ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10579

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 495 del 02/10/2015
Firmatari
Primo firmatario: VALLASCAS ANDREA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 02/10/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BENEDETTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 02/10/2015
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 02/10/2015
TOFALO ANGELO MOVIMENTO 5 STELLE 02/10/2015
DEL GROSSO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 02/10/2015
BIANCHI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 02/10/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 02/10/2015
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 19/10/2015
Stato iter:
19/07/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/07/2016
GOZI SANDRO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 19/07/2016

CONCLUSO IL 19/07/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10579
presentato da
VALLASCAS Andrea
testo di
Venerdì 2 ottobre 2015, seduta n. 495

   VALLASCAS, BENEDETTI, GAGNARLI, TOFALO, DEL GROSSO e NICOLA BIANCHI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri . — Per sapere – premesso che:
   è operativo, presso il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'ufficio per il mercato interno e la concorrenza che, tra le sue articolazione, annovera il servizio per gli aiuti di Stato;
   il decreto del presidente del consiglio dei ministri 4 febbraio 2015, sull'organizzazione della struttura dipartimentale della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'articolo 5, comma 7, sui compiti dell'ufficio recita: «Assicura la vigilanza e l'attività d'informazione preventiva nel settore degli aiuti di Stato al fine di garantire la coerenza della legislazione e della prassi applicativa dello Stato e delle autonomie locali con i principi e le normative dell'Unione europea, e partecipa ai tavoli di coordinamento e consultazione in sede europea e nazionale sulle tematiche collegate»;
   il medesimo decreto, all'articolo 5, comma 9, lettera d), nell'enunciare i compiti del servizio aiuti di Stato, definisce nel dettaglio quanto illustrato al citato comma 7;
   da quanto esposto, apparirebbe chiaro il ruolo fondamentale dell'ufficio per il mercato interno e la concorrenza, per il tramite del servizio aiuti di Stato, nell'informazione preventiva, presso le articolazioni dello Stato, le regioni, le autonomie locali, dei criteri di erogazione e dei requisiti in base ai quali gli aiuti di Stato possano essere considerati compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che disciplina la materia agli articoli 107 e 108;
   questa attività risulterebbe determinante per salvaguardare il rispetto della normativa, per prevenire errate applicazioni e per evitare di incorrere in valutazioni negative e contestazioni da parte della Commissione europea sulla natura dei benefici concessi dagli Stati membri, evenienza che, oltre al rischio di distorsione della concorrenza del mercato, determinerebbe l'avvio del procedimento di recupero degli aiuti presso i beneficiari degli stessi;
   quest'ultima evenienza, considerata la celerità con cui la Commissione europea imporrebbe il recupero, a fronte di investimenti particolarmente rilevanti, determinerebbe in molti casi la condizione di insolvibilità da parte dei beneficiari, con conseguente compromissione dell'organismo societario che ha beneficiato dell'aiuto illecito;
