 1 milione di tonnellate di combustibile solido secondario, 418 mila tonnellate di rifiuti speciali di cui quasi 35 mila tonnellate di rifiuti sanitari. I rifiuti speciali pericolosi, in prevalenza di origine sanitaria, ammontano a circa 49 mila tonnellate;
   l'andamento nel periodo 2003-2013, del quantitativo di rifiuti urbani inceneriti, compresa la frazione secca ed il combustibile solido secondario, mostra un progressivo incremento nel decennio pari al 70,3 per cento (passando da circa 3,2 milioni di tonnellata a 5,4 milioni di tonnellate). Tale aumento risulta più significativo se si rapportano le quantità incenerite con la produzione totale di rifiuti urbani che, nel 2013, fa registrare una diminuzione dell'1,2 per cento. Nel 2013 circa il 18,2 per cento dei rifiuti urbani prodotti viene incenerito;
   ormai da tempo alcune aziende produttrici di cemento («cementerie/cementifici»), utilizzano per la produzione di clinker (costituente principale del cemento) significative quantità di rifiuti e, in particolare, scorie da acciaieria (CER 100102 e 102020) e scorie pesanti da inceneritori (CER 190112), in parziale sostituzione di materie prime naturali (come argilla, calcare, bauxite e altro) e con apporti e proporzioni diversificati a seconda dell'impianto;
   le scorie che residuano dai processi di incenerimento dei rifiuti solidi urbani verrebbero, dunque, sottoposte presso i cementifici a una operazione classificata di recupero (attività R5) nell'ambito della formulazione della farina cruda e, quindi, previa cottura, destinate alla produzione di clinker, successivamente utilizzato per la fabbricazione di cementi comuni e di altri prodotti per l'edilizia;
   l'utilizzo di rifiuti del genere, in particolare le scorie da incenerimento, determina un incremento di metalli pesanti nel cemento prodotto anche se (secondo i cementieri) al di sotto delle soglie previste dalle norme standardizzate per la qualificazione chimico-tecnica dei diversi tipi di cemento;
   al riguardo, il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio approvato il 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH), entrato in vigore il 1o luglio 2007, nell'obbligare alla registrazione – intesa come presentazione, da parte dei fabbricanti o degli importatori, di alcune informazioni di base sulle sue caratteristiche e, in mancanza di dati disponibili, nell'esecuzione di test sperimentali per caratterizzare le relative proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e ambientali – di tutte le sostanze commerciali, consente (all'Allegato V) l'esenzione dagli obblighi di registrazione del clinker nel presupposto che esso sia compreso tra le «sostanze (che) non sono chimicamente modificate»;
   il citato regolamento REACH evidenzia che la natura e la praticabilità concreta dell'esenzione sono individuate nella «Guida all'allegato V – esenzioni dall'obbligo di registrazione Versione novembre 2012, Voce 10, nella quale viene altresì precisato che la nozione di «sostanza non modificata chimicamente» è spiegata ai punti 7 e 8, i quali includono le sostanze presenti in natura se non sono modificate chimicamente, così come definite ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 39 e 40, del REACH;
   l'esenzione di cui ai citati punti 7 e 8 della guida all'allegato V del documento di orientamento richiede, pertanto, che le sostanze siano sostanze presenti in natura e che non siano modificate chimicamente; ciò comporta che in sede di applicazione dell'esenzione stessa dalla registrazione ad una sostanza, questa debba soddisfare entrambi i criteri;
   quanto sopra esposto vale evidentemente per i componenti «minerali» del clinker, ma si deve ragionevolmente ritenere che la estensione al clinker stesso vada considerata in funzione della sua concreta composizione, della presenza di sostanze secondarie (ad esempio metalli pesanti) e della funzione e dell'effetto che i diversi costituenti hanno nella cottura della farina cruda. In particolare, il ruolo delle scorie da incenerimento e/o da acciaieria nella «modificabilità» chimica del clinker va sottoposto ad attenta valutazione, caso per caso. Il ruolo di questi (e di altri rifiuti) non può, infatti, essere considerato del tutto identico a quello delle materie prime «naturali» e «non chimicamente modificate» che costituiscono la farina cruda per la produzione del clinker (composta principalmente da calcare, argilla, bauxite, minerale