ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10659

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 497 del 07/10/2015
Firmatari
Primo firmatario: CENSORE BRUNO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/10/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CASELLATO FLORIANA PARTITO DEMOCRATICO 07/10/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 07/10/2015
Stato iter:
08/04/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 08/04/2016
BIONDELLI FRANCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 08/04/2016

CONCLUSO IL 08/04/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10659
presentato da
CENSORE Bruno
testo di
Mercoledì 7 ottobre 2015, seduta n. 497

   CENSORE e CASELLATO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 5, comma 12, del decreto-legge n. 463 del 1983, stabilisce che l'INPS, per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori, sentiti gli ordini dei medici, istituisca liste speciali di medici;
   la disciplina attuativa è stata definita da una serie di decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, a partire dal decreto ministeriale 15 luglio 1986 (disciplina delle visite mediche di controllo), seguito dal decreto del 18 aprile 1996 (graduatoria provinciale, conferimento dell'incarico e definizione delle liste speciali, compensi, costituzione della commissione mista in ogni sede provinciale) poi dal 12 ottobre 2000 (conferma dei medici delle liste speciali) e infine dal decreto ministeriale 8 maggio 2008 (conferma della vigente disciplina delle visite mediche di controllo fino a completa rivisitazione della disciplina da effettuarsi entro 12 mesi, compensi aggiornati), hanno disciplinato la materia nel dettaglio;
   il comma 10-bis articolo 4 del decreto-legge n. 101 del 2013, in materia di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, come modificato dal comma 340 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), ha trasformato le liste speciali in liste speciali ad esaurimento, nelle quali sono stati confermati i medici già inseriti alla data del 31 dicembre 2007, e ha vincolato l'INPS ad avvalersi, in via prioritaria, dei medici iscritti nelle liste speciali ad esaurimento;
   la Commissione affari sociali della Camera, nel documento conclusivo approvato il 27 maggio 2014, al termine dell'indagine conoscitiva sull'attività dei medici di controllo dell'INPS, ha ribadito l'utilità della medicina fiscale e la necessità di garantire stabilità lavorativa ai medici fiscali;
   l'articolo 17 della legge n. 124 del 7 agosto 2015, sul riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, al comma 1, lettera l), stabilisce la riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l'effettività del controllo, con attribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della relativa competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle amministrazioni pubbliche per l'effettuazione degli accertamenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la quantificazione delle predette risorse finanziarie e per la definizione delle modalità d'impiego del personale medico attualmente adibito alle predette funzioni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e con la previsione del prioritario ricorso alle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni;
   la normativa vigente sopracitata prevede quindi che le visite fiscali debbano essere effettuate dai medici delle liste speciali istituite con il decreto-legge n. 463 del 1983 e prioritariamente dai medici delle liste speciali ad esaurimento di cui al comma 10-bis articolo 4 del decreto-legge n. 101 del 2013 e successive modificazioni, con compensi a prestazione stabiliti dal decreto ministeriale 8 maggio 2008; la legge n. 124 del 7 agosto 2015 stabilisce che spetta al Governo, con decreto attuativo, previa intesa con la Conferenza delle regioni, conferire all'INPS l'esclusività del servizio della medicina fiscale di controllo e stabilire la quantificazione delle risorse finanziare e le modalità di impiego del personale medico attualmente adibito al predetto servizio:
    alla luce di quanto sopra esposto e in virtù della necessità di trasparenza, occorre verificare il rispetto della normativa vigente e del ruolo assegnato all'INPS –:
   se il Ministro interrogato, sia a conoscenza del bando preannunciato dai dirigenti medico-legali dell'INPS responsabili delle commissioni mediche locali delle sedi provinciali, per l'affidamento di incarichi dal gennaio 2016, a tempo determinato con retribuzione oraria, per medici esterni che, pur non appartenendo alle liste speciali ad esaurimento, dovrebbero svolgere servizio di medicina fiscale di controllo domiciliare oltre che in relazione all'invalidità civile;
   se il Ministro sia a conoscenza delle iniziative assunte dall'INPS che di fatto inducono i medici fiscali delle liste ad esaurimento a partecipare al bando per adempiere ai controlli fiscali domiciliari e a sottrarre a un contratto a tempo determinato a retribuzione oraria quando per i controlli fiscali domiciliari è già in essere una collaborazione a tempo indeterminato ultra ventennale tra i medici fiscali e l'INPS, di natura libero-professionale, normata da leggi, decreti-legge e decreti ministeriali specifici e con compensi a prestazione stabiliti dal decreto ministeriale 8 maggio 2008;
   quali iniziative intenda assumere per garantire che nel sopracitato bando siano specificati in modo chiaro, analitico ed inequivocabile non solo i criteri di valutazione e la loro specifica applicazione nella successiva graduatoria per la valutazione dei titoli, ma anche le mansioni in cui verrebbe utilizzato il personale selezionato, con l'esplicita esclusione della medicina fiscale di controllo domiciliare, già svolta con professionalità ed efficacia dai medici delle liste ad esaurimento, come risulta dall'indagine della Commissione affari sociali, in attesa del decreto attuativo del Governo, a cui spetta, previa intesa con la conferenza delle Regioni, la definizione delle modalità di impiego del personale medico attualmente adibito alle funzioni di controllo fiscale in relazione alle assenze per malattia dei dipendenti pubblici e privati. (4-10659)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 8 aprile 2016
nell'allegato B della seduta n. 604
4-10659
presentata da
CENSORE Bruno