   è il caso di rilevare che, al 5 giugno 2014, erano sedici le decisioni che non risultavano archiviate dalla Commissione europea, e pertanto ancora in corso, per le quali la Commissione aveva sollecitato la restituzione dei benefici erogati;
   nei casi citati sembrerebbe che si delinei l'assurda situazione in base alla quale, per un'errata interpretazione della normativa europea da parte dell'organismo erogatore, sia il destinatario del beneficio illecito a subirne le conseguenze peggiori;
   in caso di riconoscimento di incompatibilità degli aiuti di Stato con il regolamento sul funzionamento dell'Unione europea, verrebbero attivate dall'ente erogatore procedure di recupero con tempistiche che risulterebbero incompatibili con la liquidità e la solvibilità del beneficiario e che determinerebbero situazioni di grave sofferenza finanziaria che spesso sfocerebbero nella chiusura delle intraprese economiche;
   è il caso di citare la vicenda della Saremar, società di cabotaggio marittimo della regione Sardegna, ammessa al concordato preventivo che si concluderà il 31 dicembre 2015 con la liquidazione dell'azienda e il licenziamento di 167 dipendenti, a causa dello stato di insolvenza che si sarebbe determinato a seguito della decisione della Commissione europea che ha disposto il recupero di 10 milioni e 800 mila euro, considerati aiuti di stato ottenuti dalla regione Sardegna, tra il 2011 e il 2012, nell'ambito del progetto Flotta Sarda;
   egualmente assurda sembrerebbe la situazione di 28 albergatori della Sardegna, condannati a restituire 35 milioni di euro, ottenuti come finanziamento per riqualificare le strutture ricettive, a quanto pare a causa di un errore commesso dalla regione Sardegna in fase di predisposizione e pubblicazione dell'apposito bando;
   tutto questo sembrerebbe delineare una situazione in cui l'informazione preventiva potrebbe essere stata insufficiente ovvero potrebbe essere stato carente lo stesso coordinamento a livello nazionale e regionale sugli aiuti di Stato e porrebbe la questione di una corretta interpretazione della normativa europea in materia –:
   quali iniziative intenda adottare per creare le condizioni affinché si ottenga una diffusione chiara dei criteri e dei princìpi che regolamentano a livello europeo il sistema degli aiuti di Stato, al fine di evitare che si determinino situazioni in cui la Commissione europea non riconosca la compatibilità degli aiuti di Stato con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
   in che cosa consistano, nel dettaglio, le attività del servizio aiuti di Stato dell'ufficio per il mercato interno e la concorrenza, presso il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, con particolare riguardo alle attività di informazione preventiva presso le articolazioni dello Stato, le regioni e le autonomie locali;
   se non ritenga opportuno avviare un'attività di sensibilizzazione, informazione, nonché di formazione, per il tramite del servizio aiuti di Stato dell'ufficio per il mercato interno e la concorrenza, presso il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, presso tutte le articolazioni dello Stato, le regioni, le autonomie locali, al fine di fornire indicazioni chiare sulle modalità di concessione di aiuti di Stato che possano essere valutati legittimi e compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (4-10579)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 19 luglio 2016
nell'allegato B della seduta n. 657
4-10579
presentata da
VALLASCAS Andrea