metallico del ferro e quarzo). Per quanto riguarda principali rifiuti utilizzati nelle cementerie, va rilevato, altresì, che le scorie di acciaieria (CER 100201 e 100202), si presentano sia come rifiuti (esentati dall'obbligo di registrazione al REACH ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2) sia come sostanze regolarmente registrate (esempio n. CE 266-002-0). Esse vengono utilizzate in parziale sostituzione delle materie vergini costituenti la farina cruda per la produzione di clinker, compatibilmente con la rilevante presenza di ossidi di ferro. Le scorie pesanti da processi di incenerimento, sono esclusivamente rifiuti (CER 190112) che, in quanto tali, non sono soggetti a registrazione (articolo 2, paragrafo 2 del REACH) e vengono anch'esse utilizzate in parziale sostituzione delle materie vergini costituenti la farina cruda per la produzione di clinker, tenuto conto dei principali costituenti, ossidi di silicio, calcio, alluminio e ferro;
   sia le scorie d'acciaieria e sia quelle da inceneritore contengono metalli pesanti. Queste ultime, poi, contengono anche metalli (rottami ferrosi e non ferrosi), data l'impossibilità di una completa demetallizzazione, e non sono, quindi, costituite esclusivamente di componenti minerali;
   durante la cottura della farina cruda, composta anche da tali rifiuti, si verifica l'inglobamento nel clinker dei metalli pesanti presenti nelle scorie, mentre non va trascurato che il clinker viene successivamente sottoposto a macinazione, finalizzata alla produzione del cemento, con rilevantissimo aumento delle superfici di contatto e con incremento del rischio che i metalli pesanti vengano dispersi e/o rilasciati nell'ambiente;
   sulla base delle considerazioni sopra esposte, qualora il clinker sia prodotto utilizzando scorie da inceneritore o, eventualmente, anche altri rifiuti e/o sostanze ottenute dagli stessi con un analogo comportamento, non sembra possano essere mantenuti i criteri per l'esenzione applicabili, invece, al clinker prodotto a partire da farina cruda costituita da materie prime vergini o da rifiuti con diverso comportamento/reattività, dal momento che la sostanza in esame (il clinker prodotto utilizzando anche le scorie) non è presente in natura e che l'utilizzo di scorie da inceneritori dà luogo a un clinker chimicamente modificato (in quanto ottenuto da un rifiuto ben diverso dalle materie prime naturali che contiene). Fra l'altro, materiali come il ferro, il rame, il piombo, l'alluminio e lo zinco, ancora significativamente presenti nelle scorie dopo i trattamenti di demetallizzazione, non esistono in natura in forma di metalli;
   la guida all'allegato V soprarichiamata, ribadisce che «Il clinker viene prodotto a partire dalle materie prime calcare, argilla, bauxite, minerale metallico del ferro e quarzo...». Da tale assunto deriva necessariamente che l'esenzione di cui trattasi è limitata esclusivamente alle ipotesi di prodotto ottenuto da materie prime naturali, non modificate chimicamente o, comunque, lavorate con mezzi manuali, meccanici o gravitazionali;
   quanto sopradescritto crea inevitabili preoccupazioni sia in termini di salute ambientale che di rischi per la salute umana;
   l'utilizzo delle ceneri da combustione dei rifiuti nel ciclo produttivo del cemento prevede l'incorporazione delle ceneri tossiche da combustione nel clinker/cemento prodotto. Numerose osservazioni sperimentali hanno dimostrato come gli eluati delle scorie pesanti siano tutt'altro che inerti;
   le scorie prodotte dalla combustione dei rifiuti sono caratterizzate da un elevato contenuto di prodotti chimici estremamente tossici, il cui rilascio nell'ambiente può generare conseguenze gravi sulla salute umana;
   quando tali scorie vengono incorporate nel cemento, le caratteristiche fisiche di quest'ultimo risultano alterate in maniera direttamente proporzionale alla quantità di scorie impiegate e, nel breve termine, le alterazioni causate dagli agenti atmosferici naturali non sembrerebbero garantire il mantenimento dei limiti imposti dalla legge;
   nelle scorie pesanti è stato anche dimostrato un elevato contenuto di idrocarburi policiclici aromatici (IPA), noti agenti cancerogeni;
   scorie pesanti costituiscono circa l'80 per cento del residuo dell'incenerimento dei rifiuti e contengono varie sostanze a rischio di inquinamento ambientale, quali diossine (un chilogrammo di scorie pesanti contiene circa 34ng di diossine), metalli pesanti e composti organici di varia natura (principalmente composti aromatici);
