ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10616

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 496 del 06/10/2015
Firmatari
Primo firmatario: FRACCARO RICCARDO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 06/10/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 06/10/2015
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 06/10/2015
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 06/10/2015
BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 06/10/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 06/10/2015
Stato iter:
23/11/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/11/2016
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 23/11/2016

CONCLUSO IL 23/11/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10616
presentato da
FRACCARO Riccardo
testo di
Martedì 6 ottobre 2015, seduta n. 496

   FRACCARO, L'ABBATE, GALLINELLA, GAGNARLI e MASSIMILIANO BERNINI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   con il comunicato n. 2116 del 31 agosto 2015 la giunta della provincia autonoma di Trento ha reso pubbliche le nuove regole in applicazione del piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) in riferimento alle distanze minime e alle misure di contenimento della deriva dei trattamenti per i prodotti fitosanitari nei frutteti vicini o contigui alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Il provvedimento è stato approvato in via preliminare dalla giunta provinciale in attesa del parere del consiglio delle autonomie locali per rispondere alla necessità di dare attuazione alle «Disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) adottato con decreto interministeriale il 22 gennaio 2014» e che sono state approvate dalla giunta provinciale il 9 marzo 2015 (delibera n. 369);
   l'allegato al provvedimento del 31 agosto, denominato per esteso «Misure per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili», presenta una serie di disposizioni caratterizzate ad avviso degli interroganti da eccessiva genericità:
    a) all'articolo 2 «Prescrizioni del PAN per la preparazione delle miscele per i trattamenti sanitari» non è fornita una completa e chiara classificazione dei suoli impermeabili, nella parte relativa ai luoghi nei quali non possono essere svolte le operazioni di preparazione della miscela fitoiatrica. È assente infatti il valore del materiale (per esempio asfalto, terreno stabilizzato, terreno vegetale, ghiaioso, argilloso e altro) e del parametro k (coefficiente di permeabilità dei terreni in metri/sec) normalmente usato per definire la permeabilità;
    b) all'articolo 2 è assente inoltre un valore della distanza da tenere dai corsi d'acqua e dai pozzi per prelievo idrico. Tale mancanza mette a rischio la tutela dell'ambiente acquatico contro il potenziale inquinamento provocato da un accidentale sversamento di sostanze tossiche e contrasta il conseguimento degli obiettivi fissati nella direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
    c) all'articolo 6 «Controlli e sanzioni» non vengono specificati né le autorità statali, provinciali e comunali né gli uffici locali deputati ai controlli. Tanto meno sono indicati gli strumenti e le risorse messe a disposizione per effettuarli;
    d) le sanzioni non risultano essere correlate alle prescrizioni contenute nel testo del documento e ne rimandano sommariamente l'applicazione al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;
    e) il rispetto delle prescrizioni è difficilmente controllabile sia per la disorganicità delle stesse sia per gli impedimenti oggettivi nei rilevamenti con particolare riferimento a: I) misurazione della sostanza attiva trasportata ed erogata dall'atomizzatore; II) verifica della compatibilità delle dotazioni e delle regolazioni dei dispositivi antideriva; III) rilevazione della direzione e dell'intensità del vento; e IV) esercizio delle funzioni di controllo sia nelle ore diurne che nella fascia oraria che va dalle ore 22:00 alle ore 6:00;
    f) è assente una classificazione univoca e rigorosa delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (AFPGV). Ad esempio queste sono elencate al comma 1 dell'articolo 3 e all'allegato 2 e non sembrano corrispondere a quelle del comma 4 dell'articolo 3;