  Risposta. — Si riscontra l'atto di sindacato ispettivo in esame in merito alle iniziative da adottare per la diffusione dei criteri che regolamentano a livello europeo il sistema degli aiuti di Stato, con particolare riguardo alle attività di informazione preventiva da attuare a livello nazionale e regionale.
  Prima di fornire elementi di risposta sulle singole questioni sollevate dall'interrogante, si ritiene utile una breve sintesi delle principali competenze che ha il Dipartimento per le politiche europee in materia di aiuti di Stato.
  Nel nostro Paese le misure che costituiscono aiuti di Stato sono predisposte dalle singole amministrazioni pubbliche (ministeri, regioni, enti locali).
  La legge n. 234 del 2012 conferma che sono le singole amministrazioni a notificare le citate misure alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); tale norma è di applicazione diretta e tutti gli organi di tutti gli Stati membri devono rispettarla.
  Prima della approvazione da parte della Commissione europea, tali misure non possono essere concesse, salvo i casi di esenzione da notifica.
  La medesima legge n. 234 del 2012 prevede che le citate amministrazioni devono dare notizia della notifica da esse stesse effettuata alla Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) – Dipartimento per le politiche europee (DPE).
  Pertanto la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee è estranea al processo di notifica, il quale resta nella piena e autonoma responsabilità delle Amministrazioni pubbliche con potere di spesa (ministeri, regioni, enti locali). La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee può esprimere un preventivo parere in merito al carattere di aiuto di Stato delle citate misure, solo ove le amministrazioni lo richiedano.
  Occorre poi osservare che la quasi totalità degli interventi agevolativi che possono configurare aiuti di Stato sono previsti in disposizioni normative, che possono avere la loro genesi nelle Amministrazioni o in sede parlamentare (o consiliare, nel caso delle regioni e degli enti locali). In tali ipotesi, il processo di formazione di tali norme prevede un vaglio interno alle Amministrazioni e un vaglio da parte delle competenti Commissioni di Camera e Senato o dei Consigli regionali e degli enti locali.
  La valutazione di compatibilità delle misure che configurano aiuti di Stato è competenza esclusiva della Commissione europea.
  È, quindi, di tutta evidenza, pertanto, che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee non ha alcuna specifica competenza preliminare in ordine a valutazioni di compatibilità con le regole in materia di aiuti di Stato delle misure che prevedono incentivi pubblici alle imprese.
  Con riferimento alle misure di aiuto non notificate – fermo restando che esse non possono essere concesse, salvo i casi di esenzione da notifica – la Commissione europea può chiedere informazioni, aprire indagini formali e, nella misura in cui essa ritenga dette misure incompatibili, ne può ordinare il recupero, adottando apposite decisioni.
  Quanto ai quesiti posti dall'interrogante:
   1) Quanto al primo quesito, Quali iniziative intenda adottare [la Presidenza del Consiglio dei ministri] per creare le condizioni affinché si ottenga una diffusione chiara dei criteri e dei principi che regolamentano a livello europeo il sistema degli aiuti di Stato, al fine di evitare che si determinino situazioni in cui la Commissione europea non riconosca la compatibilità degli aiuti di Stato con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti istituzionali di coordinamento, previsti dalla legge n. 234 del 2012, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee coinvolge costantemente le amministrazioni ai fini di un esame congiunto della normativa sugli aiuti di Stato, spesso quando essa è ancora allo stadio di progetto: ciò consente una preventiva conoscenza delle regole sugli aiuti di Stato che entreranno in vigore.
  In tale contesto, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee fornisce indicazioni alle amministrazioni per adeguarsi in anticipo a tali regole, sensibilizza le medesime sui profili maggiormente rilevanti o complessi, affronta, congiuntamente con le amministrazioni, eventuali problemi di carattere applicativo, ai fini di una loro idonea soluzione.
  L'interazione costante con le amministrazioni che, in tal modo, attingono informazioni, notizie e pareri, anche informali, consente loro una sempre migliore applicazione delle norme sugli aiuti pubblici.
  Il coordinamento è, poi, anche finalizzato alla migliore partecipazione alla fase di formazione degli atti dell'Unione europea da parte delle autorità italiane.
  Premesso quanto sopra, si richiamano di seguito le principali funzioni – previste dalla legge n. 134 del 2012 – attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee in materia di aiuti di Stato, il cui esercizio consente una diffusione dei criteri e dei principi vigenti in materia di aiuti di Stato:
   1. la definizione della posizione italiana nei confronti dell'Unione europea, previo coordinamento con ministeri e regioni, in relazione a ciascun progetto di atto dell'Unione in materia di aiuti di Stato;
   2. il coordinamento sui casi oggetto di indagine da parte della Commissione europea, nei casi ove la competenza sul dossier è in capo a più amministrazioni;
   3. il coordinamento finalizzato all'adempimento, da parte delle amministrazioni, degli obblighi di relazione sugli aiuti di Stato nei Servizi di interesse economico generale (Sieg);
   4. il monitoraggio sui casi di recupero di aiuti di Stato;
   5. la predisposizione di relazioni trimestrali sulle procedure di indagine formale e sui recuperi.