   metalli pesanti possono migrare nel suolo e nelle falde idriche e rappresentare un serio rischio per la salute umana, trasmettendosi attraverso la catena alimentare ed esercitando azione genotossica a causa della produzione di un danno ossidativo alle catene del DNA;
   il riutilizzo delle scorie, inoltre, costituisce un importante fattore di rischio professionale, a causa principalmente dell'esposizione dei lavoratori a cromo e cadmio, attraverso inalazione e assorbimento transdermico;
   nei lavoratori esposti a ceneri da incenerimento contenenti IPA e diossine è stata segnalata un'alterata espressione genica del citocromo CYP1B1 nei leucociti periferici, di entità tale da considerare questa alterazione come marker di danno biologico professionale;
   l'acquisto e l'utilizzo del cemento prodotto con il clinker costituito anche da scorie da incenerimento dei rifiuti, costituisce un pericolo per la salute di chi vi è esposto nelle sedi più diverse (cantieri edili, edifici, condutture dell'acqua e altro) e della salubrità dell'ambiente nel momento in cui tali manufatti vengono demoliti e le macerie vengono smaltite in discarica –:
   quali iniziative, anche di carattere normativo, intendano tempestivamente intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di assicurare la concreta fruizione da parte dei cittadini del diritto alla salute, costituzionalmente garantito, e di assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente, eventualmente introducendo l'obbligo per le aziende produttrici di cemento di indicare in modo chiaro ed inequivocabile la composizione del cemento prodotto. (4-10681)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 4 agosto 2016
nell'allegato B della seduta n. 667
4-10681
presentata da
LABRIOLA Vincenza

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, relativa alle problematiche connesse all'uso del clinker nella produzione di cemento, sulla base degli elementi acquisiti dall'Ispra, si rappresenta quanto segue.
  Le norme principali di riferimento in materia di sostanze chimiche sono il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), concernente l'immissione in commercio delle sostanze chimiche e il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
  Il regolamento (CE) n. 1907/2006, denominato REACH (acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals), è stato adottato dall'Unione europea per migliorare la protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente dai rischi delle sostanze chimiche, stimolando nello stesso tempo la competitività dell'industria chimica europea. Come noto, per colmare le lacune conoscitive sulle sostanze chimiche, incentivare lo sviluppo di sostanze più sicure e migliorare la gestione del rischio, il regolamento prevede una serie di processi e strumenti.
  La registrazione costituisce il primo elemento. Le aziende hanno l'onere di dimostrare la sicurezza delle sostanze chimiche, pertanto sono tenute ad acquisire i dati sulle proprietà e gli usi delle sostanze che producono o importano in quantità pari o superiori a una tonnellata all'anno, e devono effettuare una valutazione dei pericoli e dei rischi potenziali che queste possono comportare. In assenza di registrazione, la sostanza non può essere fabbricata o immessa sul mercato.
  Successivamente, avviene il processo di valutazione da parte dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e degli Stati membri delle informazioni presentate dalle imprese; tale processo consiste nell'esaminare la qualità dei fascicoli di registrazione. Un ulteriore strumento previsto dal regolamento REACH è quello di gestione del rischio atto a garantire, in particolare, che i rischi derivanti dalle sostanze chimiche siano adeguatamente controllati. La gestione del rischio è attuata attraverso importanti processi utilizzati in ambito comunitario, quali: restrizioni, autorizzazioni e classificazione armonizzata (CLH).
  Peraltro, per il cemento e le miscele contenenti cemento, il REACH, all'allegato XVII, alla voce n. 47 «composti del cromo VI» prevede, come restrizione, che il cemento e le miscele contenenti cemento non possono essere immessi sul mercato o utilizzati se contengono, una volta mescolati con acqua, oltre 2 mg/kg (0,0002 per cento) di cromo VI idrosolubile sul peso totale secco del cemento.
