ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10641

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 497 del 07/10/2015
Firmatari
Primo firmatario: CIRIELLI EDMONDO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Data firma: 07/10/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RAMPELLI FABIO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 07/10/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 07/10/2015
Stato iter:
14/11/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 14/11/2016
ORLANDO ANDREA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 14/11/2016

CONCLUSO IL 14/11/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10641
presentato da
CIRIELLI Edmondo
testo di
Mercoledì 7 ottobre 2015, seduta n. 497

   CIRIELLI e RAMPELLI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante «disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210» è stato promulgato con il lodevole intento di garantire gli acquirenti di immobili in corso di costruzione relativamente agli acconti versati al costruttore;
   in particolare, l'articolo 2 dispone: «All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore è obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione, anche secondo quanto previsto dall'articolo 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento»;
   dalla lettera della disposizione, pertanto, si comprende come la stessa abbia tratto la propria ragione di esistere dalle ipotesi in cui i costruttori, o non hanno ultimato gli immobili, o sono falliti durante la costruzione, lasciando così gli acquirenti senza né casa né restituzione delle somme versate;
   la realtà dei fatti, però, si discosta molto dal diritto scritto, posto che spesso le banche si rifiuterebbero di rilasciare le suddette polizze e, in caso di rilascio, chiederebbero un versamento da parte del costruttore di importi pari a quanto occorre garantire, vincolando detti versamenti su conti «bloccati» che rilasciano interessi irrisorie pretendendo cifre non trascurabili per il servizio reso al costruttore;
   anche le compagnie assicurative spesso si rifiuterebbero di rilasciare le polizze e quando lo fanno, da una parte pretenderebbero fideiussioni abnormi da parte del costruttore, e dall'altra cercherebbero di vendere «collateralmente» al costruttore altre polizze solitamente collegate a versamenti economici molto vicini alle cifre a dover garantire, chiedendo altresì premi assicurativi con percentuali non trascurabili;
   non trasparente e alquanto spregiudicato sarebbe altresì l'operato degli intermediatori finanziari;
   al riguardo il decreto non ha previsto alcun obbligo a carico delle banche o delle assicurazioni per il rilascio delle fideiussioni, né tantomeno ha indicato dei parametri economici calmieratori del prezzo della polizza;
   il costruttore si trova, pertanto, nella condizione di dover garantire il rilascio di una polizza all'acquirente, senza avere la possibilità concreta di poterla reperire sul mercato;
   tale decreto, così come emanato, ha generato una serie di evidenti lacune operative che «di fatto» stanno aggiungendo notevolissime difficoltà a quanti, nonostante la grave crisi economica che ha colpito il nostro Paese e, in particolare, il settore edile, ancora desiderano fare impresa;
   se da una parte è apprezzabile l'intento di voler opportunamente garantire gli acquirenti e perseguire quei costruttori che non adempiono a quanto promesso, dall'altra non lo si può fare imponendo obblighi materialmente non assolvibili o difficilmente assolvibili, con danno degli imprenditori –:
   se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se intenda valutare l'opportunità di assumere iniziative per apportare modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in particolare, in materia di rilascio delle polizze fideiussorie ai costruttori venditori, tali da rendere il dettato normativo concretamente attuabile. (4-10641)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 14 novembre 2016
nell'allegato B della seduta n. 705
4-10641
presentata da
CIRIELLI Edmondo