  Oltre alle attività sopra elencate, si anticipa che è stato avviato un progetto per la realizzazione di un vademecum sugli aiuti di Stato.
  Tale
vademecum rappresenta un ulteriore strumento per una ricognizione sistematica della normativa sugli aiuti di Stato, finalizzata ad agevolare e semplificare l'applicazione della normativa medesima, con una conseguente maggiore uniformità.
  Per una migliore divulgazione sarà effettuata la pubblicazione sul sito istituzionale.

  2) Quanto al secondo quesito, in che cosa consistano, nel dettaglio, le attività del servizio aiuti di Stato dell'Ufficio per il mercato interna e la concorrenza, presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, con particolare riguardo alle attività di informazione preventiva presso le articolazioni dello Stato, le regioni e le autonomie locali.
  Le principali attività del servizio aiuti di Stato dell'ufficio per il mercato interno e la concorrenza, presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono quelle attinenti:
   i. al coordinamento, previste dalla legge n. 234 del 2012 (fase di formazione della normativa europea; implementazione a livello nazionale; rapporti con la Commissione europea e gli altri Stati membri);
   ii. al supporto alle amministrazioni;
   iii. alle attività di natura consultiva.

  Ognuna di tali attività rappresenta un utilissimo strumento di guida e di informazione preventiva per tutte le amministrazioni.
  Fermo restando quanto sopra, si segnala che l'articolo 35, commi da 1 a 3, del disegno di legge europea 2015-2016 in corso di approvazione parlamentare (AC 3821), propone di rafforzare le funzioni dell'Ufficio aiuti di Stato del Dipartimento delle politiche europee, istituendo presso il Dipartimento politiche europee una «cabina di regia» unica che garantisca la completezza delle informazioni da notificare alla Commissione europea sui progetti di norma con i quali le amministrazioni centrali o territoriali intendono istituire o a modificare aiuti di Stato alle imprese.
  In particolare, la norma proposta con il disegno di legge europea 2015-2016 – che entrerà in vigore presumibilmente entro il prossimo mese di luglio – intende modificare l'articolo 45 della legge n. 234 del 2012, al fine di sostituire la comunicazione diretta da parte delle singole amministrazioni interessate, accompagnata da una mera informativa al Dipartimento per le politiche europee, con una procedura centralizzata in base alla quale le misure con le quali le amministrazioni centrali e territoriali intendono concedere aiuti di Stato alle imprese saranno controllate dal detto Dipartimento, a cui è affidato il compito di verificare, in tempi certi, la completezza della documentazione contenuta nella notifica. Il successivo inoltro della notifica alla Commissione europea sarà poi effettuato conformemente alla normativa europea.
  Il futuro ruolo dell'Ufficio aiuti di Stato sarà quindi quello di scongiurare la principale causa del rallentamento dei tempi di risposta della Commissione europea: la disomogeneità delle procedure di notifica delle diverse amministrazioni e l'incompletezza della documentazione trasmessa.
  Quanto alla richiesta dell'interrogante riguardante le principali attività del Servizio aiuti di Stato di cui sopra nel dettaglio:
   i. Attività di coordinamento.
  Tale attività si svolge, in primo luogo, con riferimento a ciascun progetto di atto dell'Unione in materia di aiuti di Stato (esempio: Comunicazioni, Linee guida, Discipline, Regolamenti).
  Il Dipartimento delle politiche europee esamina, congiuntamente con le Amministrazioni centrali e regionali le bozze di atti dell'Unione europea, fin dalla fase della loro formazione e della discussione con la Commissione europea e con gli altri Stati membri.
  Ciò consente la definizione di una posizione unitaria e allo stesso tempo rappresenta uno strumento di informazione preventiva (con largo anticipo) sulle regole europee che entreranno in vigore e che dovranno essere rispettate.
  Nell'ambito del coordinamento, il Servizio aiuti di stato fornisce ai rappresentanti delle Amministrazioni coordinate tutte le informazioni necessarie all'esame della proposta, in tutti i suoi aspetti, facilitando la valutazione delle competenti amministrazioni sull'impatto regolatorio della medesima.
  Nella fase del coordinamento, il servizio indica le possibili procedure e soluzioni tecniche per una corretta implementazione delle regole sugli aiuti di Stato.
  A seguito delle riunioni multilaterali a Bruxelles, nelle quali la posizione unitaria viene rappresentata e negoziata, il Dipartimento delle politiche europee informa le amministrazioni degli esiti di dette riunioni e delle decisioni che la Commissione ha assunto o intende assumere.
  Per facilitare la circolazione delle informazioni all'interno delle amministrazioni, il Dipartimento delle politiche europee ha costituito una rete di punti contatto, esperti in materia di aiuti di Stato, che cura la diffusione delle informazioni in ogni amministrazione centrale e regionale e che può facilitare il coordinamento interno all'amministrazione.
  Quando vengono in rilievo dossier più specifici, il coordinamento viene svolto ove vi sono più amministrazioni interessate. In tali casi, la natura settoriale dei principi e delle norme comporta un livello di approfondimento maggiore. Di conseguenza, il rapporto con le Amministrazioni è più interattivo e meno formale e tale modalità risulta più efficace per l'ottenimento di risultati migliori e più celeri.
  Pertanto, sia per la molteplicità dei settori economici trattati, che per l'elevato numero delle amministrazioni coinvolte, l'attività di coordinamento consente al Servizio aiuti di assicurare l'informazione necessaria alle amministrazioni chiamate ad applicare le norme sugli aiuti di Stato.