  A ciò si aggiunga che, con il regolamento (CE) n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008 (CLP), l'Unione europea ha adottato i criteri di classificazione ed etichettatura del GHS. Tale regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, entrato in vigore il 20 gennaio 2009, ha sostituito, dopo un periodo transitorio, la direttiva 67/548/CEE relativa alle sostanze pericolose e la direttiva 1999/45/CE relativa ai preparati pericolosi. Le nuove regole di classificazione sono diventate obbligatorie dal 1o dicembre 2010, per le sostanze, e dal 1o giugno 2015, per le miscele.
  In questo scenario normativo, l'ISPRA svolge, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, le attività di valutazione del rischio ambientale delle sostanze chimiche, analizzandone le caratteristiche intrinseche di pericolosità, il destino e i possibili effetti sugli organismi e gli ecosistemi esposti. In particolare, essa rappresenta l'istituto tecnico-scientifico di riferimento per gli aspetti ambientali, che supporta le amministrazioni preposte all'attuazione del regolamento REACH e del regolamento CLP.
  Tanto premesso, per quanto concerne l'opportunità dell'esenzione per il clinker dalla registrazione ai sensi del regolamento REACH attualmente in vigore, tenuto conto che alcune aziende produttrici di cemento utilizzano, per la produzione di clinker (costituente principale del cemento), significative quantità di rifiuti e, in particolare, scorie da acciaieria e scorie pesanti da inceneritori, che possono contenere componenti pericolosi, in parziale sostituzione di materie prime naturali, si evidenzia quanto segue.
  L'esenzione per il clinker dall'obbligo di registrazione ai sensi del regolamento REACH è prevista sul presupposto che esso sia compreso tra le «sostanze che non sono chimicamente modificate» (allegato V). In particolare, come specificato nella guida all'allegato V, questo vale per il clinker prodotto a partire dalle materie prime calcare, argilla, bauxite, minerale metallico del ferro e quarzo.
  Peraltro, per quanto riguarda il riutilizzo, atteso che gli obblighi del REACH non si applicano al materiale di scarto finché questo non ha cessato di essere un rifiuto, essi si dovrebbero applicare quando un prodotto viene fabbricato dal materiale di scarto. Pertanto le sostanze provenienti da recupero eventualmente riutilizzate dovrebbero essere soggette all'obbligo di registrazione e della preparazione di un dossier con le informazioni necessarie a garantire il suo utilizzo nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.
  Tuttavia, il caso del clinker è più complesso, perché il materiale non è un End of Waste. Il clinker, infatti, è un prodotto a tutti gli effetti, ma, per normale pratica industriale, per la sua produzione, da anni si utilizzano rifiuti in sostituzione di alcune materie prime.
  La questione al momento è ancora aperta, e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) non ha ancora risposto a come si pone il REACH rispetto a questa pratica.
  Secondo ECHA, il clinker è esentabile se rispetta alcune condizioni. Se, ad esempio, può essere dimostrato che la composizione del clinker prodotto con scorie non è significativamente differente da quella del clinker prodotto da materie prime naturali. Tuttavia, non si hanno sufficienti informazioni sulla sostanza, sia per quanto riguarda la composizione, sia per quanto riguarda il processo di produzione. In mancanza di sufficienti informazioni, necessarie per consentire una identificazione univoca della suddetta sostanza, non si può concludere se il clinker prodotto da residui di inceneritore possa o meno essere considerato come «non chimicamente modificato».
  Occorre, inoltre, evidenziare che il clinker costituito da scorie da incenerimento dei rifiuti, in quanto può contenere sostanze pericolose, deve essere valutato anche ai fini della classificazione prevista dal regolamento 1272/2008/CE (CLP) e, se del caso, classificato di conseguenza.
  Alla luce delle informazioni esposte, per quanto di competenza, si fa presente che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare monitora costantemente l'impatto regolatorio delle normative di settore, anche al fine di superare le criticità operative che dovessero emergere e valutare possibili revisioni della disciplina. In ogni caso, si rassicura che il Ministero continuerà a tenersi informato, senza ridurre in alcun modo lo stato di attenzione su tali tematiche.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

incenerimento dei rifiuti

rifiuti

riciclaggio dei rifiuti