ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10620

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 496 del 06/10/2015
Firmatari
Primo firmatario: MOLTENI NICOLA
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 06/10/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GUIDESI GUIDO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 06/10/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 06/10/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10620
presentato da
MOLTENI Nicola
testo di
Martedì 6 ottobre 2015, seduta n. 496

   MOLTENI e GUIDESI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   negli ultimi anni sono stati adottati, seppure in maniera non organica e attraverso successivi interventi normativi, una serie di provvedimenti tesi a favorire l'aggregazione e la fusione dei comuni, ed in generale la loro crescita dimensionale;
   tali disposizioni sono state costruite sulla base di presupposti di risparmio di spesa e della realizzazione di economie di scala nell'erogazione dei servizi di base, a tale scopo anche sacrificando l'aderenza del perimetro amministrativo alla eredità storico-demografica delle comunità civiche e spesso drenando verso il bilancio dello Stato le eventuali economie realizzate dai comuni;
   molti amministratori hanno scelto la strada dell'aggregazione o della fusione, spinti anche dalla difficoltà di elaborare bilanci non negativi stanti i tagli al fondo per lo sviluppo e la coesione, i vincoli del patto di stabilità e le difficoltà di riscossione di alcune nuove imposte locali definite dal legislatore, quali ad esempio l'IMU delle zone agricole non montane;
   l'articolo 1 della legge n. 56 del 2014 detta una serie di misure agevolative per le fusioni di comuni, tra le quali l'estensione al nuovo comune delle norme di maggior favore previste per comuni con meno di 5.000 abitanti, la possibilità per il nuovo comune di utilizzare i margini di indebitamento consentiti anche ad uno solo dei comuni originari e altro;
   si prevede inoltre che le regioni possano individuare misure di incentivazione alle unioni e fusioni nella definizione del patto di stabilità interno verticale;
   la già citata legge n. 56 del 2014 ha introdotto una nuova modalità di fusione di comuni, ossia della fusione per «incorporazione», da parte di un comune incorporante, di un comune contiguo «incorporato». Fermo restando quanto previsto dal TUEL (l'incorporazione è disposta con legge regionale e si procede a referendum tra le popolazioni interessate), il nuovo procedimento prevede che il comune incorporante mantenga la propria personalità e i propri organi, mentre decadono gli organi del comune incorporato;
   da ultimo, la legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 450) ha introdotto ulteriori forti incentivi per indurre alla fusione di comuni. In primo luogo, ai comuni istituiti a seguito di fusioni che abbiano un rapporto della spesa per il personale sulla spesa corrente inferiore al 30 per cento non si applicano, nei primi 5 anni dalla fusione, i vincoli per l'assunzione di personale a tempo determinato. Inoltre, ad essi si applicano le regole del patto di stabilità interno dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione (anziché dal terzo come previsto per gli altri enti);
   proprio con riguardo alle disposizioni previste dalla ultima legge di stabilità, parrebbe emergere una incertezza, se non una vera e propria confusione normativa, relativa alla loro applicazione a tutte le fusioni, comprese le fusioni per incorporazione: infatti, in provincia di Como, due comuni (San Fermo e Cavallasca) che hanno avviato le pratiche per una fusione per incorporazione hanno chiesto formalmente al Ministero dell'interno se lo sblocco del patto vaga anche per questa tipologia di fusione. In base alla risposta ricevuta il 18 settembre 2015, secondo il Ministero dell'interno, che richiama anche una sentenza della Corte Costituzionale, la fusione per incorporazione «...non ha ad oggetto l'istituzione di un nuovo ente territoriale... le disposizioni che fanno riferimento al Comune istituito a seguito di fusione non sarebbero riferibili al comune incorporante, in quanto lo stesso non costituisce un nuovo ente». E continua: «Ciò premesso, si ritiene che alla fattispecie della fusione per incorporazione non si applichi l'esenzione dal rispetto delle regole del patto di stabilità interno»;
   si tratta di un parere tuttavia contestato da esponenti dell'ANCI;
   stante la già difficile quotidianità degli amministratori locali ed i vincoli di bilancio al quale sono tenuti a sottostare, appare necessario ottenere un chiarimento su quale normativa si applichi alle fusioni per incorporazione –:
   se le norme incentivanti per le fusioni di comuni, ed in particolare quanto previsto dalle leggi n. 56 del 2014 e n. 190 del 2014, si applichi anche alle fusioni per incorporazione;
   se i Ministri interrogati non ritengano opportuno nel più breve tempo possibile assumere iniziative per un chiarimento interpretativo su quanto citato in premessa. (4-10620)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

comune

imposta locale