   ii. Supporto alle Amministrazioni.
  In numerose occasioni, il Dipartimento delle politiche europee fornisce la propria assistenza alle amministrazioni, sia su questioni di carattere giuridico che su aspetti di natura procedurale. In effetti, sono numerose le ipotesi nelle quali le amministrazioni, pur ben consapevoli delle norme da applicare, hanno tuttavia necessità di assistenza, come ad esempio: l'individuazione delle strutture competenti (ad esempio, all'interna della Commissione europea); una migliore informazione sulle concrete procedure di notifica; la predisposizione di notifiche più complete; l'organizzazione di incontri su
dossier specifici.
  In tali casi e negli altri simili, il Dipartimento delle politiche europee si adopera per facilitare i rapporti fra le autorità nazionali e quelle europee.

   iii. Attività di natura consultiva.
  La funzione consultiva viene esercitata con la pronuncia sulle richieste di parere provenienti dalle amministrazioni pubbliche che molto spesso hanno ad oggetto schemi di norme (nazionali o regionali). Ciò rappresenta una efficacissima modalità di curare costantemente un'informazione preventiva e di diffonderla all'interno delle amministrazioni.
  La funzione consultiva viene inoltre esercitata nei riguardi di leggi regionali già in vigore, ai fini della eventuale impugnativa da parte del Governo: in tali casi, il parere viene rilasciato alle strutture governative competenti a definire i termini della eventuale impugnazione. In ultima istanza, la decisione di impugnazione ha natura politica ed è oggetto di delibera del Consiglio dei ministri.

