ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10603

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 496 del 06/10/2015
Firmatari
Primo firmatario: DAGA FEDERICA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 05/10/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 05/10/2015
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 05/10/2015
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 05/10/2015
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 05/10/2015
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 05/10/2015
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 05/10/2015
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 05/10/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 05/10/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 19/10/2015
Stato iter:
20/10/2015
Fasi iter:

RITIRATO IL 20/10/2015

CONCLUSO IL 20/10/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10603
presentato da
DAGA Federica
testo di
Martedì 6 ottobre 2015, seduta n. 496

   DAGA, TERZONI, MANNINO, MICILLO, DE ROSA, ZOLEZZI, BUSTO e VIGNAROLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, normava la definizione di accordi di programma;
   il programma FAS 2007-2013 disponeva di risorse per la mitigazione del dissesto idrogeologico;
   il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare disponeva, per altra parte, di risorse per la mitigazione del dissesto idrogeologico;
   nel corso dell'anno 2010 sono stati sottoscritti accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni italiane (un accordo per ogni regione);
   nel corso degli anni 2010 e 2011, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), sono stati nominati i commissari straordinari delegati all'attuazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del dissesto idrogeologico nelle regioni italiane (un commissario per ogni regione), con durata triennale prorogabile;
   per lungo tempo dalle nomine dei commissari (come detto, avvenute mediamente tra ottobre 2010 e marzo 2011), questi ultimi hanno dovuto svolgere da soli e con propri mezzi strumentali l'incarico loro affidato. Infatti, solo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, datato 20 luglio 2011, si consentiva ai commissari l'utilizzo di una struttura di supporto all'attività (cosa necessaria per l'espletamento delle numerose attività richieste con i DPCM di nomina, impossibili da esercitare singolarmente) i cui costi ricadevano entro l'1,5 per cento dei fondi destinati al dissesto. Norma mai abrogata, né revocata con il decreto-legge n. 91 del 2014. A seguito del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i commissari hanno strutturato i loro uffici con personale (con obbligo di utilizzare i parametri di reclutamento consentiti alle pubbliche amministrazioni, così da poter concretamente esercitare i mandati ascritti;
   gli incarichi commissariali avevano validità fino alla data del 31 dicembre 2014, avendo il decreto-legge n. 136 del 2013, prorogato le attività al fine di consentire l'ultimazione dei cantieri. Infatti, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 aprile 2011, implicitamente modificava i termini di scadenza dei mandati commissariali rideterminandone la durata in coincidenza con l'espletamento di tutte le opere oggetto degli accordi di programma. L'articolo 2 di quest'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recita al riguardo: «L'incarico cessa automaticamente alla conclusione dell'intervento, ovvero, qualora ai sensi dell'articolo 20, ultimo periodo del decreto-legge 29 novembre 2009 n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 2 gennaio 2009 n. 2 sopravvengono circostanze che impediscano la realizzazione totale o parziale dell'intervento». L'articolo 6 del decreto-legge 10 dicembre 2013 n. 136, aveva previsto che possono essere nominati commissari anche i presidenti o gli assessori all'ambiente delle regioni interessate. Il testo dello stesso articolo è stato profondamente modificato dalla legge di conversione del 6 febbraio 2014, n. 6, per rispondere alle indicazioni della legge di stabilità 2014. Si è al riguardo disposta una articolata disciplina circa il termine del mandato dei commissari ancora in carica e la loro automatica sostituzione da parte dei presidenti delle regioni a decorrere dal 1o gennaio 2015. La legge di conversione ha infatti dettato un limite improrogabile di durata dell'incarico dei commissari straordinari, che non poteva perdurare oltre 5 anni dall'entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 a prescindere dall'effettiva ultimazione degli interventi loro affidati. I mandati dei commissari straordinari in carica avevano pertanto scadenza il 30 dicembre 2014 e dovevano essere incaricati, ex lege, dell'espletamento degli interventi non ancora ultimati i presidenti delle regioni. A tal fine la legge di conversione dello stesso articolo 6 del decreto-legge n. 136 del 2013 ha previsto che venisse aggiunto il comma 1-bis all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 secondo cui «A decorrere dal 1o gennaio 2015 i Presidenti delle Regioni subentrano ai Commissari straordinari anche nella titolarità delle contabilità speciali per la gestione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, giacenti, alla predetta data, nelle medesime contabilità speciali»;