  Risposta. — Con riferimento all'atto parlamentare in esame, inerente l'avviso di selezione pubblica per il reperimento, da parte dell'Inps, di un contingente di medici esterni cui conferire incarichi libero-professionali, sulla base delle informazioni fornite dall'Inps, si rappresenta quanto segue.
  Il 12 novembre 2015, il presidente dell'Inps ha adottato la determinazione n. 147 per l'autorizzazione di una procedura selettiva pubblica ai fini del reperimento di un contingente di 900 medici cui conferire incarichi a tempo determinato volti a garantire l'espletamento degli adempimenti medico legali di competenza delle unità operative semplici (UOS) e unità operative complesse (UOC), centrali e territoriali, dell'istituto.
  Obiettivo di tali procedure selettive è quello di consentire all'Inps di reperire, all'esterno della propria organizzazione, risorse umane che consentano di soddisfare esigenze connotate da carattere temporaneo e richiedenti elevata professionalità, senza per questo dover ricorrere ad assunzioni di personale di ruolo.
  Nel caso in esame, il punto 1 dell'allegato A della citata determinazione presidenziale (relativo ai requisiti di partecipazione) ha stabilito che qualora il candidato risulti essere già iscritto, in qualità di medico fiscale, nelle liste speciali – di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge n. 101 del 2013 – è tenuto ad optare, al momento della sottoscrizione del contratto, tra l'attività medico fiscale e quella di medico esterno convenzionato. Sul punto, l'Inps ha precisato che l'esercizio di tale opzione non comporta la cancellazione dal medico fiscale dalle liste speciali della medicina fiscale ma solo l'impossibilità di svolgerne le relative funzioni limitatamente alla durata dell'incarico medico legale per conto dell'istituto.
  La ratio di tale scelta si basa essenzialmente sulla particolare delicatezza delle funzioni che dovranno svolgere i medici selezionati, si pensi ad esempio: all'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità; all'accertamento delle condizioni di invalidità e inabilità previdenziale; all'esame della certificazione di malattia per la disposizione dei controlli domiciliari; all'attività di consulenza tecnica di parte nell'ambito di un contenzioso giudiziario. Ne consegue la necessità che tali soggetti non risultino, nemmeno potenzialmente, in conflitto di interessi con lo svolgimento di altre attività professionali, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 53, commi 2, 3-bis e 5, del decreto legislativo n.165 del 2001, nonché dall'articolo 52, comma 67, della legge n. 448 del 2001.
  Per quanto concerne i criteri generali di valutazione dei titoli, essi sono esplicitati al paragrafo 4 (recante «criteri di valutazione e modalità di attribuzione dei punteggi») del bando di selezione di cui alla determinazione presidenziale n. 147 del 12 novembre 2015. L'Inps ha, inoltre, precisato che la commissione – mediante un'applicazione analogica della normativa per i concorsi pubblici prevista dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 – può, nel corso della prima riunione, specificare e dettagliare maggiormente i criteri previsti dal bando per l'attribuzione dei punteggi. Ciò vale in particolar modo in relazione alla lettera c) del paragrafo 4 del bando, recante «Titoli scientifici risultanti da curriculum – max 40 punti».
La Sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche socialiFranca Biondelli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

controllo fiscale

retribuzione del lavoro

esame medico