   3) Quanto al terzo quesito, Se [la Presidenza del Consiglio dei ministri] non ritenga opportuno avviare un'attività di sensibilizzazione, informazione, nonché di formazione, per il tramite del servizio aiuti di Stato dell'Ufficio, del mercato interno e la concorrenza, presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, presso tutte le articolazioni dello Stato, le regioni, le autonomie locali, al fine di fornire indicazioni chiare sulle modalità di concessione di aiuti di stato che possano essere valutati legittimi e compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  Tra le funzioni che la legge n. 234 del 2012 attribuisce al Servizio aiuti di Stato dell'Ufficio per il mercato interno e la concorrenza presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, non vi è quella di provvedere alla formazione in materia di aiuti di Stato.
  Ciò non di meno, il Dipartimento delle politiche europee ha curato un'attività di formazione dei funzionari delle amministrazioni ad ogni livello amministrativo.
  In particolare, agli esiti del processo di modernizzazione degli aiuti di Stato, il Dipartimento delle politiche europee ha svolto un ampio programma di formazione per funzionari pubblici su questioni generali e specifiche di applicazione del nuovo complesso di regole in materia di aiuti di Stato.
  L'intenso programma di formazione ha avuto l'obiettivo di favorire l'applicazione uniforme delle norme sugli aiuti di Stato da parte delle diverse strutture amministrative del Paese. Per tale finalità è stata coinvolta direttamente la Commissione europea anche in qualità di docente.
  I vari interventi formativi hanno avuto ad oggetto sia i contenuti delle nuove singole discipline, sia una parte generale sugli elementi essenziali che consentono di individuare la fattispecie dell'aiuto di Stato, sulle regole che consentono di evitare
ex ante l'insorgere di condizioni patologiche nella concessione di aiuti di Stato e sulle norme da seguire per il recupero degli aiuti.
  I diversi appuntamenti formativi:
   2014-2015.
  Il 16 e 17 giugno 2014, presso il DPE si è tenuta una prima sessione di formazione. La prima delle due giornate ha visto la partecipazione delle magistrature nazionali e della Commissione. La seconda giornata è stata rivolta alle amministrazioni centrali e regionali.
  Il 24 novembre del 2014 il servizio ha coinvolto la Commissione europea, fornendo la propria assistenza, ed ha promosso un corso di formazione per funzionari e dirigenti pubblici della regione Sardegna svoltosi a Cagliari.
  Nel 2015, il Dipartimento delle politiche europee, d'intesa con l'Agenzia per la coesione territoriale, in stretta collaborazione con la Commissione europea, ha organizzato tre sessioni formative, dislocate sul territorio: la prima a Roma nelle giornate del 2 e 3 marzo; la seconda a Milano nelle giornate del 30 e 31 marzo; la terza a Napoli nella giornata del 5 giugno.
  A tali appuntamenti formativi hanno partecipato circa trecento dipendenti pubblici delle Amministrazioni centrali e regionali, nonché soggetti appartenenti ad altre categorie professionali, quali magistrati, avvocati, commercialisti, professori universitari eccetera.
  Nel corso delle tre sessioni di formazione svoltesi nel 2015, sono state trattate le tematiche collegate al controllo
ex-ante ed ex post degli aiuti di Stato ed alle norme sul recupero dei medesimi.
  In ciascuna delle sessioni, poi, si è proceduto all'approfondimento del nuovo regolamento generale d'esenzione.
  Nell'ambito delle sessioni di Roma e Milano si sono tenuti anche seminari fra i servizi della CE e magistrati, avvocati; commercialisti e professori universitari.

  Anno 2016.
  Nell'anno in corso, il Dipartimento ha avviato, in collaborazione con Formez PA, un'attività formativa di base per i dipendenti pubblici non direttamente coinvolti nella materia degli aiuti di Stato con l'obiettivo di favorire una comprensione di massima del processo di modernizzazione delle regole per il controllo degli aiuti, entrato in vigore nel 2014.
  Ciò al fine, anche, di consentire alle amministrazioni il rafforzamento, nell'ambito delle proprie articolazioni e strutture gestionali, di una diffusa consapevolezza nell'allocazione delle risorse pubbliche, nonché di una conoscenza primaria nell'utilizzo conforme degli aiuti da parte delle imprese beneficiarie, evitando effetti distorsivi della concorrenza.
  Al fine di consentire il più ampio coinvolgimento delle amministrazioni senza aggravarle di alcun onere, l'attività formativa si è svolta esclusivamente
on line attraverso Webinar.
  Sono state organizzate due sessioni: la prima edizione ha preso il via il 26 aprile 2016 e si è conclusa il 7 giugno 2016 con un'adesione di 1.320 iscritti certificati e 778 connessioni attive.
  La seconda edizione, iniziata il 17 maggio 2016 e tuttora in corso, ha registrato un'adesione di 1.320 iscritti certificati e 780 connessioni attive.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministriSandro Gozi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica comunitaria

concorrenza

licenziamento collettivo