   il comma 1 dell'articolo 10 del successivo decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, invece stabiliva «A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali. I commissari straordinari attualmente in carica completano le operazioni finalizzate al subentro dei Presidenti delle regioni entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto». Ciò all'interno del Capo II — Disposizioni urgenti per l'efficacia dell'azione pubblica di tutela ambientale, per la semplificazione di procedimenti in materia ambientale e per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Questo accadeva circa sei mesi prima del termine di fine mandato dei Commissari
   il citato decreto-legge veniva convertito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116. Insieme ai commissari, venivano annullati i contratti — a qualsiasi titolo — dei collaboratori, di atto non garantendo quella continuità che le leggi invocano. Si ricorda che la norma — ad esempio, l'articolo 1223 del codice civile — impone di risarcire il danno dovuto al mancato guadagno per cause non dipendenti dal lavoratore. Inoltre il citato decreto-legge n. 116 nulla dispone in merito ai procedimenti amministrativi in corso di espletamento alla data di sostituzione dei commissari;
   i presidenti di regione, divenuti commissari in sostituzione dei precedenti, assumevano i medesimi compiti (tra cui il rispetto dei crono programmi, la redazione delle relazioni trimestrali e annuali da consegnare — tra l'altro — alla Camera dei deputati, l'implementazione continua del sistema RenDis web in ordine alla trasparenza);
   tuttavia, le ingenti attività pertinenti il dissesto portate avanti dai commissari delegati necessitavano di un periodo di tempo rilevante per avere piena conoscenza degli atti e dell'insieme dei procedimenti avanzati da parte dei nuovi commissari (presidenti di regione). Risulta infatti che la sostituzione dei commissari abbia determinato un rallentamento (in alcuni casi la sospensione) delle attività di mitigazione del dissesto e — sebbene il costo dei precedenti commissari (comunque poco rilevante rispetto ad altre figure commissariali, a valere da quanto sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2011 e poi ulteriormente disposto con riduzione dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, soprattutto in ragione delle grandi responsabilità a questi ascritte) sia stato abbattuto dall'eliminazione del compenso in capo ai presidenti di regione — questo fattore deve considerarsi un grave dispendio di risorse, in primo luogo a causa dell'acuirsi dei problemi del dissesto nei cantieri attivi e al relativo maggiore costo per la messa in sicurezza. L'analisi, a campione, di quattro dei commissariamenti regionali sul dissesto ha fornito, infatti, risultati preoccupanti con grave pregiudizio per le persone e le cose ad avviso dell'interrogante in violazione del principio di precauzione di cui all'articolo 191 del TFUE. Si consideri che l'ingiustificata e frettolosa sostituzione dei commissari a sei mesi dal loro fine mandato e conseguente conclusione dei lavori, risulta che ad oggi abbia già causato slittamenti almeno di un anno nella conclusione delle opere programmate, le cui conseguenze sono: 1) come detto per altri versi, accentuazione del rischio idrogeologico; 2) blocco dei cantieri in esecuzione e blocco di quelli in fase di avviamento, grossolanamente stimabili in circa 200 (pari numero, o forse più, è quello delle imprese coinvolte, con conseguenti danni indiretti per l'economia e per almeno 2000 posti di lavoro potenziali o reali);
   questo Governo, nel mese di agosto 2014, allorché i commissari venivano sostituiti dai presidenti di regione, provvedeva a nominare i nuovi vertici della Sogesid s.p.a. e indicava alla presidenza Marco Staderini. Qualche mese più tardi, si svolgeva un'audizione in Commissione Ecomafie. Qui, il neo presidente Marco Staderini affermava che la Sogesid spa intendeva procedere ad assunzioni fino al triplo dell'attuale struttura. Notizia piuttosto discutibile, anche per il carattere pubblico della società;
   il 10 dicembre 2014, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sigla con la Sogesid una convenzione quadro anche sul tema del dissesto idrogeologico, ratificata dalla Corte dei Conti in data 26 gennaio 2015. Ai sensi di questa convenzione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è tenuto a vigilare anche sui temi delle modalità di reclutamento del personale, assicurando il rispetto dei principi (di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) di adeguata pubblicità, imparzialità, economicità e trasparenza, che impongono una procedura concorsuale;
   l'articolo 1, comma 111, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) dispone che tutti i fondi presenti nella contabilità speciale non impiegati fino a dicembre 2013 debbano venir utilizzati nella somma massima di 600 milioni di euro a favore dei progetti-cantieri del 2014, ai quali si dovrebbero aggiungere altri finanziamenti derivanti dalle CIPE 6 e 8 del 2012, pari rispettivamente ad un importo di 130 milioni di euro e 674,7 milioni di euro. Nella parte finale del comma si legge: «Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016.». Mentre i commi 120 e 121 assegnano un totale di 150 milioni di euro a favore del fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per gli anni 2014, 2015 e 2016;