   la nuova disciplina provinciale che si vorrebbe introdurre, a giudizio degli interroganti, riduce pertanto i livelli di sicurezza rispetto al piano d'azione nazionale (PAN) e va in senso contrario a quello delineato dal Sesto programma d'azione in materia di ambiente, con il quale il Parlamento europeo e il Consiglio hanno preso atto che occorre ridurre ulteriormente l'impatto dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente, ed in particolare quello dei prodotti fitosanitari. Risulta altresì essere peggiorativa rispetto al regolamento in vigore «Linee guida in materia di utilizzo sostenibile di fitosanitari» che fu approvato con la delibera della giunta provinciale del 19 maggio 2010, n. 1183 in particolare per i seguenti aspetti:
    a) nella definizione di aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (AFPGV), a differenza di quanto disposto dal PAN all'azione A.5.6.3, risulterebbero omesse le aree confinati ai plessi scolastici (mantenendo solo quelle interne all'articolo 3.1 e allegato 2), le piste ciclabili, le zone di interesse storico, architettonico, archeologico, paesaggistico ed i cimiteri;
    b) risulterebbe omesso l'obbligo di avviso della popolazione con cartelli che indicano la sostanza attiva utilizzata, data e durata del divieto di accesso (≥ al tempo di rientro indicato in etichetta, se mancante ≥ a 48 ore nelle AFPGV), previsto nel PAN all'azione A.5.6;
    c) risulterebbe omesso l'obbligo di divieto di trattamento delle AFPGV con pesticidi con tempi di rientro ≥ a 48 ore e l'obbligo di vietarne l'accesso previsto nel PAN all'azione A.5.6;
    d) risulterebbe omesso l'obbligo di divieto di trattamento delle AFPGV con erbicidi (diserbanti) previsto nel all'azione A.5.6.1;
    e) risulterebbe omesso l'obbligo di privilegiare le misure di controllo a tutela dell'agricoltura biologica per i trattamenti con fungicidi, insetticidi o acaricidi previsto nel PAN all'azione A.5.6.2;
    f) risulterebbe omesso l'obbligo di vietare l'accesso alle aree trattate per almeno le 24 ore successive al trattamento senza gli specifici DPI (maschera, stivali, tuta impermeabile) a tutela degli agricoltori previsto nel PAN al azione A.5.7;
    g) risulterebbe omessa la regolamentazione delle aree protette come invece previsto nel PAN all'azione A.5.8;
    h) sono ridotte notevolmente le fasce di non utilizzo degli atomizzatori definite all'articolo 3 «Prescrizioni minime per garantire la corretta effettuazione dei trattamenti fitosanitari» della delibera della giunta provinciale 1183/2010. Nella fattispecie, pur in assenza il supporto scientifico, è stata azzerata la distanza di 30 metri per gli atomizzatori «antideriva». Ciò appare in contrasto con l'unico studio scientifico attualmente riconosciuto, il cosiddetto «Studio Lorenzin-Betta» del 1992 «Valutazione tossicologica del fenomeno di “deriva” nei trattamenti antiparassitari ed elementi per la minimizzazione del rischio», il quale dimostra che, nel caso di utilizzo di prodotti nocivi (ex-IIa classe) e in assenza di vento, per avere un rischio sanitario medio-basso, il trattamento antiparassitario con atomizzatori va effettuato a distanze superiori a 100 m dai bersagli sensibili (case, orti, giardini) e che, nonostante siano prese tali misure, il rischio nullo non esiste;
    i) non si prenderebbe il deposito della documentazione «antideriva» negli uffici comunali rendendo quindi impossibile ogni controllo preventivo sugli atomizzatori;
   la disciplina non prevede alcuna tutela per i luoghi in prossimità di aree trattate con pesticidi, quali: a) orti e campi dove si coltivano piante da frutto e ortaggi per l'autoconsumo e per fini non commerciali; b) aziende agricole biologiche; c) risorse idriche; d) aziende turistiche (alberghi, campeggi, agriturismi, alloggi privati). La disciplina, a giudizio degli interroganti, aumenta contemporaneamente il grado della minaccia sull'ambiente trentino, il quale è peraltro già compromesso come è stato evidenziato da recenti studi sulla realtà locale che hanno rilevato una presenza significativa di pesticidi in ben 20 corsi d'acqua in tutta la provincia di Trento, di cui 9 solo in Val di Non, e livelli di contaminazione elevati nell'organismo umano e nelle abitazioni e nei terreni adiacenti dei residenti nelle aree ad agricoltura intensiva. I documenti di riferimento sono: «Piano di Tutela delle Acque 2015» dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA) di Trento; «Il gusto amaro della produzione intensiva di mele. Un'analisi dei pesticidi nei meleti europei e di come soluzioni ecologiche possono fare la differenza» di Greenpeace, giugno 2015; «Presenza di fitofarmaci ad uso agricolo in aree residenziali della Val di Non» a cura del Comitato per il diritto alla salute in Val di Non (Tn), aprile 2012; «Indagine conoscitiva sul livello di esposizione non professionale a prodotti, fitosanitari in persone residenti in un'area a forte vocazione agricola della provincia di Trento» DGP n. 1154 dd 9 maggio 2008 – APSS Trento;