  Risposta. — Mediante interrogazione in esame – che pone come premessa di fatto la difficoltà per gli imprenditori edili di ottenere, a condizioni eque, le polizze fideiussorie richieste dall'articolo 2 del decreto legislativo in data 20 giugno 2005, n. 122 da parte di banche o società assicuratrici – si chiede di conoscere se i Ministri interrogati intendano assumere, per quanto di rispettiva competenza, iniziative normative finalizzate alla modifica del decreto citato, introducendo, in particolare, disposizioni che prevedano a carico delle banche o delle assicurazioni l'obbligo di contrarre per il rilascio di fideiussioni e, comunque, parametri economici calmieratori del prezzo delle polizze.
  Il tema posto dall'interrogazione richiede, indubbiamente, una attenta valutazione da parte del Governo, nella prospettiva del bilanciamento tra il valore primario della tutela degli investimenti privati e la necessità di dover individuare con la massima chiarezza le regole per il corretto funzionamento del mercato, oltre che per l'effettiva tutela del credito.
  Come è noto, il decreto legislativo n. 122 del 20 giugno 2005, recante «Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire», ha inteso disciplinare un ambito molto delicato del settore degli acquisti immobiliari, apprestando una serie di tutele a favore della parte che acquista diritti, attraverso la varietà dei negozi giuridici in cui si manifesta l'autonomia negoziale, su un bene immobile ancora da costruire.
  In particolare, oltre alla menzionata garanzia fideiussoria, il citato decreto legislativo prevede, all'articolo 4, ulteriori forme di tutela per il contraente, tra le quali l'obbligo posto a carico del costruttore di stipulare il contratto e di consegnare al compratore, al momento della stipula del definitivo, una polizza assicurativa indennitaria di durata decennale, per i danni da rovina dell'immobile o per gravi difetti costruttivi.
  È stata, altresì, prevista la costituzione di un fondo di solidarietà, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, gestito dalla C.o.n.s.a.p.-Concessionaria di servizi assicurativi pubblici s.p.a. ed avente la funzione di corrispondere un giusto indennizzo all'acquirente qualora questi, a causa della situazione di insolvenza del venditore-costruttore, abbia subito la perdita di somme di denaro o di altri beni e non abbia conseguito il diritto di proprietà sull'immobile oggetto della stipula.
  A fronte dei rimedi apprestati, va ricordato che il nostro ordinamento tutela il principio generale della libertà negoziale dei singoli e delle imprese, che è suscettibile di limitazioni soltanto se giustificate da prevalenti ragioni di interesse pubblico generale, in ossequio all'articolo 41 della Costituzione ed in armonia con gli articoli 43 e 49 del Trattato istitutivo della Comunità europea, nonché della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia.
  Nel quadro così delineato e con riferimento alle specifiche questioni prospettate nell'interrogazione, ritengo doveroso segnalare – così come comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze – che la Banca d'Italia, investita della problematica relativa alla mancata previsione di un obbligo, a carico delle banche o delle assicurazioni, avente ad oggetto il rilascio delle fideiussioni, ove richiesta dall'imprenditore, ha evidenziato come le scelte in materia di erogazione del credito non possano che essere rimesse alle autonome determinazioni degli intermediari, fermo restando l'obbligo di fornire al richiedente indicazioni sulle ragioni dell'eventuale rifiuto.
  Va aggiunto che detto principio risulta essere stato ribadito in più occasioni anche dall'arbitro bancario finanziario, istituito nel 2009, il quale, peraltro, con specifico riguardo alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 122 del 2005, nell'esercizio delle sue funzioni di organismo indipendente di risoluzione stragiudiziale delle liti fra intermediari e clienti, si è principalmente occupato di controversie instaurate dagli acquirenti degli immobili contro gli intermediari.
  Al contrario, secondo quanto risulta, i ricorsi presentati dalle società costruttrici sono stati numericamente contenuti ed hanno riguardato questioni diverse da quelle in disamina: quale, ad esempio, la legittimità del rifiuto di ritenere estinta la fideiussione da parte dell'intermediario, che ha continuato ad addebitare i relativi costi al cliente anche dopo la consegna degli immobili agli acquirenti, in assenza del rilascio della documentazione prevista nel contratto di fideiussione quale requisito necessario per la estinzione della garanzia.
  Quanto alle iniziative di modifica della disciplina prevista dal decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, segnalo che risultano attualmente iscritti presso le rispettive Commissioni permanenti giustizia di Camera e Senato cinque disegni e proposte di legge.
  Secondo quanto rappresentato dall'ufficio legislativo di questo Dicastero, i citati atti partono tutti dalla considerazione della sostanziale elusione della disciplina prevista dall'articolo 2 del decreto da parte dei venditori-costruttori e della sostanziale ineffettività, dal punto di vista della tutela dell'acquirente, della sanzione di nullità del contratto prevista dalla norma. Propongono, pertanto, l'introduzione dell'obbligo a carico del notaio rogante di verificare, in sede di stipula, l'effettivo rilascio della polizza e, nel caso in cui tale controllo abbia avuto esito negativo, di segnalare la violazione all'autorità del comune presso il quale si trova l'immobile al fine della applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative a carico del venditore. Prevedono, inoltre, l'irrinunciabilità da parte dell'acquirente delle tutele previste dal decreto legislativo n. 122 del 2005, nonché l'ampliamento dei presupposti di fatto che consentono l'escussione della fideiussione.
  Si tratta, invero, di disegni e proposte di legge che, pur partendo da una ricognizione dello stato di applicazione della disciplina vigente in senso sostanzialmente coincidente con quello prospettato nell'interrogazione, pongono, tuttavia, in rilievo piuttosto la necessità di incrementare i profili di tutela dell'acquirente.
  Dal confronto parlamentare che sicuramente si svilupperà intorno ad un tema di così evidente complessità e rilevanza è auspicabile che possano essere individuati, nel rispetto dei principi vigenti, i rimedi più idonei ad assicurare l'opportuno contemperamento degli interessi coinvolti.
Il Ministro della giustiziaAndrea Orlando.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

acquisto della proprieta'

edificio

contratto assicurativo