   con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 viene istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — segretariato generale — la struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche. Dal sito web, &cancelletto; italiasicura, si apprende che per i prossimi sette anni l'obiettivo del Governo è aprire circa 7.000 cantieri, attraverso un piano nazionale contro il dissesto idrogeologico che prevede una spesa di quasi 9 miliardi: 5 provenienti dai fondi di sviluppo e coesione; 2 dal cofinanziamento delle regioni o dai fondi europei a disposizione delle regioni stesse; altri 2 miliardi recuperati dai fondi destinati alle opere di messa in sicurezza e non spesi fino ad ora. Con questi ultimi fondi verranno aperti 654 cantieri entro la fine del 2014, per un totale di 807 milioni di euro, e altri 659 nei primi mesi del 2015, per un valore di un miliardo e 96 di euro;
   le norme dettate dal decreto-legge n. 133 del 2014 «SbloccaItalia» (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) sembrano essere finalizzate a disciplinare il recupero delle risorse finanziarie inutilizzate e a definire una programmazione a decorrere dal 2015. In particolare si ricordano le seguenti disposizioni contenute nell'articolo 7:
    a) il comma 2, prevede che, a partire dalla programmazione 2015, le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite lo strumento dell'accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e che gli interventi siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro stesso. Il medesimo comma, attribuisce a partire dalla programmazione 2015, ai presidenti delle regioni il ruolo di commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014;
    b) il comma 3 disciplina le modalità di revoca di risorse assegnate in passato alle regioni e ad altri enti (a partire dai decreti attuativi del decreto-legge n. 180 del 1998 fino ai decreti attuativi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006) per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Gli accertamenti finalizzati alle revoche devono essere svolti dall'ISPRA entro il 30 novembre 2014. Le risorse così revocate confluiscono in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente;
    c) il comma 5 prevede una semplificazione delle procedure di esproprio ed occupazione di urgenza;
    d) il comma 8 prevede l'assegnazione alle regioni dell'ammontare complessivo di 110.000.000 di euro, a valere sulle risorse del FSC 2007-2013, da destinare agli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua necessari per fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con la struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche;
   il comma 238 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) modifica il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 133 del 2014 predisponendo che una quota, pari a 50 milioni di euro (di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 3 del medesimo decreto-legge) sia destinata all'attuazione di interventi urgenti in materia di: dissesto idrogeologico; difesa e messa in sicurezza di beni pubblici; completamento di opere in corso di esecuzione; miglioramento infrastrutturale. Lo stesso comma prevede che, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provveda all'individuazione, d'intesa con la struttura di missione degli interventi e delle procedure di attuazione (ma anche in questo caso non si riesce ad avere indicazioni chiare e univoche su come e se siano stati impiegati tali fondi);
   con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2015 vengono definiti i criteri e le modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico (italiasicura.governo.it/site/home/news/documento189.html). Le richieste trasmesse dalle regioni attraverso la piattaforma «ReNDiS» dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), relative agli interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico ammontano a 20,4 miliardi di euro che rappresenta il fabbisogno complessivo del periodo 2015-2020;
   con la delibera Cipe n. 32 del 20 febbraio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 153 il 4 luglio 2015) vengono assegnati 450 milioni di euro sul fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) afferenti alla programmazione 2014-2020 e vengono individuate ulteriori risorse pari a 150.000.000 di euro, destinate agli interventi localizzati nelle aree metropolitane e urbane (110.000.000 di euro provengono dallo Sblocca Italia e 40.000.000 di euro dalle disponibilità della legge di stabilità 2014). Inoltre vengono assegnati ulteriori 100 milioni di euro del fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 con l'obiettivo di stimolare l'efficace avanzamento, in particolare nel Mezzogiorno, delle attività progettuali delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico (in base alla relazione «Progetto Aree Metropolitane» redatto dalla struttura Italia Sicura è preoccupantemente evidente come siano veramente pochissime le opere immediatamente cantierabili, mentre la maggioranza degli interventi si trova ad una fase progettuale preliminare o addirittura allo studio di fattibilità, con possibili rilevanti variazione degli importi stimati);