   in data 9 settembre 2015 sul portale Avaaz è stata lanciata una petizione dal titolo «Ritirare la nuova delibera sull'uso dei pesticidi in Trentino» la quale, a pochi giorni dalla pubblicazione, è già stata sottoscritta da centinaia di persone. La petizione denuncia la possibilità concessa agli atomizzatori di arrivare legalmente vicino alle case (fino a 0 m), l'impossibilità di esercitare il controllo le modalità con cui vengono erogati i trattamenti e i potenziali danni causati da una simile misura sull'attività turistica, sottolineando l'allarme sociale suscitato dalla nuova disciplina –:
   se il Governo sia a conoscenza dei fatti indicati in premessa e se ritenga di assumere ogni iniziativa di competenza al fine di assicurare la corretta attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, garantire la salute pubblica, rispondere alle esigenze delle popolazioni che vivono vicino alle aree agricole intensive, tutelare lo sviluppo dell'agricoltura biologica e garantire il rispetto del principio di precauzione attraverso una strategia strutturata di analisi dei rischi.
(4-10616)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 23 novembre 2016
nell'allegato B della seduta n. 708
4-10616
presentata da
FRACCARO Riccardo

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, sulla base degli elementi acquisiti dalla competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché dai competenti enti territoriali, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.
  Com’è noto, con il decreto ministeriale 22 gennaio 2014 è stato adottato il piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150, concernente l'attuazione della direttiva 200/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
  Inoltre, per quanto riguarda le azioni di tutela delle aree naturali protette e dell'ambiente acquatico, sono state stabilite con decreto ministeriale del 10 marzo 2015 (pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 26 marzo 2015) linee guida che prevedono specifiche misure di mitigazione del rischio da applicare in prossimità dei corsi d'acqua e nelle aree naturali protette.
  La scelta delle misure più appropriate nelle aree oggetto di tutela, in relazione alle specificità territoriali e ai diversi obiettivi di protezione, è demandata, ai sensi del punto A.5.1 del PAN, alle regioni e alle province autonome.
  Allo scopo di valutare l'efficacia delle azioni previste dal PAN, sono stati peraltro definiti, con decreto 15 luglio 2015 (pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 27 luglio 2015), alcuni indicatori per valutare il grado di attuazione e l'efficacia delle misure previste.
  Una prima valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dal PAN potrà avere luogo dopo il 31 dicembre 2016, scadenza stabilita dal citato decreto legislativo n. 150 del 2012, all'articolo 6, comma 8, entro cui le regioni e le province autonome dovranno fornire un quadro aggiornato sullo stato di attuazione delle azioni di competenza.
  Pur non essendo state destinate risorse finanziarie specifiche per l'attuazione della citata direttiva 2009/128/CE, le misure agro alimentari previste dai programmi regionali di sviluppo rurale saranno in molti casi direttamente o indirettamente connesse alle azioni previste dal PAN per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. La correlazione tra le misure previste dai PSR e le azioni previste dal PAN è peraltro richiamata all'articolo 2, comma 3, del più volte richiamato decreto legislativo, al fine di armonizzare le disposizioni relative all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari con le politiche di sviluppo rurale, i programmi di sviluppo rurale, i regimi di sostegno e la condizionalità.