   con il comma 1.5 della delibera del Cipe 32, facendo riferimento alla legge di stabilità 2015, si stabilisce chiaramente che i 450 milioni e i 100 milioni di euro destinati al FSC dovranno essere così ripartiti: 50 milioni di euro per il 2015, 75 milioni di euro per il 2016, 275 milioni di euro per il 2017, 75 milioni di euro per il 2018 e 75 milioni di euro per il 2019. Ma la presente delibera nella fase attuativa, predispone che gli interventi che avranno diritto ai fondi saranno individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e solo allora i fondi saranno assegnati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di amministrazione responsabile dell'attuazione, d'intesa con la struttura di missione di cui alle premesse, del presente piano di interventi. Successivamente sarà data adeguata pubblicità dell'elenco degli interventi finanziati, nonché alle informazioni periodiche sul relativo stato di avanzamento, come risultanti dal predetto sistema di monitoraggio «ReNDiS», dati che saranno comunicati anche al dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;
   recentemente, secondo quanto affermato dal Ministro Galletti nel corso di un'intervista, il CIPE ha sbloccato 654 milioni di euro da destinare alle città più a rischio, nel contesto di un progetto che vale 1,303 miliardi di euro. Nel 2016, come da dichiarazioni del Ministro Delrio, potrebbero sbloccarsi altri 1,8 miliardi di euro della vecchia programmazione –:
   al di là degli annunci che si sono susseguiti in questi ultimi mesi, se il Governo sia in grado di quantificare ufficialmente quanti siano i fondi effettivamente erogati per il dissesto idrogeologico dal suo insediamento ad oggi e per quali progetti e quale sia lo stato di realizzazione dei medesimi;
   visto che le regioni attraverso il sistema «ReNDiS», segnalano la necessità di investire almeno 20 miliardi di euro per mettere il Paese in sicurezza, se il Governo e il Ministro interpellato non ritengano esiguo lo stanziamento previsto dalla legge di Stabilità 2015;
   visto che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che secondo la delibera del Cipe n. 32 dovrebbe individuare gli interventi che avranno diritto ai fondi stanziati nella legge di stabilità 2015 non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, se possano confermare che tali fondi non sono ancora stati erogati;
   quanti dei 654 cantieri che secondo Italia Sicura dovevano essere aperti entro la fine del 2014 siano effettivamente partiti;
   quale sia, ad oggi, lo stato dei dissesti nei cantieri in esecuzione e in quelli avviati dai precedenti commissari e se il Governo sia in grado di fornire dettagli per ognuno di essi suddivisi per regione di appartenenza;
   quante e quali regioni abbiano rispettato i cronoprogrammi commissariali ed eventualmente, quali ragioni abbiano imposto il mancato rispetto degli stessi;
   quante e quali regioni abbiano trasmesso al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie relazioni trimestrali con congruità di contenuti;
   quante e quali regioni abbiano trasmesso alla Presidenza del Consiglio la competente relazione annuale relativa all'esercizio commissariale 2014;
   quante e quali regioni abbiano implementato il Sistema RenDis web con regolarità, al fine di consentire le adeguate verifiche e garantire la trasparenza richiesta; laddove sia stato implementato, quali risultanze emergano in ordine all'attuazione dei cronoprogrammi e allo stato di avanzamento dei relativi lavori;
   quale sia il bilancio che deriva dalla sostituzione dei precedenti commissari, in termini di costi/benefici e di incremento/diminuzione del danno ambientale e se intendano fornire dati certi in merito a questo argomento;
   se siano state corrisposte ai commissari precedenti e ai lavoratori che hanno regolarmente vinto pubblici concorsi per l'inserimento negli uffici commissariali, somme per il mancato guadagno ai sensi di legge, anche secondo le disposizioni dell'articolo 1223 del codice civile;
   visto che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2011 non è stato abrogato né revocato a seguito del decreto legislativo n. 91 del 2014, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare chiarisca in quali regioni sia stato acquisito nuovo personale di supporto e, nel caso, quali abbiano imposto la sostituzione dei precedenti collaboratori, negando a questi ultimi la continuità di legge;
   quale reale ruolo il Governo intenda affidare alla Sogesid sul tema del dissesto idrogeologico, anche sulla scorta di quanto contenuto nella convenzione quadro citata nelle premesse, visto che — semmai si volesse parlare di contenimento della spesa (cosa che avrebbe indotto alla revoca dei commissari delegati) — i costi della Sogesid appaiono decisamente alti. (4-10603)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

potere di nomina

idrogeologia

assetto territoriale