  Tanto premesso, per quanto riguarda nello specifico la provincia autonoma di Trento, sulla base dei dati da questa forniti, si evidenzia che, con il comunicato stampa n. 2116 del 31 agosto 2015, la provincia ha annunciato l'approvazione delle distanze minime per i trattamenti fitosanitari in applicazione del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Con questo atto l'amministrazione ha inteso: definire in modo più puntuale i siti sensibili frequentati dalla popolazione o da gruppi vulnerabili individuati dal PAN nell'azione A.5.6 ed ai quali sono applicate le distanze nell'esecuzione del trattamento con i prodotti fitosanitari più pericolosi; definire le dotazioni antideriva e le modalità di trattamento che consentono la riduzione della fascia non trattata; introdurre vincoli nell'esecuzione dei trattamenti anche in prossimità di siti non tutelati con il PAN (abitazioni private e strade); introdurre vincoli anche nel caso di utilizzo di prodotti fitosanitari non considerati dal PAN.
  La provincia autonoma di Trento ha, quindi, evidenziato che in questa fase non si è trattato di un'approvazione definitiva ed ufficiale di una deliberazione della giunta provinciale, ma semplicemente di una «preadozione» da parte dell'organo politico al fine di consentire il proseguimento dell’
iter amministrativo che prevede per questo specifico atto il confronto e l'intesa con il consiglio delle autonomie locali (CAL), l'ente che rappresenta i comuni e le comunità di valle della provincia di Trento. L'intesa con il CAL è resa necessaria in quanto le misure in corso di approvazione si sovrappongono ad analoghe disposizioni presenti in numerosi regolamenti comunali attualmente in vigore.
  L'amministrazione provinciale è intervenuta preliminarmente approvando le «Disposizioni per l'attuazione del PAN» (deliberazione n. 369 del 9 marzo 2015), documento con il quale è stata analizzata la situazione provinciale, descritte le attività già attivate in attuazione del PAN e quelle da implementare, individuando i soggetti attuatori e definendo l'impatto organizzativo ed i tempi di realizzazione.
  L'atto oggetto della preadozione è stato successivamente presentato al consiglio delle autonomie il quale ha formulato le proprie osservazioni riconducibili alla necessità di dare forza regolamentare su tutto il territorio provinciale ai limiti di tutela introdotti, ferma restando la facoltà dei comuni di dettare regole più restrittive in ragione di specifiche e motivate esigenze di tutela della salute pubblica; richiesta di ulteriore tutela nel caso dei trattamenti vicino alle abitazioni private (obbligo di barriere naturali o artificiali); richiesta di introitare nelle casse comunali le sanzioni amministrative previste per il mancato rispetto delle disposizioni; richiesta di un'attività di formazione del personale di polizia municipale per consentire la corretta realizzazione dell'attività di controlli su questo specifico ambito; richiesta di attivazione di un programma di monitoraggio delle condizioni di salute delle popolazioni esposte ai fitofarmaci.
  Le richieste formulate al CAL, ed in particolare la necessità di dare forza regolamentare alle disposizioni proposte, hanno reso necessaria la modifica delle procedure e l'approvazione di un atto in forma di legge che attribuisca alla provincia la competenza per l'emanazione di questo specifico regolamento. Con l'articolo 24 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (Legge di stabilità provinciale 2016) sono state pertanto approvate le «Disposizioni in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari» che rendono possibile tale operazione.
  Allo stato attuale, un regolamento con gli stessi contenuti dell'atto che è stato pubblicizzato dalla provincia il 31 agosto 2015 non è stato ancora approvato. Tuttavia, con la deliberazione n. 9 del 15 gennaio 2016, la giunta provinciale, in attesa del raggiungimento dell'accordo fra i soggetti interessati, ha approvato un pacchetto di misure per l'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili con le quali ha definito le dotazioni antideriva che consentono la riduzione della fascia non trattata da 30 a 10 metri, prevista nell'azione A.5.6 del PAN.
  Le osservazioni riportate nell'interrogazione si riferiscono quindi ad una proposta che è stata trasformata in atto ufficiale solamente per quanto riguarda una più precisa individuazione dei siti sensibili indicati nel PAN all'Azione A.5.6 e delle dotazioni antideriva che consentono la riduzione della fascia non trattata. In ogni caso, si tratta di tutele aggiuntive e non riduttive rispetto ai livelli di sicurezza previsti dal piano di azione nazionale.
  Alla luce delle informazioni esposte, per quanto di competenza, questo Ministero continuerà a monitorare le attività in corso anche al fine di un eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione dell'ambiente

protezione delle acque

antiparassitario